Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 5 luglio 2000, n. 137
Soluzione di quesiti in materia di gestione delle scommesse e di applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici IVA
e, per conoscenza:
Al Ministero per le politiche agricole
e forestali - Direzione generale dei
servizi generali e del personale - Div.
ex VIII - Enti pubblici
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale affari generali -
Servizio polizia amministrativa e
sociale
Al Comando generale della guardia di
finanza - III Reparto operazioni -
Ufficio fiscalita'
Al Segretariato generale
Al Servizio consultivo ed ispettivo
tributario
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
All'UNIRE
Al CONI
Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie
ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Alla SOGEI S.p.a.
Al Sindacato nazionale allibratori
Alla Sisal S.p.a.
Alla Lottomatica S.p.a.

1. Premessa.
Con le circolari n. 48/E del 15 marzo 2000 e n. 82/E del 27 aprile 2000 sono stati forniti ragguagli in merito ad alcune problematiche sorte in occasione dell'interpretazione e dell'applicazione della normativa concernente le scommesse sulle corse dei cavalli e sugli eventi sportivi e l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Con la presente circolare, proseguendo nell'opera di chiarimento, si forniscono le seguenti precisazioni. 2. La garanzia del pagamento dell'imposta unica.
Come e' noto, con circolare n. 236/E del 15 dicembre 1999 sono state impartite le istruzioni relative all'importo e alle modalita' di prestazione della garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Con tale circolare e' stato stabilito che l'ammontare della predetta garanzia e' di cinquanta milioni di lire, ma si e' fatto riserva di adeguare il predetto importo, anno per anno, anche in relazione al volume della raccolta delle scommesse e delle vincite liquidate.
La categoria degli allibratori ha eccepito l'onerosita' del predetto importo e la sua sproporzione in rapporto sia agli incassi medi degli operatori, sia all'imposta annuale corrispondente, compresa, a detta degli organi di categoria, tra un minimo di L. 2.196.000 ed un massimo di L. 54.900.000.
Cio' posto, si ritiene che, in attesa di un espresso intervento normativo in materia ed in considerazione delle caratteristiche economiche del settore in esame, il medesimo importo possa essere fissato nella misura dell'80 per cento dell'imposta unica versata dai concessionari per l'anno precedente, e per l'intera durata del rapporto. Solo per l'anno di inizio dell'attivita', mancando la base di commisurazione, l'importo anzidetto potra' essere calcolato dall'operatore sulla base del minimo annuo garantito in forza della convenzione stipulata con il Ministero della finanze.
Sono stati chiesti chiarimenti anche in merito alla durata della predetta garanzia prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174.
Al riguardo, si esprime l'avviso che, nel silenzio del legislatore, la garanzia del pagamento dell'imposta unica debba essere prestata per l'intera durata della concessione e per i quindici mesi successivi alla scadenza della stessa, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, in materia di garanzia generale degli adempimenti del concessionario.
Naturalmente, l'orientamento appena esposto vale anche per le scommesse sulle corse dei cavalli, per le quali e' prevista la garanzia in discorso. 3. Scommesse ippiche. Scommesse sportive organizzate dal Coni.
3.1. Sono stati chiesti ragguagli in relazione ai termini e alle modalita' del versamento delle quote di prelievo all'UNIRE relative alle scommesse sulle corse dei cavalli previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 1998, nonche' in relazione alle modalita' delle eventuali compensazioni contabili nei confronti degli assuntori delle medesime scommesse.
