Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 agosto 2000, n. 243
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 22 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto: il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3985):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
28 aprile 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 1o giugno 1999, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 10a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 3a commissione il 28 luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il 21 settembre 1999 (atto
n. 3985/A - relatore sen. Basini).
Esaminato in aula e approvato il 28 settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6402): Assegnato alla III
commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4
ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII,
VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 30 maggio 2000.
Esaminato in aula il 3 luglio 2000 e approvato, con
modificazioni il 27 luglio 2000.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti";
Desiderose di rafforzare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica;
Consapevoli che tale cooperazione e' fonte di sviluppo economico e sociale per i due Stati; Tenuto conto dell'Accordo culturale del 12 aprile 1961, dell'Accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 e del Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare del 10 dicembre 1987;
Nello spirito della dichiarazione di intenti sulla cooperazione culturale firmata a Buenos Aires il 2 aprile 1991,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
L'obiettivo del presente Accordo e' quello di realizzare, sostenere e promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Stati.
Verra' data esecuzione al presente Accordo mediante progetti comuni elaborati tra organismi governativi, universita', centri ed istituzioni di ricerca e sviluppo, e imprese dei due Stati.
Articolo II
Nel quadro del presente Accordo un progetto puo' coinvolgere, per ciascuna delle due Parti, uno o piu' gruppi di lavoro appartenenti ad una o varie istituzioni.
I progetti avranno due co-direttori, uno di ciascuno Stato, i quali saranno i responsabili dello stesso e dovranno controllarne il grado di avanzamento. I co-direttori consegneranno ogni anno agli organismi incaricati del coordinamento e dell'attuazione dell'Accordo menzionati nel seguente articolo V una relazione sullo stato di avanzamento dei vari progetti ed una proposta di attivita' per l'anno successivo.
I co-direttori consegneranno una relazione finale entro due mesi dalla conclusione del progetto.
Articolo III
Sulla base della programmazione scientifica e tecnologica dei due Stati, i progetti approvati nel quadro del presente Accordo potranno riguardare i seguenti settori:
agricoltura e tecnologie alimentari;
biochimica e biotecnologia;
scienze del mare;
fisica e altre scienze di base;
energia e nuove fonti rinnovabili di energia;
medicina e sanita';
informatica;
ambiente e cambiamento climatico globale;
formazione.
La Commissione mista, menzionata piu' avanti all'articolo VII, potra' modificare o ampliare i settori di cooperazione da definire come prioritari per l'interesse comune dei due Stati.
Articolo IV
I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una o varie delle attivita' seguenti:
1. missioni di docenti e ricercatori italiani ed argentini per la realizzazione dei progetti congiunti;
2. scambio di studenti, docenti e ricercatori italiani e argentini per attivita' congiunte di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato, in particolare con l'attuazione della procedura della direzione congiunta di tesi di dottorato;
3. messa a disposizione da parte di universita' e di istituzioni di ricerca italiane e argentine di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attivita' congiunte;
4. attivita' complementari proposte congiuntamente dalle due Parti, come conferenze o seminari e missioni per partecipare a congressi o riunioni;
5. attivita' per lo sviluppo tecnologico attuate congiuntamente dalle imprese e i centri di ricerca di entrambi gli Stati;
6. altre attivita' che saranno decise dalle Parti di comune accordo.
Articolo V
Gli organismi responsabili per il coordinamento e l'attuazione del presente Accordo saranno, per la Parte argentina, il Ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y culto di comune accordo con il Ministerio de cultura y educacio¨n, attraverso la secretaria de ciencia y tecnologia, e, per la Parte italiana, il Ministero degli affari esteri.
Articolo VI
Le Parti concordano di dare ampia diffusione al bando per la presentazione dei progetti congiunti che dovranno essere attuati nell'ambito di questo Accordo.
Articolo VII
Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati nell'articolo V istituiranno una Commissione mista di cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "la Commissione".
La Commissione avra' due co-presidenti, uno di ciascuno Stato, e adottera' un regolamento della propria attivita' e le relative norme procedurali.
La Commissione terra' le sessioni alternativamente in Argentina e in Italia, ogni due anni, in date che saranno concordate per la via diplomatica e avra' i seguenti compiti:
esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo;
analizzare, rivedere ed approvare i programmi di lavoro sulla base di criteri di qualita' e pertinenza;
stabilire le condizioni finanziarie e per la realizzazione delle azioni congiunte;
formulare le raccomandazioni per il perfezionamento delle attivita' di cooperazione che si realizzeranno nel quadro del presente Accordo.
Nei periodi tra le sessioni la Commissione potra' riunirsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiare informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.
La Commissione mista potra' istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonche' invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.
Articolo VIII
Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei programmi e progetti bilaterali attuati nell'ambito del presente Accordo in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.
Articolo IX
I diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle ricerche congiunte saranno oggetto di accordi fra le istituzioni o le imprese interessate, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nelle Parti e degli impegni assunti dalle stesse nell'ambito degli accordi internazionali vigenti.
Nell'ambito di un progetto di formazione e di ricerca le imprese partecipanti riconosceranno ai docenti, ricercatori e dottorandi il diritto a pubblicare, in forma di tesi di dottorato o di pubblicazioni in riviste specializzate, i risultati della ricerca effettuata, salvo quanto previsto dalle disposizioni che figurano nel paragrafo precedente.
Articolo X
Tutte le questioni riferite al contenuto del presente Accordo che non siano previste esplicitamente dal medesimo, saranno oggetto di esame da parte della Commissione mista.
Articolo XI
Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti di comune accordo.
Articolo XII
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da convenzioni internazionali da esse stipulate con altri Stati.
Articolo XIII
Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio fra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica.
L'Accordo avra' una durata di cinque anni e, a scadenza, verra' automaticamente rinnovato per periodi successivi di uguale durata, salvo che una parte lo denunci, mediante notifica all'altra con un anticipo non inferiore a sei mesi, trascorsi i quali cessera' di essere in vigore. In questo caso, le attivita' di cooperazione che risultassero in corso di svolgimento non saranno sospese ne' interrotte a motivo della suddetta scadenza.
La cessazione della validita' del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto, impegno o altra situazione giuridica sorta in conformita' ad accordi tra organismi delle Parti.
Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
Firme Illeggibili
 
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