Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 agosto 2000 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige". |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali e forestali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975 con il quale e' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica ed il decreto ministeriale rispettivamente del 22 giugno 1987 e 18 giugno 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Valdadige bianco e rosso D.O.C. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000; Viste le istanze presentate, nei modi e nei termini previsti, dalla Trentino Vini - Trento - e dal Consorzio tutela vino Valdadige bianco e rosso D.O.C.; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze tel corso della riunione tenutasi in data 19-20 luglio 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige";
Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 e successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e dal decreto ministeriale del 18 giugno 1992, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" provenienti da vigneti non ancora iscritti al'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sodo tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Valdadige" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici delle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui le regioni stesse non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3. 1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", nelle tipologie rosso e rosato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. 2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. |
| Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Valdadige" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALDADIGE" ----> Vedere Immagini da pag. 53 a pag. 63 della G.U. <---- |
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