Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 28 luglio 2000 |
Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. |
|
|
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 155, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), cosi' come modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare le modalita' operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa; Visto l'art 106, comma 1, del testo unico bancario, cosi' come modificato dall'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che impone l'iscrizione in un apposito elenco, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di consentire agli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita' l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del medesimo testo unico; Vista la delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del richiamato art. 155, comma 6, del testo unico bancario; Considerato che la richiamata delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 dispone che i soggetti dalla stessa disciplinati sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e prevede che il Ministro del tesoro stabilisce con decreto - da emanarsi ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario - forme giuridiche e requisiti patrimoniali diversi da quelli indicati dall'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del medesimo testo unico; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario; Decreta: Art. 1. 1. Nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lettera c), del testo unico bancario. 2. Detti soggetti continuano a svolgere la propria attivita' nell'attuale forma giuridica. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 28 luglio 2000 Il Ministro: Visco |
|
|
|