Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 1 agosto 2000 |
Modalita' tecniche di computo del disavanzo ai fini del "Patto di stabilita' interno" di cui all'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 30, comma 6, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, in cui si prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro il 30 aprile 2000, le modalita' tecniche di computo del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 30 della stessa legge n. 488 del 1999; Visto l'art. 30, comma 16, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il patto di stabilita' interno per le province e i comuni; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario; Ritenuto di riconfermare le direttive e i relativi allegati emanati con le suddette circolari che non risultano in contrasto con le disposizioni del presente decreto; Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno; Sentita la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 6 luglio 2000, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. Definizione del saldo finanziario 1. Il disavanzo di cui all'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' calcolato come differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi passivi, effettivamente pagate. 2. Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti, in conto competenza e in conto residui, registrati dal tesoriere dell'ente. 3. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno (regioni, province e comuni), nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari e quelle derivanti dalle riscossioni di crediti. 4. Tra le spese correnti, al netto degli interessi passivi, non devono essere considerate quelle sostenute sulla base dei trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno (regioni, province e comuni). 5. Non devono essere, inoltre, considerate, tra le entrate e le spese, quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. 6. Le regioni a statuto ordinario devono, altresi', detrarre, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalle entrate finali, l'I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo) e l'addizionale I.R.P.E.F. e, dalle spese correnti, i trasferimenti agli enti del S.S.N. 7. La definizione delle voci di cui ai precedenti commi e' precisata nell'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 2. Valutazione di conformita' al patto di stabilita' interno 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le province e i comuni e le regioni a statuto ordinario riducono il loro disavanzo secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. A tal fine, ogni ente deve conseguire, sulla base delle risultanze di cassa al 31 dicembre 2000, un saldo finanziario, come definito dall'art. 1 del presente decreto, pari almeno al saldo programmatico per l'anno 2000, calcolato operando un miglioramento del saldo tendenziale dello stesso anno 2000 come indicato nell'allegato 2, e recuperando l'eventuale differenziale di obiettivo programmatico dell'anno 1999 non realizzato. 3. Qualora l'ente abbia migliorato il proprio saldo finanziario per l'anno 1999 in misura superiore a quanto richiesto dal proprio obiettivo programmatico per lo stesso anno, il differenziale positivo, cosi' conseguito, potra' concorrere al raggiungimento dell'obiettivo programmatico per l'anno 2000, soltanto nel caso in cui l'ente si avvalga della facolta' prevista dal comma 2 dello stesso art. 30 di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000. 4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini del calcolo del saldo programmatico per l'anno 2000 e della verifica del raggiungimento del proprio obiettivo, gli enti possono: a) non avvalersi della facolta' di ricalcolare il saldo programmatico per il 1999 secondo i criteri stabiliti dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; b) avvalersi della facolta' di ricalcolare il saldo programmatico per il 1999 secondo i criteri stabiliti dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; c) avvalersi della facolta' di calcolare cumulativamente il saldo programmatico per il biennio 1999-2000 secondo i criteri stabiliti dall'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 5. Le province, i comuni e le regioni a statuto ordinario sono tenuti ad attenersi alle modalita' tecniche di computo previste nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 3. Condizioni per la riduzione dei tassi d'interesse sui mutui della Cassa DD.PP. 1. Il conseguimento da parte di ciascun ente del risultato, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, attribuisce il diritto alla riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale diritto e' esteso a tutti gli enti del comparto se l'obiettivo di riduzione del disavanzo dello 0,2 per cento del P.I.L. e' conseguito, nel biennio 1999-2000, a livello complessivo. 