Al riguardo, a conferma ed integrazione dell'indirizzo gia' espresso da questa Amministrazione con le note n. 2000/9044 del 20 gennaio 2000 e n. 46432 del 2 marzo 2000, e in mancanza di specifiche prescrizioni al riguardo, si dispone, in via d'urgenza, e fino a regolamentazione della materia in esame, l'applicazione di quanto gia' praticato in materia di scommesse sportive. In particolare, gli importi delle scommesse al totalizzatore dedotti l'imposta unica, il corrispettivo del concessionario, le vincite pagate e da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono essere versati dal concessionario entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso. Gli stessi importi devono essere versati entro il giorno 5 del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Le somme predette devono affluire presso un apposito conto corrente bancario intestato alla SOGEI S.p.a. acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice AB101005, CAB 03309, c.c. n. 8718, Agenzia di via C. Nigra, 15 - 00194 Roma.
Con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini, i concessionari verseranno gli importi relativi ai rimborsi non eseguiti e alle vincite non pagate i cui termini utili di richiesta siano scaduti nella quindicina solare considerata.
Le quote di prelievo devono essere trasferite tempestivamente all'UNIRE con valuta dal giorno di versamento al conto intestato SOGEI.
Si precisa altresi' che entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza della seconda quindicina, rispetto a quella di riferimento, sono accreditate al concessionario, utilizzando il suddetto conto corrente, le somme per le eventuali compensazioni da effettuare in caso di incasso di somme insufficienti a pagare le vincite dovute.
Con le stesse modalita' e nei medesimi termini il concessionario deve versare gli importi relativi alle quote di prelievo sulle scommesse diverse da quelle ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e da quelle sportive previste dal decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, esclusa la scommessa Formula 101 per la quale vige apposita regolamentazione contabile dettata con il decreto dirigenziale di questo Ministero 21 marzo 2000.
3.2. E' stato chiesto di conoscere se sia possibile installare distributori automatici di bevande all'interno dei locali in cui si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse sportive.
Si ritiene a tale proposito che il divieto posto dall'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, secondo il quale l'accettazione delle scommesse avviene in locali in cui non si possono svolgere attivita' diverse dalla stessa accettazione, concerne lo svolgimento di attivita' esercitate in via continuativa ed in modo professionale, non l'utilizzo dei distributori in parola diretti a rendere piu' confortevole la permanenza nei locali adibiti a ricevitoria delle giocate.
Anche per quanto concerne, poi, la possibilita' di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento nei locali delle agenzie autorizzate alla raccolta delle scommesse, si ritiene che la vigente normativa non consenta una soluzione positiva. Oltre alla disposizione di cui al citato art. 2 del decreto ministeriale n. 174 del 1998, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 stabilisce, infatti, che "l'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1 e' consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati .........".
L'art. 1, punti 1.2 e 1.4, della convenzione-tipo per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, dispone testualmente che l'agenzia deve essere destinata esclusivamente ad attivita' di accettazione di scommesse.
Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 3, comma 2, lettera a) dello schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999.
Sulle soluzioni fornite ai due quesiti suesposti si e' gia' pronunciato in senso sostanzialmente conforme il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali, con nota n. 559/C. 7582. 12.000.A (1) del 25 maggio 2000. 4. Scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive riservate al Coni.
In occasione dell'avvio della nuova tipologia di scommessa denominata "Formula 101" e' stato sollevato il problema se sia legittima la stipula di un patto di esclusiva per l'accettazione della medesima scommessa per conto di un solo concessionario nel caso in cui uno stesso soggetto funga da ricevitore per giochi gestiti da concessionari diversi.
Al riguardo si fa presente che l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, di attuazione del decreto legislativo n. 496 del 1948 sulla disciplina delle attivita' di gioco, dispone, in via generale, che "i gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
Nell'ambito specifico del regolamento istitutivo della scommessa in trattazione, l'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, al fine di evitare situazioni di monopolio e per non turbare l'equilibrio del mercato dei giochi, stabilisce che l'accettazione delle scommesse e' affidata sulla base di apposita convenzione ai concessionari gestori di giochi, pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale.
Ne consegue che ogni assuntore di scommessa Formula 101, abilitato dai gestori del gioco puo' indifferentemente accettare le giocate proposte, indipendentemente da qualsiasi contrario impegno di esclusiva eventualmente assunto, che, per i motivi suesposti, si deve ritenere illegittimo.
E' stato, poi, posto il quesito se le somme raccolte per l'effettuazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 concorrono alla determinazione dei movimenti lordi delle agenzie che esercitano nello stesso locale le attivita' di accettazione di scommesse ippiche e sportive previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998. La questione rileva sia ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'aggio dei concessionari che variano in funzione degli scaglioni del volume delle giocate, sia ai fini della determinazione del cosidetto minimo garantito previsto dall'art. 16 della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 e dall'art. 5 della convenzione concernente l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999.
A tale proposito, in mancanza di un'apposita convenzione che regoli i rapporti con i concessioriari che accettano scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive gestite dal Coni, si ritiene che gli introiti derivanti dalla raccolta di tali scommesse debbano necessariamente essere cumulati, ai fini della determinazione dell'aggio, con quelli derivanti dalle altre tipologie di scommesse, senza peraltro influenzare il computo dell'ammontare del minimo garantito previsto con riferimento alle singole tipologie di scommesse e cioe' ippiche e sportive riservate al Coni.
A tale conclusione inducono sia l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che l'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 che assimilano, ai fini dell'autorizzazione alla raccolta del gioco, le scommesse ippiche e quelle sportive gestite dal Coni, alle scommesse di nuova istituzione disciplinate dal citato art. 16. Il secondo comma dell'art. 4 della convenzione tipo per l'affidamento dell'accettazione delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 dispone, inoltre, che qualora il concessionario eserciti anche la raccolta delle scommesse sportive, si tiene conto del volume complessivo delle scommesse raccolte, sia ippiche che sportive, ai fini dell'applicazione delle aliquote del compenso. 5. Ulteriori questioni.
Sono state chieste delucidazioni in merito al termine prescrizionale applicabile nel caso di premi pagati con assegni bancari non riscossi dai vincitori. Trattasi di premi relativi a concorsi pronostici (nella fattispecie Superenalotto) per i quali la scheda vincente e' inviata dal giocatore per posta nei termini prescritti dal regolamento del concorso, mentre il pagamento dei premi medesimi e' effettuato dal concessionario mediante assegni di conto corrente bancario che per vari motivi non sono riscossi dal destinatario.
Si ritiene che il caso prospettato sia inquadrabile non nell'art. 2946 del codice civile che prevede la prescrizione decennale ordinaria, ma nella previsione normativa dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il quale dispone che "i premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, fissato per ogni gioco o concorso".
Nel caso in esame, non essendo fissato il termine dal regolamento istitutivo del gioco, e' applicabile la disposizione residuale sopra richiamata che prevede la perdita del diritto alla riscossione della vincita per l'inutile decorso di un termine non inferiore a novanta giorni dalla data della pubblicazione dei risultati del concorso nell'apposito bollettino ufficiale. Nel caso di vincita Enalotto, poiche' il termine di esercizio del diritto scade decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale, il termine di riscossione deve intendersi come coincidente con il predetto centoventesimo giorno fino a modifica del relativo regolamento, in corso di predisposizione.
L'art. 14 della convenzione sottoscritta il 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la SISAL S.p.a. impone poi al gestore di versare nel bilancio dello Stato, l'importo dei premi per i quali non sia stato possibile per qualsiasi motivo effettuare il pagamento, entro quindici giorni dalla scadenza del fissato termine di decadenza.
La soluzione prospettata vale naturalmente anche per le fattispecie pregresse, per le quali occorre provvedere all'immediato pagamento con le modalita' suddette, senza attendere il compimento del termine prescrizionale ordinario.
Sulle problematiche sopra esposte e' stato acquisito il concerto del Ministero per le politiche agricole e forestali e sono stati sentiti, per quanto di competenza, l'Unire ed il Coni.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
Il direttore generale: Romano
 
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