Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2000 |
Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativo al Sistema statistico nazionale ed alla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 3, comma 4, e 27-bis; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare gli articoli 6, commi 3 e 13: Visto il decreto del Presidente del Consiglio 8 maggio 2000, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini; Ritenuta la necessita' di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai principi ed ai criteri organizzativi dettati dai suddetti decreti legislativi, mediante l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione; Visto lo schema di regolamento di organizzazione deliberato dal consiglio dell'Istituto nelle riunioni del 15 dicembre 1999 e 19 aprile 2000; Ritenuto che esso risulta coerente con i criteri e gli indirizzi dettati dai suddetti decreti legislativi;
Decreta: E' approvato il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, nel testo annesso al presente decreto. Il presente decreto, con l'annesso regolamento, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2000 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco |
| Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE (ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 29/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).
Titolo I ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Art. 1 Organi di governo
1. Sono organi di governo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il presidente ed il consiglio che esercitano le funzioni di indirizzo tecnico-scientifico ed amministrativo. 2. Gli organi di governo stabiliscono ed assegnano le risorse da destinare al perseguimento delle diverse finalita'. Ogni disposizione che conferisce a detti organi l'adozione di atti di gestione si intende nel senso che agli stessi e' attribuita la funzione di emettere indicazioni di indirizzo per gli organi di gestione, fermo restando che le competenze di questi ultimi possono essere derogate solo da specifiche disposizioni di legge. 3. Il presidente ed il consiglio utilizzano le risultanze dell'attivita' di valutazione e di controllo strategico dell'organismo a cio' preposto. 4. L'ordinamento dell'ISTAT si ispira per il controllo interno ai principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 2. Presidente
1. Il presidente e' nominato secondo la disciplina di cui all'art. 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui all'art. 16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre cause previste dalla legge. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ISTAT in ordine alle questioni di carattere generale; b) sovrintende all'andamento dell'ISTAT e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico; c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'ISTAT con l'EUROSTAT e con gli altri organismi comunitari ed internazionali; d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi del consiglio; e) puo' disporre ispezioni periodiche per la verifica dell'attivita' dell'istituto e si avvale delle risultanze del controllo interno; f) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio, riferendone allo stesso. g) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra l'amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo. 3. Il presidente convoca e presiede il consiglio e il comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio e dal comitato, ovvero nei casi d'urgente necessita', salvo ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico-scientifico-amministrativo ed attivita' di gestione. 4. Il presidente e' coadiuvato, per i fini di cui al comma 2, lettere b) e c), dal comitato di presidenza, cui partecipano il direttore generale e i direttori di dipartimento. 5. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
Art. 3. Consiglio
1. Il consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. 2. Il consiglio, previa programmazione delle sedute, e' convocato dal presidente, di norma, una volta al mese ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. Il preavviso della convocazione e' di dieci giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il consiglio puo' essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non inferiore a quattro, i quali singolarmente possono richiedere, altresi', l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno. Nell'ambito del consiglio possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi. 3. Il consiglio, ferme restando le competenze previste dal decreto legislativo n. 322/1989: a) definisce, di norma in sede di approvazione del piano annuale, le linee strategiche dell'attivita' dell'istituto nell'esercizio dei poteri di indirizzo ed ai fini della verifica dei risultati; b) definisce gli indirizzi sulla base dei quali il presidente individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla direzione generale, ai dipartimenti e agli uffici di diretta collaborazione; c) adotta la carta dei servizi finali dell'Istituto; d) individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' dei risultati; e) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonche' lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'ISTAT, del piano annuale e la gestione del bilancio; f) verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati; g) valuta, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, le risorse impegnate per gli incarichi di consulenza conferiti e i risultati conseguiti. 4. Il consiglio, su proposta del presidente: a) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 419/1999, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1; determina le competenze della direzione generale e dei dipartimenti; determina i termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili; disciplina l'esercizio del diritto di accesso; determina i criteri per l'attribuzione di benefici e compensi per particolari attivita'; adotta i conseguenti atti generali di organizzazione; b) individua, nell'ambito delle tipologie organizzative previste dal presente regolamento, gli uffici costituenti centri di responsabilita' cui e' attribuita, di norma, la gestione delle unita' previsionali di base del bilancio; c) determina la dotazione organica complessiva e le variazioni; d) definisce, entro dieci giorni dalla data di inizio dell'esercizio annuale, obiettivi e programmi, verificandone la compatibilita' finanziaria; e) prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti, determinandone le responsabilita'; f) determina il trattamento economico dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di cui all'art. 7 secondo la normativa vigente. 5. Il consiglio viene informato dal presidente sull'attivita' e sul funzionamento dell'Istituto e puo' richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni. 6. Alle riunioni del consiglio partecipa il direttore generale, che ne e' segretario. Egli per i connessi servizi si avvale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo.
