Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Modifica delle istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese - 4o aggiornamento del 10 agosto 2000 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

A seguito del processo di despecializzazione operativa, portata a termine con il testo unico bancario, a tutte le banche e' stato consentito di accedere al settore dei finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese.
La normativa di vigilanza emanata nel 1994 (106o aggiornamento del 31 gennaio 1994 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988) stabilisce taluni limiti di natura prudenziale all'attivita' di finanziamento a medio e a lungo termine alle imprese. In particolare, le banche debbono, in via generale, mantenere entro il 20 per cento della raccolta complessiva l'ammontare dei crediti della specie (Istruzioni di vigilanza, titolo IV, cap. 6).
Le banche dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro e con un'adeguata esperienza nel comparto possono chiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione ad operare oltre il suddetto limite.
Non necessitano di abilitazione, e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese, le banche dotate di adeguata patrimonializzazione a livello individuale o consolidato ovvero con una struttura del passivo prevalentemente a medio e a lungo termine.
Nel corso dei circa sei anni di applicazione delle disposizioni l'esperienza degli intermediari nel settore dei finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese e' sensibilmente cresciuta, anche per le banche di minori dimensioni.
Si ritiene, pertanto, che un innalzamento del limite per i finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese sia compatibile con la sana e prudente gestione degli intermediari.
In particolare, viene stabilito che le banche debbono, in via generale, mantenere entro il 30% della raccolta complessiva i crediti della specie, ferme restando le condizioni e la procedura di abilitazione per il superamento di tale limite.
Con l'occasione si e' provveduto a recepire nelle istruzioni di vigilanza talune modifiche nella composizione degli aggregati di riferimento per il calcolo del rispetto del limite prudenziale gia' comunicate al sistema. Il prospetto indicativo di raccordo con le segnalazioni statistiche di vigilanza (allegato A) e' stato modificato in coerenza con le innovazioni apportate agli schemi segnaletici dal 13o aggiornamento del 12 aprile 2000 della circolare n. 49 dell'8 febbraio 1989 (manuale per la compilazione della matrice dei conti).
L'adeguamento della disciplina ha dato luogo ad una nuova versione del capitolo 6 del titolo IV delle istruzioni di vigilanza, la quale sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Governatore: Fazio
 
Titolo IV
Capitolo 6
FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
ALLE IMPRESE
Sezione I
Disposizioni di carattere generale

1. Premessa.
La possibilita' di operare congiuntamente nel breve e nel mediolungo termine consente alle banche di assistere la clientela in piu' mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a finanziare l'attivita' di investimento delle imprese produttive.
Se i soggetti affidati sono imprese, l'effettuazione su larga scala di crediti a medio e lungo termine richiede tuttavia una specifica attenzione nella valutazione della controparte e puo', quindi, determinare un elevato grado di complessita' operativa.
La valutazione del merito del credito del prenditore comporta, infatti, un'accurata e non semplice analisi delle capacita' imprenditoriali, delle prospettive di reddito dei progetti di investimento e della complessiva situazione dell'impresa.
Conseguentemente, nei confronti di quelle banche che intendano impegnare una quota significativa delle proprie risorse (in misura superiore al 30% della raccolta) nel settore del finanziamento a medio e lungo termine alle imprese, si rende opportuna l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della Banca d'Italia.
In particolare, la Banca d'Italia rilascia l'abilitazione a operare senza alcun limite alle banche che abbiano maturato una specifica esperienza nel comparto dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese e siano in possesso di idonei requisiti tecnici e organizzativi.
Non necessitano di abilitazione le banche che abbiano un'adeguata dotazione patrimoniale. 2. Fonti normative.
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del testo unico:
art. 53, comma 1, lettere b) e d), ove e' previsto che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
art. 53, comma 3, lettera d), ove e' prevista la facolta' per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53; e inoltre
dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operativita' a medio-lungo termine e di rischi di mercato. 3. Definizioni.
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
"finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese", il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese finanziarie e non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali. Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui ipotecari destinati all'acquisto di immobili a uso residenziale;
"finanziamenti complessivi", il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero;
"patrimonio", il patrimonio di vigilanza cosi' come definito al cap. 1 del presente titolo;
"patrimonio consolidato", il patrimonio di vigilanza consolidato cosi' come definito al cap. 1, sez. III, del presente titolo;
"provvista", la somma della raccolta complessiva e del totale dei rapporti intercreditizi passivi;
"provvista interbancaria", i rapporti intercreditizi passivi;
"raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela e altri fondi raccolti da clientela ordinaria. 4. Destinatari della disciplina.
Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.
La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1). -------------
(1) Cfr. tit. VII, cap. 3, sez. VII, delle presenti istruzioni. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.
Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (sez. I, par. 4): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi;
richiesta di calcolare il limite generale del 30% in rapporto ai finanziamenti complessivi (sez. II, par. 1): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi;
abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta (sez. II, par. 1): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi;
revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta (sez. II, par. 3): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi.
Sezione II
Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese 1. Limiti.
Tutte le banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 30% della raccolta complessiva (1). Nella determinazione del limite, ai finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza verso le imprese stesse. Per l'individuazione degli aggregati da considerare nel calcolo del suddetto limite, cfr. all. A del presente capitolo.
(1) I finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese non sono sottoposti ad alcun limite. Per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, il rapporto e' calcolato considerando al denominatore, in luogo della raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto.
Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare senza alcun limite nei confronti delle imprese, le banche che:
siano dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro;
al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le sofferenze maturate nel settore.
Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:
della situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato;
dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economicofinanziaria delle imprese clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.
La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti indicati.
Non necessitano di abilitazione e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, le banche:
con una struttura del passivo prevalentemente a medio-lungo termine;
con patrimonio superiore a 1 miliardo di euro;
con patrimonio superiore a 25 milioni di euro purche' appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 1 miliardo di euro. 2. Termini.
La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 3. Revoca dell'abilitazione.
La Banca d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione tecnico-organizzativa non sia tale da consentire alla banca di continuare a effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, si riserva di revocare l'abilitazione gia' concessa ovvero di stabilire delle limitazioni.
 
