Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 luglio 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, unita' di Buccino. (Decreto n. 28627).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 42 del 9 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Coni Sud;
Visto il decreto ministeriale datato 22 giugno 2000, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 9 marzo 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa';
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, con sede in Borgograppa (Latina) unita' di Buccino (Salerno) (NID 0015SA0023) per un massimo di 93 unita' lavorative e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 2000 all'8 dicembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 9 dicembre 2000 all'8 marzo 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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