2. Gli enti che conseguono il risultato, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, potranno ottenere la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, se, nel biennio 1999-2000, ottengono una riduzione del proprio disavanzo superiore a quella necessaria per conseguire, a livello di comparto, un risparmio complessivo di 0,3 punti percentuali del P.I.L., indipendentemente dal raggiungimento di tale risultato a livello complessivo. 3. Le modalita' tecniche di computo dell'intervento correttivo aggiuntivo sono precisate nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 4. Disposizioni specifiche per le province 1. Le province, al fine di operare un raffronto su dati omogenei relativamente alle entrate tributarie per gli anni 1998 e 1999, devono considerare, per i soli fini del patto di stabilita' interno, quali tributi propri per il 1998 e in aggiunta alle effettive riscossioni tributarie del 1998: a) il 50 per cento delle riscossioni 1999 a titolo di imposta provinciale di trascrizione; b) le riscossioni 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile diminuite del tasso di incremento registrato a livello nazionale tra il 1998 e il 1999 nel gettito dell'imposta. 2. Le modalita' tecniche di computo di tali voci sono precisate nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 5. Disposizioni transitorie per le regioni a statuto ordinario 1. In attesa dell'individuazione e della definizione di criteri puntuali di determinazione della spesa sanitaria per il calcolo del saldo finanziario del patto di stabilita' interno, la valutazione del concorso delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario di cui all'art. 2 del presente decreto, e' limitata alla gestione delle funzioni non riguardanti la sanita'. 2. Per il monitoraggio delle aziende sanitarie ed ospedaliere, gli adempimenti previsti al punto 7.2 della circolare del Ministero del tesoro 25 febbraio 2000, n. 8, restano in vigore solo a fini conoscitivi. |
| Art. 6. Calcolo dei saldi programmatici 2001, 2002 e 2003 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti sono tenuti a mantenere costante per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'importo della riduzione applicata nell'anno 2000 ai saldi tendenziali del predetto triennio, calcolati con l'incremento dell'80 per cento dei tassi di crescita del P.I.L. previsti dal D.P.E.F. e dai suoi aggiornamenti. 2. Le modalita' tecniche di computo di tali saldi sono precisate nell'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2000 p. ll Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda |
| Allegato 1
DEFINIZIONI E CONTENUTI DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA CONSIDERATE AL FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO
1. Province e comuni. 1.1. Entrate. Per entrate finali si intendono le entrate relative ai primi quattro titoli di bilancio dell'entrata (cosi' come definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996). Per trasferimenti correnti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono gli incassi registrati: per lo Stato, al titolo 2o, categoria 1a; per l'Unione europea, al titolo 2o, categoria 4a; per gli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno", al titolo 2o, categoria 2a e 3a (regioni), categoria 5a solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province). Per proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari si intendono le riscossioni, registrate al titolo 4o, categoria 1a, derivanti dalla dismissione di immobili (terreni, fabbricati, boschi, cave, ecc.) e di attivita' finanziarie. Per trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono gli incassi registrati: per lo Stato, al titolo 4o, categoria 2a; per l'Unione europea, al titolo 4o, categoria 4a (o 5a qualora ivi registrati) solo per la parte riguardante le entrate di parte capitale dalla Unione europea; per gli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno", al titolo 4o, categoria 3a (regioni), categoria 4a solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province). Per riscossioni di crediti si intendono gli incassi registrati al titolo 4o categoria 6a, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato, purche' rilevanti ai fini del "patto di stabilita' interno". 1.2. Spese. Per spese correnti si intendono le spese afferenti il primo titolo di bilancio della spesa (cosi' come definito dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996); Per interessi passivi si intendono le spese afferenti l'intervento 06 del titolo 1o. Per spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono i pagamenti afferenti a quegli interventi di spesa corrente in cui le risorse di copertura abbiano la stessa specifica destinazione. La detrazione di dette spese correnti (anche se i relativi finanziamenti sono erogati a rendiconto) deve essere effettuata sino all'ammontare del relativo finanziamento gia' effettuato. Qualora l'ente partecipi al finanziamento con quote proprie, la maggiore spesa corrente rimane a carico dell'ente stesso e, quindi, non puo' essere portata in detrazione. 