Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 9 agosto 2000 |
Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i ministri della sanita', dell'interno e "dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio; Visto la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che, per le modifiche di attivita' esistenti che comportano aggravio del preesistente livello di rischio prevede che il gestore trasmetta alle autorita' competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'art. 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i nuovi stabilimenti; Considerato, in particolare, che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriali di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio sono stabiliti dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso; Viste le determinazioni concordate in sede di conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 334/1999, in data 1o marzo 2000; Decreta: Art. l. 1. Restando fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono individuate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 deve presentare all'autorita' di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare: a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuata come possibile fonte di incidente rilevante di: quantita' della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente infiammabili" in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosita' o in categoria inferiore; c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosita' inferiore; d) se la modifica comporta l'incremento superiore al 10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito di: quantita' della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 3. Il gestore e' tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorita' competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera d). 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora le modifiche di cui al comma 1 comportino il superamento delle soglie previste dall'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. In tali casi il gestore deve sottostare agli obblighi di cui allo stesso decreto. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacita' non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilita' dell'area. |
| Art. 4. 1. Il gestore degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'art. 8 del medesimo decreto. 3. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche, di cui all'art. 2, al proprio stabilimento, deve comunque aggiornare la scheda di informazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. |
| Art. 5. 1. Il gestore che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve adempiere ai disposti del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonche' sottostare a quanto stabilito dall'art. 14 del medesimo decreto. 2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' ed il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 9 del medesimo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2000 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio
Il Ministro della sanita' Veronesi
p. Il Ministro dell'interno Di Nardo
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta |
| Allegato MODIFICAZIONI ALLE ATTIVITA' ESISTENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO
La modifica comporta, rispetto al piu' recente rapporto di sicurezza o alla piu' recente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori presentata: 1) incremento superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuata come possibile fonte di incidente di: quantita' della singola sostanza specificata, di cui all'alle-gato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 e 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 2) introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 3) introduzione di nuove tipologie o modalita' di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano piu' gravose per verosimiglianza (classe di probabilita' di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione; 4) smantellamento o riduzione della funzionalita' o della capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici. |
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