Art. 4. Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica
1. Il comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, di cui agli articoli 17 e 21 del decreto legislativo n. 322/1989, delibera: a) l'adozione, su proposta del presidente, del programma statistico nazionale; b) le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989; c) gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (SISTAN). 2. Proposte di direttive e di atti di indirizzo possono essere formulate da singoli membri del comitato, previa comunicazione al presidente che curera' la necessaria istruttoria da parte dell'ISTAT. 3. Il comitato e' convocato dal presidente, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita' anche in relazione alle richieste delle amministrazioni e degli enti rappresentati, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 322/1989, nonche' a seguito delle richieste formulate da un terzo dei componenti il comitato stesso. Nell'ambito del comitato possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.
Art. 5. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. 2. Il collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Puo' disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici dell'Istituto al fine di accertare la regolarita' amministrativa e contabile. 3. Le verifiche di regolarita' devono rispettare i principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili all'Istituto.
Art. 6. Uffici di diretta collaborazione
1. Il presidente ed il consiglio si avvalgono per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite di uffici di diretta collaborazione con compiti di supporto e raccordo, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione. 2. Il consiglio, su proposta del presidente: provvede alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione, ne definisce i compiti ed il livello mediante equiparazione agli uffici dirigenziali generali o agli uffici dirigenziali, ne determina il contingente di personale e la percentuale massima di provenienza esterna, ne stabilisce il trattamento economico secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni; nomina i responsabili per una durata non superiore a quella degli organi di governo. La nomina e' revocabile con le stesse modalita' del conferimento. 3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilita'. 4. La valutazione dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione e del personale equiparato e' effettuata da una commissione composta dal presidente e da due consiglieri designati dal consiglio, il presidente riferisce al consiglio degli esiti della valutazione.
Titolo II UFFICI DIRIGENZIALI
Art. 7. Strutture organizzative
1. Costituiscono uffici dirigenziali, nel numero massimo di settantasei, la direzione generale, i dipartimenti, le direzioni centrali, i servizi, gli uffici regionali. Entro tale limite, i dipartimenti non possono superare il numero di sei e le direzioni centrali il numero di quindici. 2. La direzione generale e i dipartimenti costituiscono uffici dirigenziali generali destinatari diretti delle direttive emanate dagli organi di governo. I suddetti uffici possono essere articolati in direzioni centrali e servizi. 3. La direzione generale cura il coordinamento, per gli aspetti di natura amministrativa, delle attivita' dei dipartimenti e delle direzioni centrali. 4. I dipartimenti sono strutture organizzative preposte a settori omogenei di attivita'. Essi curano la produzione statistica, la definizione degli standard tecnici, la predisposizione del programma statistico nazionale e le verifiche circa la sua attuazione, la promozione del coordinamento degli uffici di statistica del SISTAN, la formazione statistica del personale da essi dipendente, la promozione dell'integrazione dei flussi informativi statistici tra le pubbliche amministrazioni, il coordinamento degli uffici regionali dell'Istituto, nonche' la gestione dei servizi di interesse comune. 5. Le direzioni centrali costituiscono uffici dirigenziali generali. Le direzioni centrali sono strutture organizzative che esercitano funzioni generali relative a distinte aree funzionali all'interno dei dipartimenti. 6. Gli uffici regionali costituiscono strutture di livello dirigenziale, equiordinate ai servizi, operanti sul territorio. 7. La direzione generale, i dipartimenti e gli uffici regionali costituiscono centri di responsabilita'. L'individuazione di ulteriori strutture costituenti centri di responsabilita' e' effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4. 8. Atti generali di organizzazione disciplinano la costituzione, all'interno dei dipartimenti, di servizi dedicati alle relazioni con il pubblico, alla gestione del contenzioso del lavoro, al controllo interno e alla valutazione delle attivita'. Atti generali di organizzazione individuano le strutture organizzative, previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni, quali l'informatica e le telecomunicazioni. 9. In relazione a specifici progetti possono essere istituite apposite strutture, anche a carattere transitorio, eventualmente configurate come centri di responsabilita'. Il consiglio con atti organizzativi generali ne definisce le modalita' di costituzione e di funzionamento. 10. Il comitato di direzione, cui partecipano i direttori di dipartimento, ha funzioni consultive ed e' sede di discussione e di proposta per le esigenze di coordinamento amministrativo tra le aree funzionali dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che se ne ravvisi la necessita'. Possono essere invitati i direttori centrali e gli altri dirigenti dell'Istituto le cui attribuzioni afferiscano alle materie trattate.
