Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 21 luglio 2000 |
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ideal Standard, unita' di Salerno. (Decreto n. 28602). |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato n. 27566, in data 21 dicembre 1999, con il quale non e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma per crisi aziendale presentato dalla S.r.l. Ideal Standard, con sede in Milano ed unita' in Salerno per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1999, sulla base delle seguenti motivazioni: "l'ispettorato, con nota dell'8 novembre 1999 ha verificato che il piano di gestione degli esuberi posto in essere dall'azienda (per cessazione di attivita') non ha avuto attuazione secondo le linee concordate nel verbale di accordo del 10 dicembre 1998"; Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000, recante "Modificazione ed integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi per le aziende che richiedono l'intervento della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale", che sostituisce integralmente la deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 18 ottobre 1994, che ha cessato, pertanto, di avere efficacia dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento; Visto, in particolare, il sopra citato decreto nella parte in cui, tra i casi di esclusione, stabilisce che non verranno presi in esame i programmi per crisi aziendale presentati da imprese che abbiano cessato l'attivita' produttiva, "ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilita', salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione dei suddetti lavoratori"; Vista, altresi', la previsione recata dallo stesso provvedimento, in base alla quale istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, saranno valutate secondo i criteri individuati dal decreto ministeriale 2 maggio 2000; Vista l'istanza di riesame del gia' citato provvedimento di reiezione dell'approvazione del programma per crisi aziendale, adottato in data 21 dicembre 1999, presentata dalla societa' Ideal Standard, che ha esplicitamente richiesto l'applicazione dei criteri recati dal piu' volte richiamato decreto ministeriale 2 maggio 2000; Esaminata la documentazione istruttoria, dalla quale si evidenzia che, a fronte di un esubero di duecento lavoratori eccedenti, la societa' ha attuato - durante il periodo richiesto di intervento straordinario di integrazione salariale, decorrente dal 1 gennaio 1999, nonche' nell'arco dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento - una gestione degli esuberi che si e' concretizzata nella ricollocazione di centosettantacinque unita'; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Constatato, che la situazione aziendale, come delineatasi in fase di riesame, rientri nell'eccezione stabilita dal decreto ministeriale 2 maggio 2000 nei casi di cessazione dell'attivita' produttiva; . Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della legge n. 223/1991, presentata dalla societa' interessata, Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Ideal Standard, con sede in Milano ed unita' in Salerno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2000 Il Sottosegretario di Stato: Morese |
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