1.3. Per entrate e spese che rivestono il carattere dell'eccezionalita' non si rinviene, nell'attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, per cui l'individuazione di tali entrate e spese deve essere vista nel contesto della finalita' del "patto di stabilita' interno": nell'ambito, cioe', della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l'obiettivo programmatico del "patto". L'ente potra' far rientrare nel carattere dell'eccezionalita' gli eventi straordinari ma non dovra' fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuita'. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono segnalare che assumono carattere di eccezionalita': le entrate e le spese di parte corrente per eventi calamitosi; le entrate e le spese di parte corrente per sentenze esecutive e atti equiparati; le spese per oneri straordinari della gestione corrente (spese afferenti l'intervento 08 del titolo 1o della spesa); le spese di parte corrente effettuate a favore dell'organo straordinario della liquidazione qualora l'ente si trovi in una situazione di dissesto finanziario (art. 77 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni); le spese correnti per il ripiano dei disavanzi delle aziende di pubblici servizi, se riferite a piu' esercizi pregressi: in questo caso, l'ente deve considerare, quale spesa corrente, quella annualmente sostenuta a titolo di concessioni di anticipazioni alle aziende; le spese correnti sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie; le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, al netto di quelle determinate da uno stabile incremento della base imponibile. 2. Regioni a statuto ordinario. 2.1. Precisazioni per le entrate della regione. Il calcolo del saldo finanziario di cui all'art. 1 del presente decreto fa riferimento alle entrate finali a cui occorre detrarre, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della citata legge n. 488 del 1998 e dall'art. 28 della legge n. 448 del 1998, le voci non rilevanti ai fini del "patto di stabilita' interno": i trasferimenti correnti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno". Dai trasferimenti correnti dallo Stato e' da escludere, qualora ivi contabilizzata, la quota del gettito dell'accisa sulla benzina; i proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari; i trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno"; le riscossioni di crediti; le entrate che rivestono il carattere dell'eccezionalita': posto che non si rinviene, nell'attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, l'individuazione di tali entrate deve essere vista nel contesto delle finalita' del "patto di stabilita' interno", nell'ambito, cioe', della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l'obiettivo programmatico del "patto". La regione potra' far rientrare nel carattere dell'eccezionalita' gli eventi straordinari ma non dovra' fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuita' (si rinvia alle esemplificazioni, per quanto compatibili, del punto 1.3 riferito a province e comuni); l'I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo); l'addizionale I.R.P.E.F.; i contributi sanitari pregressi (se contabilizzati tra le entrate tributarie): in quanto concettualmente assimilabili all'I.R.A.P. 2.2. Precisazioni per le spese della regione. Dalle spese correnti del "bilancio regione" non sono rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno: gli interessi passivi; le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno", cioe' le spese correnti finanziate con tali risorse. Rientrano in tale tipologia di spese correnti anche le quote di cofinanziamento a carico diretto della regione analiticamente rilevate. La detrazione dalle spese correnti deve essere effettuata con le medesime modalita' esposte al punto 1.2 del presente allegato. Per quanto concerne le spese relative ai programmi comunitari d'intervento, la detrazione dalle spese correnti viene effettuata sino all'ammontare del finanziamento previsto dai relativi programmi comunitari d'intervento; i trasferimenti allo Stato e agli enti locali a titolo di compartecipazione dell'I.R.A.P.; i trasferimenti agli enti del S.S.N.; le spese correnti che rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Per la loro definizione si rimanda a quanto sopra precisato per le corrispondenti entrate. 