Art. 8. Attribuzioni e valutazione dei dirigenti
1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi. I dirigenti, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale, adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi istituzionali. In particolare, i dirigenti preposti alla produzione dell'informazione statistica rispondono della correttezza e della tempestivita' dei dati prodotti. 2. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate; sono responsabili della gestione e dei risultati. Essi individuano ed istituiscono opportune forme e modalita' di controllo. 3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi indicati dagli organi di governo, alle direttive generali da questi emanate, ai programmi. 4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie di livello professionale, possono essere attribuite funzioni ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole strutture organizzative in cui si articola l'Istituto, purche' il dirigente preposto ad esse sia di livello pari o superiore. 5. La preposizione agli uffici dirigenziali generali e' conferita per una durata compresa tra due e sette anni ed e' rinnovabile. Essa e' revocabile con le stesse modalita' del conferimento a seguito di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi e negli altri casi previsti dalla legge. 6. La valutazione del direttore generale e dei direttori di dipartimento e' effettuata dal presidente sulla base degli elementi forniti dall'organismo di valutazione e controllo strategico. Il presidente riferisce al consiglio degli esiti della valutazione. 7. Il direttore generale e i direttori di dipartimento provvedono alla valutazione dei direttori centrali, dei dirigenti dei servizi e degli uffici regionali, nonche' degli altri dirigenti comunque assegnati ai rispettivi uffici. Per la valutazione dei dirigenti deve essere acquisito il parere dei competenti direttori centrali, ove esistenti. I suddetti responsabili della valutazione riferiscono al consiglio, tramite il presidente, degli esiti della valutazione.
Art. 9. Uffici dirigenziali generali destinatari diretti delle direttive degli organi di governo
1. Il direttore generale e i direttori di dipartimento sono scelti tra i dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi ed i dirigenti generali dell'ISTAT, e, nel limite massimo di tre, tra i dirigenti di prima fascia di altre amministrazioni pubbliche, tra i professori universitari di prima fascia appartenenti ad aree disciplinari omogenee con i compiti svolti dall'Istituto, tra esperti di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori di dipartimento e' disciplinato dal contratto individuale. 2. Il direttore generale e i direttori di dipartimento, oltre l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 8: a) sono responsabili del settore cui vengono preposti; b) sovrintendono agli uffici compresi nel settore e ad essi trasmettono le direttive e gli atti di indirizzo del presidente e del consiglio; c) attuano i piani e i programmi definiti dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilita' con contestuale definizione degli obiettivi da perseguire; individuano i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; d) organizzano le direzioni centrali e, in loro mancanza, i servizi anche mediante la preposizione dei relativi dirigenti, da scegliersi tra i dirigenti amministrativi e gli appartenenti ai livelli professionali I e II dell'Istituto; ne coordinano l'attivita' ed esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia del titolare; valutano risultati e responsabilita'; e) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di governo; f) promuovono e resistono alle liti; g) gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le relazioni sindacali, coordinando la loro iniziativa nell'ambito del comitato di direzione e tenendo conto degli indirizzi degli organi di governo; h) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei dirigenti.
