Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 8 agosto 2000 |
Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 5, lettere b) e c) della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 63 del 10 marzo 2000), relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000; Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 22 febbraio 2000, n. 2000/207/CE, e' adottato per il 2000 il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari. |
| Art. 2. Verifiche e controlli del programma coordinato per il 2000 1. Il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l'esecuzione di verifiche e controlli volti ad accertare l'effettiva applicazione negli Stati membri di alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell'ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati: a) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; b) decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. 2. Con riferimento al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il programma coordinato prevede la verifica dell'applicazione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analisi del rischio e punti critici di controllo): a) negli stabilimenti di tipo industriale nei quali vengono preparati i pasti destinati alla ristorazione collettiva; b) nelle macellerie che vendono al dettaglio (direttamente al consumatore); c) nel trasporto di prodotti alimentari sfusi (sia negli stabilimenti di produzione che nelle sedi dei trasportatori). 3. Inoltre, con riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, il programma coordinato prevede il controllo delle indicazioni nutrizionali riportate nelle etichette: a) dei succhi di frutta e verdura; b) delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt. 4. Con riferimento al precedente comma 3, sono esclusi dal programma coordinato i prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, recante l'attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. |
| Art. 3. Programmazione 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle Unita' sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma coordinato del 2000 e designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e dei controlli precisati nell'art. 2. Tali indicazioni sono comunicate al Ministero della sanita', Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria. 2. Per ciascun tipo di verifica o di controllo di cui all'art. 2, il numero minimo e' stabilito in cinque per milione di abitanti e, comunque, in non meno di tre per regione o provincia autonoma. |
| Art. 4. Elaborazione e trasmissione dei dati 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 marzo 2001 i dati riassuntivi delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 2 utilizzando i modelli riportati in allegato al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2000 Il Ministro: Veronesi |
| Allegato
NOTE ESPLICATIVE E MODELLI DI RILEVAZIONE DEI DATI
1. Generalita'. Nel corso del 2000 agli Stati membri e' stato richiesto di effettuare verifiche e controlli per accertare l'effettiva applicazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Per la realizzazione del programma coordinato, i campioni di prodotti alimentari che devono essere sottoposti a controllo analitico devono essere inviati ai laboratori conformi in base all'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 2. Verifica dell'applicazione del sistema HACCP in alcuni tipi di imprese alimentari. 2.1 L'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, impone ai responsabili delle imprese alimentari previste dalla direttiva di applicare il sistema dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), oltre ai requisiti generali in materia di igiene specificati nell'allegato del decreto. Gli operatori delle imprese alimentari sono inoltre tenuti a predisporre propri sistemi di analisi e controllo dei rischi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari utilizzando, ove disponibili, i manuali di corretta prassi igienica predisposti dalle associazioni di categoria. 2.2 (Metodo). - Le autorita' competenti, nel normale svolgimento delle proprie funzioni, effettuano sopralluoghi nelle sedi ove svolgono la propria attivita' le imprese alimentari appartenenti alle seguenti categorie: a) stabilimenti di tipo industriale nei quali vengono preparati i pasti destinati alla ristorazione collettiva; b) macellerie che vendono al dettaglio (direttamente al consumatore). I dati ottenuti a seguito delle verifiche devono essere registrati negli appositi modelli identificati con i numeri 1.A e 1.B di seguito riportati. 2.3 (Trasporti). - Nel capitolo IV dell'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, e' specificato che gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori o cisterne riservati al trasporto dei prodotti alimentari. La Commissione ha introdotto deroghe a tale disposizione per due classi di prodotti alimentari: per il trasporto via mare di oli e grassi commestibili e per lo zucchero grezzo. Il programma coordinato del 2000 e' finalizzato alla verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto dei prodotti alimentari per i quali non sussistono deroghe ai sensi della direttiva 93/43/CEE. 2.4 (Metodo). - I controlli devono riguardare: a) gli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari sfusi di origine non animale (olio, farina, amido ecc.) per la verifica delle condizioni, della manutenzione e della pulizia dei vani di carico (in base alle disposizioni generali di cui al capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155) e della registrazione dei dati. Tali verifiche mirano ad accertare se il fabbricante abbia adottato opportune procedure per garantire che i vani di carico o i contenitori utilizzati siano effettivamente riservati esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari; b) le sedi dei trasportatori per verificare il tipo di merce trasportata mediante esame della documentazione di trasporto e osservazioni dirette "in loco". I dati ottenuti a seguito dei controlli devono essere registrati negli appositi modelli identificati con i numeri 2.A e 2.B di seguito riportati. 3. Etichettatura nutrizionale. 3.1 Con riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, il programma coordinato prevede il controllo delle indicazioni nutrizionali riportate nelle etichette: a) dei succhi di frutta e verdura; b) delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt. Sono esclusi dal programma coordinato i prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, recante l'attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. 3.2 (Metodo). - I prodotti alimentari appartenenti alle citate categorie dei succhi di frutta e verdura, delle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e degli yogurt, la cui etichettatura contiene informazioni relative a determinate proprieta' nutrizionali, devono essere campionati per verificare se tali informazioni nutrizionali siano conformi al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE. Inoltre, gli accertamenti analitici dovranno consentire di accertare se i valori riportati in etichetta come informazioni nutrizionali sono accurati e se rientrano nei limiti di tolleranza accettati. I dati ottenuti a seguito dei controlli devono essere registrati negli appositi modelli identificati con i numeri 3.A e 3.B di seguito riportati. ----> Vedere modelli <---- |
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