2.3. Precisazioni per monitoraggio delle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere. Il monitoraggio delle aziende sanitarie ed ospedaliere e' effettuato secondo le modalita' previste dalla circolare del Ministero del tesoro 25 febbraio 2000, n. 8, solo a fini conoscitivi. A tal fine, nel prospetto di rilevazione allegato alla predetta circolare, le regioni provvederanno a rilevare le spese relative alla gestione sanitaria accentrata, nonche' quelle relative ad eventuali enti del S.S.N. (es. I.R.R.C.S., ecc.) diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere. Tra le entrate delle aziende sanitarie e ospedaliere sono da contabilizzare le risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi nonche' i saldi di mobilita' interregionale anni pregressi. Tra le spese correnti delle aziende sanitarie e ospedaliere non deve essere rilevata la mobilita' infraregionale, in quanto compensativa nell'ambito della stessa regione, mentre deve essere rilevata quella interregionale. |
| Allegato 2
MODALITA' TECNICHE DI COMPUTO DEL DISAVANZO ANNUO
Poiche' la norma prevede la facolta' per gli enti di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999, di adottare diverse modalita' di calcolo del saldo programmatico e di verifica del proprio obiettivo si impartiscono istruzioni differenziate per gli: enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri; enti che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo progammatico 1999 con i nuovi criteri; enti che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri. In ogni caso, ogni ente deve concorrere al risanamento finanziario migliorando, cosi' come era gia' previsto dal "patto di stabilita' interno" versione 1999, il proprio saldo tendenziale per il 2000: se tale saldo e' negativo, esso deve essere ridotto dell'intervento correttivo, se e' positivo, esso deve essere aumentato dell'intervento correttivo. 1. Enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri. Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico: 1.1. Ricalcolo del saldo finanziario 1999. Gli enti che, per l'anno 1999, decidono di valutare la propria conformita' al "patto di stabilita' interno" sulla base dei criteri fissati dalla precedente normativa (art. 28, legge n. 448 del 1998), ferma restando la validita' del risultato per il 1999 cosi' conseguito, devono, ai soli fini del calcolo del saldo programmatico 2000, ricalcolare il proprio saldo finanziario 1999 secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, utilizzando i dati delle riscossioni e dei pagamenti dell'anno 1999 rilevabili dal conto del tesoriere, se disponibile, o dai flussi trimestrali di cassa opportunamente rettificati (anche attraverso stime) in presenza di sospesi di tesoreria. 1.2. Calcolo del saldo tendenziale 2000. Tale saldo deve essere pari: per gli enti con saldo finanziario 1999 positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto 1.1) ridotto del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale); per gli enti con saldo finanziario 1999 negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto 1.1) aumentato del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale). 1.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000. Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 1.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, cosi' come per il 1999, per il comparto degli enti locali, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1 per cento della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3 per cento del saldo finanziario e per il comparto delle regioni a statuto ordinario, in 1.000 miliardi pari all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi). L'intervento correttivo, pertanto, dovra' essere almeno pari: per gli enti locali, alla maggiore cifra tra l'1,1 per cento della spesa corrente 1999 rilevante ai fini del saldo e il 3 per cento del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 1.2; per le regioni a statuto ordinario all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi). 1.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999. L'eventuale recupero va calcolato come differenza tra il saldo programmatico dell'ente per il 1999 e il saldo finanziario a tutto il mese di dicembre 1999. Resta inteso che, in caso di conseguimento dell'obiettivo 1999 da parte dell'ente, non occorre addebitare alcun recupero. Per gli enti locali il calcolo dell'eventuale recupero deve essere effettuato detraendo dal valore indicato al punto "O" dell'allegato n. 1, alla circolare n. 11 del 12 marzo 1999 il valore di cui al punto "L", colonna 1999, dell'allegato n. 3, 4 o 5, a seconda della fascia di popolazione, alla stessa circolare n. 11. 1.5. Calcolo del saldo programmatico per il 2000. Il saldo programmatico per l'anno 2000 e' pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 1.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 1.3) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 1.4). 