Art. 10. Direttore generale
1. Il direttore generale esercita le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti. In particolare: a) attua le delibere degli organi dell'Istituto, per gli aspetti di propria competenza; b) coordina, per gli aspetti di natura amministrativa, le attivita' dei dipartimenti al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati dell'Istituto, fatti salvi i poteri di organizzazione delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti; c) promuove ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto; d) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi; e) promuove l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di carte dei servizi interni; f) formula, di concerto con i direttori di dipartimento, proposte agli organi di governo in materia di amministrazione, di assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche; g) fornisce agli organi di governo dell'Istituto le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei dipartimenti; redige una relazione trimestrale sull'attivita'; h) convoca e presiede il comitato di direzione. 2. Il direttore generale, in caso di assenza o impedimento, delega, in parte o in tutto, le funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei direttori dei dipartimenti. 3. Qualora venga nominato direttore generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, e' collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine e' riammesso, nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.
Art. 11. Direttori centrali Dirigenti dei servizi e degli uffici regionali
1. Il direttore generale e i direttori di dipartimento disciplinano con propri atti, nel rispetto degli atti organizzativi generali e degli indirizzi del consiglio, l'esercizio delle attribuzioni di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, da parte dei direttori centrali, dei dirigenti dei servizi e degli uffici regionali. 2. I dirigenti degli uffici regionali, nell'esercizio di autonomi poteri di gestione e con riferimento al territorio di rispettiva competenza: a) sostengono l'attivita' di produzione statistica dell'Istituto; b) curano le relazioni con gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale; c) svolgono attivita' di assistenza tecnica ed ispettiva nei confronti degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; d) curano l'attivita' di diffusione dell'informazione statistica e promuovono iniziative per il suo sviluppo; e) collaborano alla realizzazione dei processi formativi del personale degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) esercitano le altre funzioni loro demandate dall'Istituto. 3. I dirigenti dei servizi e degli uffici regionali compongono la conferenza dei capi servizio, che ha funzioni consultive. Alle riunioni partecipano i dirigenti degli uffici dirigenziali generali. La conferenza e' convocata dal presidente dell'Istituto e, in sua assenza, dal direttore generale.
Art. 12. Consulenti esterni Gruppi di lavoro - Commissioni
1. Gli organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di alta qualificazione per progetti di importanza strategica per l'Istituto o per lo studio di particolari problemi, quando non sia possibile servirsi del personale interno. Resta ferma la facolta' di avvalersi di professionisti esterni per specifichi incarichi professionali. 2. Il presidente puo' costituire con proprio provvedimento gruppi di lavoro e commissioni, comprese quelle per il reclutamento, chiamandone a far parte esperti esterni. 3. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse assegnate, hanno facolta' di affidare, per motivate ragioni, specifici incarichi di consulenza.
Art. 13. Entrata in vigore Norme di prima attuazione e transitorie - Abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio provvede alla prima costituzione della direzione generale, dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione, definendone le competenze. Contestualmente, il consiglio provvede alla preposizione dei dirigenti ai suddetti uffici. 3. Fino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 resta confermato l'assetto organizzativo definito dal regolamento di organizzazione. 4. Dalla data di prima costituzione degli uffici indicati nel comma 2: a) cessa l'efficacia delle disposizioni dettate dall'art. 16, comma 1, dalle parole "e provvede" alle parole "il funzionamento" e dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 322/1989; b) nell'art. 22, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 322/1989 la dizione "i direttori centrali" deve intendersi riferita a "i direttori dei dipartimenti"; c) sono abrogati: il preesistente regolamento di organizzazione con annesso disegno organizzativo; il regolamento del personale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1967. 5. L'adozione degli atti organizzativi generali di cui all'art. 3, comma 4, comporta l'abrogazione: della preesistente pianta organica; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1995 relativo alla fissazione dei termini ed alla individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o luglio 1996 relativo alla determinazione dei criteri per l'attribuzione di benefici e compensi; del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 relativo all'esercizio del diritto di accesso. |
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