Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 7 agosto 2000
Attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto l'art. 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, che attua le prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE del Consiglio dell'Unione europea, relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 1998;
Visto, in particolare, l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., con cui sono state indicate le modalita' di controllo tecnico relativo alle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea;
Vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione dell'Unione europea, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Considerato che con la direttiva 1999/52/CE, da ultimo citata, sono stati introdotti dettagliati adeguamenti tecnici al fine del miglioramento della qualita' dei controlli sulle emissioni degli autoveicoli a motore diesel (ad accensione spontanea), con decorrenza 1o ottobre 2000;
Considerato, pertanto, che a decorrere dalla predetta data del 1o ottobre 2000, non sara' piu' applicabile l'allegato II, del citato decreto ministeriale n. 408/1998, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., in quanto non adeguato alle indicazioni contenute nella piu' volte citata direttiva della Commissione Unica europea;
Ritenuta, peraltro, la necessita' di dare concreta attuazione alla direttiva 1999/52/CE, disponendo l'applicazione a far data dal 1o ottobre 2000, delle suddette nuove modalita' di controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea nella stessa indicate, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione dell'Unione europea, del 26 maggio 1999, a decorrere dal 1o ottobre 2000, non e' piu' applicabile l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2000, il controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea avviene secondo le modalita' tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto, in luogo dell'allegato II di cui al precedente articolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2000
Il Ministro: Bersani
 
Allegato 1

Autoveicoli con motore ad accensione spontanea.
a) Misurazione dell'opacita' dei gas in libera accelerazione (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.
b) Condizionamento del veicolo:
1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, e' necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti.
2) Fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto d) 5), la prova non puo' essere considerata negativa se il veicolo non e' stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono.
3) Il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio, ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80o C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa e' inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediante il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno, equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione e' impraticabile, la normale temperatura di esercizio del motore puo' essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore.
4) L'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.
c) Procedura di prova:
1) Esame visivo delle parti rilevanti dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni.
2) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, cio' implica un intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore.
3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima della pompa di iniezione.
4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non e' disponibile, i 2/3 del regime massimo. Cio' puo' essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.
d) Valori limite:
1) Il livello di concentrazione non dovra' essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE del consiglio.
2) Ove tale dato non sia ancora disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento per:
i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m-1;
i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m-1;
oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CE.
3) I veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1980, sono esentati da tali requisiti.
4) Si considera che veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera e' superiore al valore limite. Cio' puo' essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o in base ai risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni.
5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2., d), 4), si considera che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo tre cicli di spurgo (o metodo equivalente), come previsto dal precedente punto b) 3).
Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizione 8.2.2.,d), 4), si considera che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo di tre cicli di spurgo ( o metodo equivalente) come previsto dal precedente punto b) 3).
6) Per il controllo previsto al punto c) deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'articolo 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
 
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