Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 26 giugno 2000, n. 234
Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;
Visti l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
Considerato che, con effetto dal 1o settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;
Ritenuta l'opportunita', in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuita' e stabilita' agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998 e n. 179 del 19 luglio 1999;
Considerato, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari per una piu' significativa e omogenea qualita' dell'offerta formativa;
Ritenuto necessario assicurare alle scuole flessibilita' organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato regolamento;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;
Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, protocollo n. 0028926, in data 3 aprile 2000;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8812 U/L A39 del 18 maggio 2000); Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome
1. A decorrere dal 1o settembre 2000, e sino a quando non sara' data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali e' stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilita' organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59: (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a fal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8. 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisita, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
teriitorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensianamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione a di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organzzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di'
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scalastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istitituti, regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei cimmi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria a di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei princi'pi contenuti
nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che
tenga conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sano individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento riservato
al personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attivita' costituenti la quota
nazionale dei curricoli e relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata alle istituzioni
scolastiche;
e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attivita' della quota
nazionale del curriculo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli
alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti
formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei
percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente
degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema
integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la
conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano
dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
quota definita a livello nazionale con la quota loro
riservata che comprende le discipline e le attivita' da
esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del
curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il
carattere unitario del sistema di istruzione ed e'
valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel
rispetto delle diverse finalita' della scuola secondaria
superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle
diverse esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di
continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle
attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilita' di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica,
definito anche attraverso una integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti
locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo' essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la
variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi prescelto.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da
adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed
agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
annualmente, con propria ordinanza, le modalita'
organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in
indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici
ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli
istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi
disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i
programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
3. Per gli istutiti aventi finalita' ed ordinamento
speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce,
con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, seondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
definizione delle modalita' con le quali il personale
docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa
allo svolgimento di particolari attivita' formative da
realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente
articolo restano ferme le disposizioni vigenti.".
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000, reca:
"Legge-quadro in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione.";
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sistema educativo di istruzione di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione
e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva,
delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nei quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La
Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di
settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro anche con riguarda allo specifiche realta'
territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella
scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la
denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario,
che assume la denominazione di scuola secondaria. Il
sistema educativo di formazione si realizza secondo le
modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina
al quindicesimo anno di eta'.
4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino
al compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza
secondo le disposizioni di cui all'art. 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione
si realizza l'integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la
regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie,
disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo
scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione
e formazione, ferma restando la responsabilita' delle
istituzioni scolastiche.
Art. 2.
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo,
cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di eta'
compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le
potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e
operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle
opportunita' educative; nel rispetto dell'orientamento
educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale
dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione
dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a
tutti i bambini e le bambine, in eta' compresa tra i tre e
i sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e
unitarieta' didattica e pedagogica, realizza i necessari
collegamenti da un lato con il complesso dei servizi
all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3.
Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed e'
caratterizzata da un percorsa educativo unitario e
articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli
alunni: si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e
dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo
sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli
ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le
seguenti finalita':
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle
abilita' di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacita' relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princi'pi fondamentali della
convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in
relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realta' contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacita' di
scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla
pari dignita' delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono
definite a norma del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato
dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa
non vincolante per la successiva scelta dell'area e
dell'indirizzo.
Art. 4.
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e
si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la
finalita' di consolidare, riorganizzare ed accrescere le
capacita' e le competenze acquisite del ciclo primario, di
sostenere e incoraggiare le attitudini a le vocazioni degli
studenti, arricchire la formazione culturale, umana e
civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva
assunzione di responsabilita', e di offrire loro conoscenze
e capacita' adeguate all'accesso all'istruzione superiore
universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento
nel mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in
indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero
di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali
istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione
specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curricolo, e' garantita la
possibilita' di passare da un modulo all'altro anche di
aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di
apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai
genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, sono realizzate attivita'
complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali,
culturali, produttive e professionali. Tali attivita' e
iniziative si attuano anche in convenzione con altri
istituti, enti e centri di formazione professionale
accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro
tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di
cui al comma 3 dell'art. 1 e' rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze
acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero
anche con brevi periodi di inserimento nelle realta'
culturali, produttive, professionali e dei servizi.
Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti
con il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e con l'universita'.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della
scuola secondaria, annuale o modulare, comporta
l'acquisizione di un credito formativo che puo' essere
fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un
indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla
formazione professionale. Analogamente, la frequenza
positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti
sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre
1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo.
Art. 5.
Istruzione e formazione tecnica superiore
educazione degli adulti e formazione continua
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore e'
disciplinata a norma dell'art. 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si
realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.
196.
Art. 6.
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo presenta al Parlamento un
programma quinquennale di progressiva attuazione della
riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione, una deliberazione che contiene
indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del
programma. Il programma e' corredato da una relazione che
ne dimostra la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi
individuati rispetto agli obiettivi, compresa la
valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o
delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il
programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche
alla valorizzazione delle specifiche professionalita'
maturate, nonche' alla sua eventuale riconversione; i
criteri generali per la formazione degli organici di
istituto con modalita' tali da consentire l'attuazione dei
piani di offerta formativa da parte delle singole
