Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 428 del 31 maggio 1999, si comunica che presso l'Universita' degli studi di Udine e' vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento, come segue: Facolta' di agraria: un posto di ricercatore universitario del settore scientifico-disciplinare G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari. In conformita' al regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno richiesto in ambito scientifico e didattico e' la seguente: l'attivita' didattica del ricercatore riguardera' lo svolgimento di esercitazioni, seminari e lezioni integrative nelle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari. L'attivita' scientifica del ricercatore si svolgera' nel settore delle tecnologie alimentari, con particolare riferimento alle reazioni di imbrunimento non enzimatico ed all'influenza dei processi di stabilizzazione e conservazione sulle proprieta' ossidanti dei prodotti alimentari. Il candidato dovra', altresi', assicurare la propria collaborazione nelle attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del regolamento didattico di Ateneo. Gli aspiranti al trasferimento dovranno inviare direttamente al preside della facolta' di agraria, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti: a) domanda; b) curriculum; c) eventuali titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa; d) elenco delle pubblicazioni scientifiche. 3) Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno seguiti i criteri indicati agli articoli 11 e 12 del regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore. 4) Nella domanda di trasferimento l'aspirante deve dichiarare espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella sede universitaria di provenienza. 5) I ricercatori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'Universita' e a svolgere l'attivita' didattica che la facolta' assegnera' loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto. L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province con termini ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento generale d'Ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il primo anno di servizio. 6) Il decreto rettorale che bandisce la vacanza e' disponibile per via telematica al sito http://web.uniud.it/ripe/trasferimenti/index.html |