Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 10 agosto 2000 |
Modificazioni allo statuto della Commercial Union Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1659). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1989 di autorizzazione all'esercizio dell' attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciato alla Commercial Union Vita S.p.a. con sede in Milano, viale Abruzzi, 94 ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 21, 24 e 25 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Vita S.p.a. con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 6 (Capitale). - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 60.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 50.000.000.000) diviso in n. 6.000.000 di azioni da L. 10.000 cadauna [a seguito dell'aumento del capitale per L. 10.000.000.000 a pagamento con sovrapprezzo, mediante sottoscrizione da parte degli azionisti in proporzione alle relative partecipazioni; Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima e si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatto richiesta scritta da almeno due dei suoi membri" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno"). Nuova disciplina: possibilita' di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti; Art. 24 (Consiglio di amministrazione). - Soppressione del comma contenente l'elencazione esemplificativa delle operazioni rientranti nei poteri attribuiti all'organo amministrativo; Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Soppressione del primo comma in tema di nomina del presidente del consiglio di amministrazione. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati (se nominati) hanno la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facolta' degli stessi di nominare procuratori e avvocati alle liti" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della societa' e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorita' di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facolta' di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri)". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2000 Il presidente: Manghetti |
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