istituzioni scolastiche: i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della
scuola secondaria, ivi compresi quelli per la
valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego
delle tecnologie didattiche: un piano per l'adeguamento
delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e
modalita' di attuazione della presente legge.
L'operativita' di tale programma, ove questo rilevi oneri
aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per
effetto della riforma sono riutilizzate con modalita' e
criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai
fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla
qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel
programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante
la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge e'
verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla
base di una apposita relazione presentata dal Ministro
della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede,
sulla base delle norme generali da essa recate, mediante
regolamenti da adottare a norma dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' agli
indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di
cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
sulla loro conformita' agli indirizzi deliberati dalle
Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca
una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento. Per gli ambiti di cui all'art. 8 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione
dei curricoli, si provvede con le modalita' di cui all'art.
205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che
disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza,
ha diritto, al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in
via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei
titoli e delle professionalita' di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per
il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono
individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli
indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E fatta obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 70, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662: (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 70. Al fine di garantire maggiore
efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle
regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la
riorganizzazione graduale della rete scolastica, con
effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di
deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per
problemi di devianza giovanile e minorile, nonche' alle
necessita' e ai disagi che possono determinarsi in
relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle
comunita' e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto
prevede altresi' una graduale riduzione del numero massimo
degli alunni, per classe, anche tenendo conto di quelli con
difficolta' di apprendimento. Ove necessario, potranno
essere costituiti, su tutto il territorio nazionale,
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale
direttivo della scuola elementare o della scuola media.
Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete
scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati
dello Stato unificando i servizi amministrativi e ausiliari
delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a
garantire il diritto allo studio della particolare utenza
accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma
del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti
locali interessati e i consigli scolastici provinciali,
adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i
piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di
scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di
alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i
conservatori di musica, le accademie e gli istituti
superiori per le industrie artistiche".
- Il testo del comma 1 dell'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 supplemento ordinario,
e' il seguente:
"Art. 40 (Personale della scuola). - 1 Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la
dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la
richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero
costituisce il limite massimo del persona1e in servizio.
Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini
della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa .per le
supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze
dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
determinazione della consistenza numerica del personale
alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
della pubblica istruzione previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione sono individuati i
criteri e le modalita' per il raggiungimento delle
finalita' predette mediante disposizioni sugli organici
funzionali di istituto, sulla formazione de le cattedre e
delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee
di breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei
principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita
dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita'
organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art.
21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche'
la possibilita' di assumere con contratto a tempo
determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto
docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al
primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli
articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalita'
giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita,
altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione di
contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non
sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali. per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani dopo il conseguimento del
diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233:
(Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 5 (Organici pluriennali). - 1. La consistenza
complessiva degli organici del personale della scuola, ivi
compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello
nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti
disposizioni, e' articolata su base regionale e ripartita
per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive
rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in
vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle
regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
tenendo conto:
a) del numero degli alunni previsti, distinti per
eta' e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro
dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni
sul territorio;
c) delle catteristiche demografiche e ortografiche di
ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e
socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e
all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del
personale in servizio.
2. Entro il limite della dotazione organica provinciale
complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione
scolastica e' definito dai dirigenti dell'amministrazione
scolastica periferica in conformita' ai criteri e ai
parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla
base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di
valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste,
distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste
in relazione agli obiettivi formativi previsti dai
corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di
handicap;
d) attivita' didattiche finalizzate al recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi formativi alla
sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi
ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei
percorsi formativi, secondo criteri di flessibilita' e
modularita', alle esigenze di personalizzazione dei
processi di apprendimento alle caratteristiche
dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del
mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico
organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e
scientifica di orientamento scolastico e professionale e di
valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche
dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla
base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano
in zone a rischio di devianza giovanile e criminalita'
minorile, ovvero nelle comunita' montane e nelle piccole
isole;
g) prevedibili necessita' di copertura dei posti di
insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti
assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno
scolastico.
3. Le risorse umane necessarie per le finalita'
indicate alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, sono
attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di
scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti
formativi delle stesse istituzioni.
4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i
dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali della scuola, procedono alla formazione
delle classi e, in conformita' ai princi'pi e criteri
stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a
livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli
docenti le funzioni da svolgere.
5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale
non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di
appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa
alle suddette scuole, considerata nella sua entita'
complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli
istituti di istruzione statali in lingua slovena delle
province di Gorizia e Trieste sono separatamente
determinati e distinti dall'organico complessivo riferito
alla regione di appartenenza.
Note all'art. 1:
- Per la legge 10 febbraio 2000, n. 30, si veda in note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275/1999, si veda in note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997, si
veda in nota alle premesse.



 
Art. 2.
Obiettivi specifici di apprendimento
1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, puo' riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalita' fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi piu' elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
 
Art. 3.
Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche
1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 e' pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche e' costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potra' essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attivita' di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio e' realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilita' organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilita' di cui al comma 3, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni piu' capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuita' e di orientamento didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unita' di insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria non puo' comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
 
Art. 4.
Curricoli delle singole istituzioni scolastiche
1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificita' di cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sara' data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono confermati gli orientamenti delle attivita' educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualita' del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilita' didattico-organizzativa gia' sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n. 70, protocollo n. 639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalita' atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi e' un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi gia' autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi e' un progetto sperimentale coordinato.



Note all'art. 4:
- Per la legge n. 30/2000, si veda in note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275/1999, si veda in note alle
premesse.



 
Art. 5.
Adempimenti delle scuole
1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 276
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone