Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 10 luglio 2000 |
Trasferimento di credito dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1980, emanato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e' stato soppresso e messo in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal seguente credito: L. 8.721.077 nei confronti della regione Sicilia per competenze pagate ad un dipendente E.N.A.G.M. dall'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo di stipendi ed oneri accessori; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il credito di L. 8.721.077 dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione; Decreta: Il credito, di cui alle premesse (L. 8.721.077 nei confronti della regione Sicilia) e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, il quale versera' il predetto importo al citato E.N.A.G.M. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2000 L'ispettore generale capo: D'Antuono |
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