Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 4 agosto 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' Editrice Multimediale, unita' di Milano e Roma. (Decreto n. 28657). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981; Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Vista l'istanza della societa' S.p.a. L'Unita' editrice Multimediale inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 gennaio 2000 e 4 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 5 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore editoria applicato, a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventicinque unita', su un organico complessivo di duecentonove unita'; Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 28490, con il quale e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta S.p.a. L'Unita' editrice multimediale per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 gennaio 2001; Vista la nota del 27 luglio 2000 inviata dalla S.p.a. L'Unita' Editrice Multimediale in cui viene comunicata la cessazione dell'attivita' a decorrere dal 28 luglio 2000; Visto il verbale d'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro in data 28 luglio 2000 nel quale viene confermata la cessazione delle pubblicazioni da parte della societa' in parola e la necessita' di sospendere dal lavoro tutti i dipendenti poligrafici a decorrere dal 28 luglio 2000; Considerato, quindi, che il predetto contratto di solidarieta' ha cessato i suoi effetti entro il 27 luglio 2000; Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il citato decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 28490 e di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 27 luglio 2000; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 gennaio 2000 al 27 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' Editrice Multimediale, con sede in Roma, unita' di Milano e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventicinque unita', su un organico complessivo di duecentonove unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., ove interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' Editrice Multimediale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 5 luglio 2000, n. 28490. Roma, 4 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi |
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