Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 10 agosto 2000 |
Modificazioni allo statuto della Commercial Union Life S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1658). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 94 ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Life S.p.a. che ha approvato le modifiche agli articoli 6, 21 e 25 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 6 (Capitale) - Nuovo ammontare del capitale sociale: lire 20.000.000.000 (in luogo del precedente importo di lire 15.000.000.000) diviso in 2.000.000 di azioni da lire 10.000 cadauna (a seguito dell'aumento del capitale per L. 5.000.000.000 a pagamento con sovrapprezzo mediante sottoscrizione da parte degli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni); Art. 21 (Consiglio di amministrazione) - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex; telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno sette giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima e si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il consiglio di amministrazione puo' essere convocato mediante telegramma da spedirsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione"). Nuova disciplina: possibilita' di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti. Art. 25 (Consiglio di amministrazione) - Soppressione del primo comma in tema di nomina del presidente del consiglio di amministrazione. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati (se nominati) hanno la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facolta' degli stessi di nominare procuratori e avvocati alle liti" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della societa' e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorita' di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facolta' di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri"). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2000 Il presidente: Manghetti |
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