Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 3 agosto 2000, n. 2066
Legge 23 dicembre 1997, n. 454, decreto dirigenziale 7 aprile 2000, attuativo dell'art. 4 (incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodalita' e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

A tutte le Associazioni di
categoria
Alle Unita' operative periferiche
Ai Comitati provinciali per l'albo
Ad Artigiancassa S.p.a.
A Mediocredito centrale S.p.a.
La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'" prevede, all'art. 4, la concessione di contributi a favore delle operazioni ivi indicate.
In data 7 aprile 2000 e' stato emanato il relativo decreto attuativo, a seguito della decisione della Commissione europea sulla materia di cui trattasi.
Gli istituti di credito Artigiancassa e Mediocredito centrale effettuano l'istruttoria delle istanze presentate, sulla base dei criteri individuati dal comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge suddetta.
Va altresi' precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000).
Verranno prese in esame tutte le domande presentate, purche' conformi allo schema allegato e a quanto disposto dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000, cosi' come modificato dal decreto dirigenziale 002/454/AG del 21 luglio 2000.
In ordine alle anzidette disposizioni attuative, si precisa, preliminarmente, che la normativa di riferimento per definire le PMI si rinviene nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 213/8 del 23 luglio 1996, che ne da' la definizione qui di seguito riportata integralmente.
"Ai fini della presente disciplina, le PMI sono definite conformemente alla raccomandazione concernente la definizione delle PMI adottata dalla commissione il 3 aprile 1996. Secondo la definizione attualmente in vigore, i cui massimali relativi al fatturato e al totale dello stato patrimoniale possono essere sottoposti a revisione ogni quattro anni in base all'art. 2 dell'allegato della raccomandazione, le PMI sono imprese:
aventi meno di 250 dipendenti, e
aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
Ove sia necessario distinguere tra una piccola e media impresa, la piccola e' definita come un'impresa:
avente meno di 50 dipendenti, e
avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
e in possesso del requisito dell'indipendenza quale definito in appresso.
Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure, congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
Questa soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti:
se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non e' detenuto per il 25% o piu' da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Il requisito dell'indipendenza, secondo il quale il 25% o piu' del capitale della PMI non puo' essere detenuto da una grande impresa, e' derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota e' considerata come la soglia che puo' dar luogo al controllo.
Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI.
Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria e' quindi necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto".
In merito a quanto disposto dai diversi articoli del piu' volte citato decreto dirigenziale 7 aprile 2000, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Art. 1.
I raggruppamenti di imprese di cui al libro V, titolo VI, capo I e quelli di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II e II bis del codice civile sono i seguenti:
societa' cooperative;
consorzi con attivita' esterna;
societa' consortili.
 
Art. 3.
Comma 1: occorre comprovare, mediante idonea documentazione, le spese notarili, fiscali e legali, nonche' quelle eventualmente sostenute per:
l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale e relative prestazioni di consulenza;
realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unita' di carico, nonche' di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti.
Occorre, altresi', documentare le eventuali spese per l'avviamento commerciale.
Comma 2: come previsto dal modulo allegato B al d.d. 7 aprile 2000, occorre produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti il numero degli addetti stabilmente occupati nell'impresa risultante dalla fusione o dal conferimento;
Comma 3: va ricordato che l'impresa risultante dai processi di cui all'articolo in questione puo' fruire degli aiuti alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'art. 8, ma non dei benefici disposti dagli altri articoli del d.d. 7 aprile 2000;
Comma 4: l'esclusione disposta da tale comma riguarda tutti i tipi di piccola o media impresa risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
 
Art. 4.
Comma 1: occorre comprovare, mediante idonea documentazione, le spese sostenute per la redazione del piano di aggregazione e per le relative prestazioni di consulenza.
Comma 2: secondo quanto chiarito dal d.d. 21 luglio 2000, l'esclusione dai benefici riguarda imprese o imprenditori che si siano associati in altri raggruppamenti iscritti all'albo degli autotrasportatori, nel biennio precedente l'entrata in vigore del d.d. 7 aprile 2000.
 
Art. 5.
Comma 1: i raggruppamenti che possono fruire dei benefici di cui al d.d. 7 aprile 2000 sono quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Altrettanto dicasi per l'esclusione dai benefici stessi, che riguarda piccole e medie imprese, associate in altri raggruppamenti nel biennio precedente l'entrata in vigore di detto decreto. Occorre produrre la documentazione gia' indicata a proposito dell'art. 3, comma 1.
 
Art. 6.
Per quel che concerne la riduzione della capacita' di trasporto complessiva, l'amministrazione si riserva di fornire chiarimenti non appena ricevera' dai competenti uffici della Commissione europea le delucidazioni richieste in materia.
 
Art. 7.
Comma 2: ferma restando la riserva formulata a proposito dell'art. 6, si specifica che gli organi competenti a calcolare numero e capacita' di carico utile dei veicoli, ai fini della riduzione della capacita' di trasporto complessiva, sono gli uffici periferici della ex M.C.T.C..
 
Art. 8.
Si fa riserva di fornire precisazioni circa la concessione dei contributi per iniziative di formazione e di aggiornamento professionale allorche' saranno state formulate ed approvate le proposte di competenza del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, relativamente ai programmi e modalita' di svolgimento dei corsi.

Il direttore dell'unità
di gestione dirigente generale
Ricozzi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone