Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 7 agosto 2000 |
Modificazioni allo statuto della "Commercio assicurazioni S.p.a.", in Milano. (Provvedimento n. 1654). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni rilasciato alla Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercio assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 21, 23, 27 e 28 e l'abrogazione dell'art. 30 dello statuto sociale nonche' la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 1. (Denominazione, oggetto, sede, durata). - Modifica della denominazione sociale da "Commercio assicurazioni S.p.a." in "L'Assicuratrice italiana danni S.p.a."; Art. 21. (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti; Art. 23. (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: "intervento della maggioranza" dei membri in carica in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva della maggioranza ..."; Art. 27. (Firma e rappresentanza sociale). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'; Art. 28. (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti; c) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalita'; abrogazione dell'ex art. 30. (Bilancio ed utili). - Soppressione della disciplina di conferimento dell'incarico di revisione del bilancio; ex art. 31, rinumerato art. 30. (Bilancio ed utili). - Invariato nel testo; ex art. 32, rinumerato art. 31. (Bilancio ed utili). - Invariato nel testo; ex art. 33, rinumerato art. 32. (Bilancio ed utili). - Invariato nel testo; ex art. 34, rinumerato art. 33. (Scioglimento). - Invariato nel testo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2000 Il presidente: Manghetti |
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