Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 luglio 2000
Variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ai sensi del comma 3, articolo 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, istitutiva, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, e successive modificazioni;
Visto il comma 3, dell'art. 9 della medesima legge, come modificato dall'art. 1, della legge 3 marzo 1987, n. 61, che, in materia di contribuzione per il finanziamento del Fondo, deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, il potere di decretarne la variazione della misura, in relazione al fabbisogno del Fondo medesimo ed alle risultanze di gestione;
Visto il bilancio tecnico del Fondo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al 1o gennaio 1999, funzionale all'attivazione della procedura di cui al richiamato art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084;
Preso atto delle risultanze del predetto bilancio, che evidenziano il perdurare negli anni dell'andamento positivo della gestione, con conseguenti effetti di accumulo di avanzi patrimoniali di esercizio e individuano in 1,7 punti percentuali delle retribuzioni imponibili l'aliquota contributiva atta a garantire l'equilibrio contabile della gestione per il periodo dal 1999 al 2013;
Considerato che il Comitato amministratore del Fondo si e' allineato alla richiamata aliquota di equilibrio, con deliberazione adottata nella seduta del 16 settembre 1999;
Ritenuto doversi condividere la misura dell'aliquota contributiva esposta nel bilancio tecnico del Fondo;

Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e' fissato nella misura dell'1,7 per cento delle retribuzioni imponibili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
 
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