Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 6 luglio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santa Maria confezioni, unita' di Avella. (Decreto n. 28499). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 59/1999 del 7 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Nola (Napoli) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Santa Maria confezioni; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991; Vista la nota dell'8 giugno 2000 della direzione provinciale del lavoro di Avellino, nella quale si comunica l'esito delle indagini richieste ed esperite dal competente servizio ispezione in ordine all'esatta individuazione delle unita' aventi diritto al trattamento in oggetto, a seguito di specifica denuncia di sei unita' lavorative; Preso atto delle conclusive valutazioni della predetta direzione provinciale del lavoro, supportate dai richiamati ulteriori e definitivi accertamenti, oggetto, peraltro, di apposita informativa alla competente Procura della Repubblica; Considerato che il beneficio del trattamento straordinario aziendale, quantificato in numero di 127 unita'; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santa Maria confezioni, con sede in Nola (Napoli), unita' di Avella (Avellino), (NID 9915AV0016), per un massimo di 127 unita' lavorative, e' concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1999 all'8 gennaio 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 9 gennaio 2000 all'8 luglio 2000. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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