Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario)
POLITECNICO DI MILANO
DECRETO RETTORALE 22 giugno 2000
Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 1.3.7. che disciplina il nucleo di valutazione, e III.7, che disciplina l'osservatorio della didattica;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 1 "Nucleo di valutazione interna degli atenei" e l'art. 6, comma 5, "Disposizioni per l'autonomia didattica" che prevede l'istituzione di commissioni paritetiche docenti-studenti;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, rispettivamente, in data 21 febbraio 2000 e 29 febbraio 2000 con le quali sono state approvate le modificazioni allo Statuto dell'Ateneo, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la nota prot. n. 577 del 12 maggio 2000 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha comunicato che non ci sono osservazioni in merito alle proposte sopra formulate;
Decreta:
Lo statuto del politecnico di Milano, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' cosi' modificato.
Art. 1.
Nella parte I - Disposizioni generali - dello statuto del Politecnico di Milano, nell'art. I.3, struttura organizzativa, il punto 7, relativo al nucleo di valutazione e' depennato.
Nella parte II - Organi centrali del Politecnico - dopo l'art. II.4 "il consiglio di amministrazione" e' inserito, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, l'articolo dedicato al nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. II.5
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

1. Il Politecnico di Milano adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e del rendimento dell'attivita' svolta dall'Ateneo verificando con idonee modalita', il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La realizzazione di tali fini viene attuata mediante la costituzione di un Nucleo di valutazione di Ateneo la cui composizione e' definita in coerenza con la normativa vigente e la cui nomina viene effettuata con decreto rettorale. Lo stesso Organismo opera autonomamente e risponde direttamente al rettore.
3. La durata dell'Organismo coincide con la durata del mandato del rettore.
4. Al nucleo e' attribuito un apposito contingente di personale e ha diritto di accedere ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonche' alla pubblicita' e alla diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Ai componenti del suddetto Organismo puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
 
Art. 2.
Nella parte III - Strutture: facolta' e dipartimenti - l'art. III.7 relativo all'osservatorio della didattica e' cosi' riformulato:
1. E' istituito, per ogni facolta', l'osservatorio della didattica con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualita delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e delle scelte operate, elaborando proposte per il loro miglioramento.
L'osservatorio della didattica ha inoltre il compito di dare attuazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
L'osservatorio della didattica redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene presentata al Consiglio di facolta' e trasmessa al Senato accademico che deliberera' sulle eventuali forme di pubblicizzazione.
2. L'Osservatorio della didattica e' composto pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti e precisamente da due professori ordinari, due professori associati, un ricercatore e cinque studenti.
Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono svolte rispettivamente da un professore e da uno studente.
3. I professori e i ricercatori sono eletti con voto limitato alla singola componente nell'ambito del consiglio di facolta'. La componente studentesca e' costituita dai primi cinque nominativi in graduatoria nelle elezioni per la rappresentanza in consiglio di facolta'.
4. L'osservatorio della didattica viene nominato e insediato dal preside e dura in carica due anni accademici.
5. E' inoltre costituito l'osservatorio di ateneo della didattica composto pariteticamente dai presidenti e vicepresidenti degli osservatori delle facolta'.
Tale osservatorio e' nominato ed insediato dal rettore, in quanto presidente del senato accademico e dura in carica due anni accademici.
6. L'attivita' degli osservatori della didattica e' disciplinata nel regolamento generale di Ateneo.
7. Il sistema degli osservatori si avvale delle strutture e del personale attribuito al nucleo di valutazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 22 giugno 2000
Il rettore: De Maio
 
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