Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 7 giugno 2000 |
Ripartizione del Fondo per la mobilita' ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998. |
|
|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare: l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti; l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica; l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge; Visto l'art. 11 della medesima legge nel quale e' disposto che "Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'art. 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata", limiti di impegno che costituiscono la dotazione del fondo di cui all'art. 3 unitamente ad eventuali ulteriori risorse da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane ai sensi del comma 2, dell'art. 4; Visto il comma 16 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo: A) con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento; B) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati cosi' ripartiti: 1) il 60% secondo i parametri gia' utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991 inerente le piste ciclabili; 2) il 30% ai sensi del punto b), art. 4, della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte della regioni e delle province autonome; A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto; 3) il 10% ai sensi del punto c), art. 4, della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalita' analoghe a quelle della legge di cui trattasi; Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa; Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998; Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%; Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito: Regioni Importo -- -- Abruzzo L. 500.920.000 Basilicata " 162.000.000 Bolzano " 571.349.000 Calabria " 280.446.000 Campania " 663.960.000 Emilia-Romagna " 1.322.056.000 Friuli-Venezia Giulia " 570.213.000 Lazio " 310.092.000 Liguri " 363.633.000 Lombardia " 1.116.090.000 Marche " 447.676.000 Molise " 351.459.000 Piemonte " 440.880.000 Sicilia " 609.840.000 Toscana " 542.454.000 Trento " 1.526.569.000 Umbria " 123.487.000 Veneto " 1.096.877.000
Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 10 febbraio 2000; Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale e' stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale; Visto il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto di riparto dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n. 111 del 29 marzo 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della gia' menzionata legge n. 366/1998; Decreta: E' approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro il 15 luglio 2000, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorita'. I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ruoli fissi quindicennali, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare, nei limiti della quota di limite di impegno a ciascuna assegnata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2000
p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione Angelini Il Ministro dei lavori pubblici Nesi Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 78 |
| ----> vedere Allegato a pag. 69 della G.U. <----
LEGENDA
Col 1 Importo del piano da delibera regionale. Col 2 Percentuale assegnata con legge n. 208/1991. Col 3 Ripartizione del 60% del fondo, cioe' L. 6.600.000.000, applicando le percentuali della legge n. 208/1991. Col 4 Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione della legge n. 366/1998. Col 5 Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni. Col 6 Ripartizione del 30% del fondo, cioe' L. 3.300.000.000, applicando le percentuali della colonna 5. Col 7 Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 1998, per finalita' analoghe a quelle della legge n. 366/1998. Col 8 Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 1998, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e provincie autonome. Col 9 Ripartizione del 10% del fondo, cioe' L. 1.100.000.000, applicando le percentuali della colonna 8. Col 10 Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti. Col 11 Importo della colonna 10 attualizzato al tasso del 5,50%. Col 12 Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, provincie autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale. Col 13 Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%). Col 14 Importo massimo attribuibile come rata del riparto del Fondo. Col 15 Risorse disponibili derivanti dalla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei criteri previsti e l'importo massimo attribuibile. Col 16 Riparto fondo legge n. 366/1998. Col 17 Importo colonna 16 attualizzato al tasso del 5,50%. Col 18 Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato. Col 19 Percentuale finanziamento dello Stato (max 50%). Col 20 Percentuale della colonna 5 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni. Col 21 Coefficiente della colonna 5 rideterminato escludendo le regioni o provincie autonome che raggiungono la percentuale massima di finanziamento statale. Col 22 Importo derivante dall'applicazione della percentuale colonna 21. Col 23 Contributo statale complessivo rideterminato assegnando le disponibilita' residue. Col 24 Percentuale finanziamento dello Stato (max 50%) (col 23/colonna 18). Col 25 Importo definitivo di ripartizione del Fondo. |
|
|
|