2. Enti che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri. Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico: 2.1. Ricalcolo del saldo programmatico 1999. Gli enti che si avvalgono della facolta' concessa dalla legge finanziaria 2000 di ricalcolare il saldo programmatico per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, devono provvedere a ricalcolare il saldo finanziario 1998, con i nuovi criteri previsti dal suddetto art. 30 (e meglio definiti nell'allegato n. 1) e applicare le procedure metodologiche espresse nelle circolari n. 11 (punto n. 4) e n. 12 del 12 marzo 1999. 2.2. Calcolo del saldo tendenziale 2000. Tale saldo deve essere pari: per gli enti con saldo programmatico 1999 positivo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 2.1) ridotto del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale); per gli enti con saldo programmatico 1999 negativo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 2.1) aumentato del 3 per cento (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale). 2.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000. Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 2.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto degli enti locali, cosi' come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1 per cento della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3 per cento del saldo finanziario e, per il comparto delle regioni a statuto ordinario, in 1.000 miliardi pari all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi). L'intervento correttivo, pertanto, dovra' essere almeno pari: per gli enti locali, alla maggiore cifra tra l'1,1 per cento della spesa corrente 1999 rilevante ai fini del saldo e il 3 per cento del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 2.2; per le regioni a statuto ordinario all'1 per cento della spesa corrente regionale 1999 (al netto degli interessi passivi). 2.4. Recupero differenziale non raggiunto neI 1999. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999. L'eventuale recupero va calcolato come differenza tra il saldo programmatico dell'ente per il 1999 e il saldo finanziario a tutto il mese di dicembre 1999. Resta inteso che, in caso di conseguimento dell'obiettivo 1999 da parte dell'ente, non occorre addebitare alcun recupero. Per gli enti locali il calcolo dell'eventuale recupero deve essere effettuato detraendo dal valore indicato al punto n. 6 dell'allegato A2, alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000 il valore di cui al punto "S", colonna 1999 dello stesso allegato A2. 2.5. Calcolo del saldo programmatico per il 2000. Il saldo programmatico per l'anno 2000 e' pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 2.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 2.3) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 2.4). 3. Enti che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri. Gli enti possono, altresi', avvalersi della facolta' di valutare la propria conformita' al "patto di stabilita' interno" sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso il miglioramento del saldo aggregato programmatico dovra' produrre cumulativamente una riduzione del saldo aggregato pari allo 0,2 per cento del P.I.L. per il 1999. La verifica del raggiungimento di tale obiettivo sara' effettuata attraverso il raffronto tra la somma algebrica dei saldi finanziari realizzatisi nel 1999 e nel 2000 (calcolati secondo i nuovi criteri) e la somma algebrica tra il saldo programmatico 1999 e quello 2000 (punti 2.1 e 2.5), al netto del recupero del differenziale (punto 2.4). Il punto n. 14 degli allegati A2 e B2 alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000 deve, pertanto, intendersi rettificato in "somma algebrica di: (punto 6) + (punto 13) - (punto 12)". 4. Calcolo dell'obiettivo necessario per la riduzione di 100 punti base sui tassi di interesse della Cassa D.P. Per ottenere la riduzione di 100 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 6 del sopra citato art. 30, ogni ente deve contribuire alla riduzione complessiva del disavanzo di 0,3 punti percentuali del P.I.L. A tal fine deve conseguire nel biennio 1999-2000 un saldo finanziario complessivo superiore alla somma algebrica dei saldi programmatici per gli anni 1999 e 2000 (pari allo 0,2 per cento del P.I.L.) aumentata, per poter calcolare lo 0,3 per cento, della media degli interventi correttivi programmati per ciascuno dei due anni. Le modalita' tecniche di calcolo di tale obiettivo - il cui conseguimento e' comunque condizionato dal raggiungimento a livello di singolo ente dei risultati richiesti dall'art. 30, comma 1, per la riduzione di 50 punti base del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti - sono indicati nei seguenti prospetti differenziati: per gli enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri; per