Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 25 luglio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, unita' di Bari. (Decreto n. 28631). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 14 febbraio 1995 con il quale la societa' S.r.l. Case di cura riunite, e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 14 maggio 2000; Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 maggio 2000; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari, unita' in Bari (NID 0016BA0015) per un massimo di 2019 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 2000 al 13 novembre 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 14 novembre 2000 al 13 maggio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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