Allegato A

Prospetto indicativo di raccordo
con le segnalazioni statistiche di vigilanza

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
ALLE IMPRESE (1)

Regola: Finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese
< = 0.3 * raccolta complessiva.

100 Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese:
- pronti contro termine attivi
306900 (durata=2)
- totale crediti
314100 (durata=2)
- effetti insoluti e al protesto di proprieta'
311700 (durata=3)
- sofferenze
312500 (durata=3)
- crediti a favore di clientela ordinaria
373700 (durata=3)
- sofferenze verso clientela ordinaria
374300 (durata=3)
operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
(117910 117922) (durata=2)
- crediti ipotecari a famiglie produttrici destinati all'acquisto di immobili residenziali
300800 (durata=2)
Le sofferenze vanno considerate al netto dei relativi dubbi esiti e svalutazioni analitiche (2):
- dubbi esiti e svalutazioni diversi dal rischio Paese e dal rischio fisiologico: su sofferenze (3)
328302
- dubbi esiti e svalutazioni su sofferenze
(356902 356604 356606)

-------------
(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6 cifre) o del "Dizionario Dati" (codici di 7 cifre). In alcuni casi le segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro limitate ad aspetti di dettaglio. Le voci precedute dal segno meno sono da detrarre.
(2) Per le unita' operanti all'estero, le svalutazioni sono riferite a tutte le controparti, non essendone prevista in matrice la settorizzazione; pertanto, l'aggregato sofferenze puo' risultare inferiore a quello teoricamente previsto dalla normativa.
(3) Per questa voce, segnalata con cadenza semestrale, viene effettuato il "trascinamento", a ciascuna data di fine trimestre, delle segnalazioni di dicembre e giugno.

Gli aggregati sono riferiti ai seguenti settori di attivita' economica:
- amministrazioni locali (1)
120 121 173 174 175 176 177
17 (unita' operanti all'estero)
- imprese assicurative e fondi pensione
294 295 296
29 (unita' operanti all'estero)
- altri intermediari finanziari
da 250 a 268
21 25 (unita' operanti all'estero)
- ausiliari finanziari
da 270 a 278, da 280 a 284
27 (unita' operanti all'estero)
- societa' non finanziarie
da 430 a 492
45 47 48 49 e 52 (unita' operanti all'estero)
- famiglie produttrici (2)
614 615
61 (unita' operanti all'estero)
- resto del mondo
708 709, da 733 a 735, 739, da 743 a 748, da 757 a 759, 768, 769, 772
110 Raccolta complessiva:
- depositi
1041810
- obbligazioni
1041824
351502 351504 351702 351708
- altri fondi raccolti da clientela ordinaria - altre operazioni
171510
- titoli ex art. 117 del T.U.
171802 171806
- pronti contro termine passivi - clientela ordinaria
178902
- altri titoli di debito - a scadere
177902 177904
- provvista da clientela ordinaria
1210102
- pronti contro termine passivi - clientela ordinaria
351602
115 Finanziamenti complessivi:
- impieghi totali
1009206
- rapporti attivi totali con istituzioni creditizie
1009408

-------------
(1) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello Stato.
(2) Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui ipotecari destinati all'acquisto di immobili a fini residenziali.
 
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