gli altri enti. ----> Vedere procedure <---- I predetti prospetti sono destinati esclusivamente alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo dello 0,3 per cento del P.I.L., ma non devono essere utilizzati ai fini della certificazione prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 488 del 1999, i cui tempi di presentazione e modalita' saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno. 5. Disposizioni specifiche per le province. Com'e' noto, gli articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997 hanno previsto, a decorrere dal 1999: l'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione al P.R.A. in sostituzione dell'imposta erariale di trascrizione al P.R.A.; l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile. Tali innovazioni, particolarmente consistenti a livello finanziario per i bilanci provinciali determinano una disomogeneita' nei confronti temporali tra 1998 e 1999, per le province che intendono avvalersi della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999, che mal si concilia con il criterio del calcolo del saldo tendenziale per il 1999 basato sui risultati 1998. Tenuto conto, inoltre, che i predetti nuovi tributi provinciali produrranno effetti finanziari anche per il futuro, si ritiene necessario procedere ad una omogeneizzazione, non piu' basata sull'adeguamento dei dati 1999 sul 1998 - come a suo tempo disposto con la circolare n. 11 del 12 marzo 1999 con la sterilizzazione per il 1999 degli effetti delle nuove imposte - bensi' sulla rettifica dei dati 1998 rendendoli quanto piu' omogenei agli esercizi successivi. Tale operazione relativa ai dati 1998, determinata ovviamente con criteri statistici comporta che le province devono considerare, per i soli fini del patto di stabilita' interno, quali tributi propri per il 1998 e in aggiunta alle effettive riscossioni tributarie del 1998: a) il 50 per cento delle riscossioni 1999 a titolo di imposta provinciale di trascrizione: tale valutazione deriva dalla considerazione che il gettito 1999 dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e' valutato (secondo le piu' recenti stime ufficiali) in circa 1.750 miliardi contro gli 900 miliardi circa del 1998 della soppressa l'addizionale provinciale (APIET); b) le riscossioni 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile diminuite del tasso di incremento registrato a livello nazionale nel gettito dell'imposta tra il 1998 e il 1999, determinato in circa il 3 per cento. Si precisa, altresi', che sono da considerare tra le spese correnti i pagamenti per retrocessione di entrate proprie ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 6. Disposizioni specifiche per i comuni. Secondo quanto gia' previsto dalla circolare n. 11 del 1999 (paragrafo 2, ultimo capoverso), i comuni non devono considerare nella determinazione del saldo finanziario le entrate derivanti dall'attribuzione del gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale o eventuali ulteriori compartecipazioni a tributi erariali in quanto le une e le altre sostitutive di trasferimenti erariali. Sono, invece, da considerare nella determinazione del saldo finanziario quelle entrate tributarie (esempio: addizionale I.R.P.E.F. ex art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998) che non comportano riduzione di trasferimenti erariali. 7. Calcolo dei saldi programmatici per gli anni 2001, 2002 e 2003. L'art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999 stabilisce che l'importo della riduzione del saldo finanziario nel triennio 2001-2003 rimanga costante, ovvero che l'effetto prodotto dall'intervento correttivo programmato per l'anno 2000 permanga nei tre anni successivi: tale impostazione risulta chiaramente espressa nella relazione al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000. Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale 2001 (e degli anni successivi) sara' sufficiente far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo tendenziale relativo al 2000 (e degli anni successivi), di cui ai punti 1.2 o 2.2, dell'80 per cento del tasso di crescita del P.I.L. nominale programmato (vedi D.P.E.F. 2000-2003) e le cui variazioni percentuali sono qui riportate: 80% della variazione tra P.I.L. 2000-2001: + 3,3%; 80% della variazione tra P.I.L. 2001-2002: + 3,6%; 80% della variazione tra P.I.L. 2002-2003: + 3,6%. Per cacolare il saldo programmatico, una volta determinati (come sopra precisato) i saldi tendenziali, si applichera' a questi ultimi lo stesso ammontare degli effetti della manovra finanziaria per l'anno 2000 (punti 1.3 o 2.3). Le modalita' tecniche di calcolo degli obiettivi programmatici degli anni 2001, 2002 e 2003 sono indicate nel prospetto che segue: ----> Vedere calcolo <---- |
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