Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 luglio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Vercelli, unita' di Vercelli. (Decreto n. 28585).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali datato 30 settembre 1995 con il quale la S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Vercelli e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
Vista l'istanza presentata dal liquidatore della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 marzo 2000;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Vercelli, sede di Vercelli, unita' di Vercelli (NID 0001VC0001), per un massimo di 3 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 2000 al 3 settembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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