Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 agosto 2000 |
Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato"; Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1994, n. 80161 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis; Vista la circolare del 14 luglio 1994, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali; Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, n. 83667, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge, n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis; Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 n. 83667; Considerato che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - con decisione n. 3193/2000 del 17 marzo 2000, ha accolto il ricorso in appello proposto da Antonio Landolfo, socio fideiussore della cooperativa "La Salentina", contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, annullando la sentenza del TAR Lazio, sezione II ter, di Roma, n. 1551 del 9 ottobre 1997; Considerato che, in base alla decisione del Consiglio di Stato, devono essere inserite nell'elenco delle garanzie ammissibili quelle prestate da Landolfo Antonio per posizioni debitorie come complessivamente quantificate dalla stesso Consiglio di Stato; Esaminata la domanda e la documentazione allegata, presentata dal suddetto socio garante; Decreta: Art. 1. In relazione a quanto esposto nelle premesse, le garanzie prestate da Antonio Landolfo nei confronti dei creditori sottoelencati sono assunte a carico dello Stato ed inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, nelle posizioni che vanno dal n. 20 al n. 23, cosi' come di seguito specificato: Classe |Prot.istanza |Socio |Creditore 20 |88102 |Landolfo |Lega naz.le coop.ve e mutue 21 |88102 |Landolfo |Unipol 22 |88102 |Landolfo |Cassa pop.re dello sviluppo 23 |88102 |Landolfo |Banca commerciale italiana |
| Art. 2. In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Melli socio della cooperativa Stalla sociale Castelfelino assume la posizione 24 del su citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive. Roma, 7 agosto 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
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