Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Disposizioni in materia di programmazione negoziata e modifiche alle delibere n. 16 del 15 febbraio 2000 e n. 31 del 17 marzo 2000. (Deliberazione n. 69/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488; recante modifiche alla legge 1o marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;
Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l'altro interventi finanziari a favore delle aree depresse;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 14, comma 4-bis della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 che prevede un iter amministrativo preferenziale per i patti territoriali e per i contratti di area relativi alle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche;
Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse;
Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee in vigore in materia di fondi strutturali;
Visto il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" inoltrato alla Commissione europea in data 8 giugno 1998, per richiederne l'approvazione e l'intervento concorrente dei contributi dei vari fondi comunitari (FSE, FESR, FEOGA-Orientamento) e dello SFOP;
Vista la decisione della Commissione europea del 29 dicembre 1998 con la quale e' stato approvato il programma operativo multiregionale di cui sopra ed e' stato reso disponibile un contributo finanziario comunitario di 140 Meuro, pari a 271,600 miliardi di lire a carico dei fondi e dello SFOP sopra citato, con esclusione del patto territoriale "Sangro Aventino" il cui finanziamento e' assicurato interamente da risorse nazionali;
Vista la decisione C(1999) n. 3851 del 2 dicembre 1999 che adotta le modifiche definite dal Comitato di sorveglianza del programma;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, n. 175), volto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra societa' di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e 31 luglio 1997, n. 319, e 9 marzo 2000, n. 133, attuativi della legge n. 488/1992;
Viste le proprie delibere 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995, 20 novembre 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996 e 12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;
Viste le proprie delibere 21 marzo 1997 n. 29, (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998 n. 70 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998 n. 127 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1999, n. 183), in materia di programmazione negoziata;
Viste le delibere CIPE 18 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1997, n. 126), 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997 n. 177) e 26giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1997, n. 240, e 24 novembre 1997 n. 274) con le quali sono stati approvati i dodici patti territoriali relativi ad Enna, Siracusa, Benevento, Brindisi, Caserta, Lecce, Madonie, Nuoro, Vibo Valentia, Caltanissetta, Miglio d'Oro, Palermo;
Vista la propria delibera n. 71/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998 con la quale, per l'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione compresi nel citato programma operativo multiregionale:
e' stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987;
e' stato altresi' autorizzato il finanziamento di un programma aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo programmatico a valere sulle risorse recate dall'art. 1 della legge 30 giugno 1998 n. 208, da utilizzarsi nel rispetto delle date limite per gli impegni e i pagamenti previste dalla decisione comunitaria.
Vista la propria delibera n. 50/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999 con la quale e' stato stabilito, tra l'altro, che per l'attuazione dei sottoprogrammi in cui si articola il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" saranno seguite le disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso POM approvato dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998;
Vista la propria delibera n. 206/1999 del 21 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2000, con la quale, in ordine al patto territoriale dell'appennino centrale, riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione dalla Comunita' europea, e' stata stabilita l'applicabilita' delle disposizioni e delle procedure comunitarie previste per gli altri patti territoriali per l'occupazione, inseriti nel P.O.M;
Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000;
Vista la propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2000);
Considerato che i requisiti di efficacia di cui alla citata delibera n. 31/2000 del 17 marzo 2000, sono venuti in essere in data posteriore al termine stabilito per la conclusione delle istruttorie in corso;
Ritenuto opportuno, per sanare la situazione originata dalla tardiva conoscenza della sospensione dell'avvio di nuove istruttorie, prorogare i termini previsti;
Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie, gia' incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto d'area, e che e' opportuno autorizzare l'impiego, dettando una disciplina organica della possibilita' di rimodulazione delle risorse assegnate, anche consentendo la selezione di nuovi interventi;
Ritenuto opportuno che, ai fini della revoca delle iniziative non avviate, si consideri il periodo di tempo che decorre dal momento in cui, con la trasmissione alla Cassa depositi e prestiti dell'elenco delle iniziative agevolate, si sia verificato il presupposto legittimante le richieste di erogazione;
Rilevato che il programma operativo multiregionale sopra citato, che' si articola, al suo interno, in 10 distinti sottoprogrammi operativi, deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e nel rispetto dei ruoli e delle procedure definiti nello stesso documento proposto dal Governo italiano e approvato dalla Commissione europea;
Considerata la necessita' rappresentata anche dai Soggetti intermediari locali (SIL), gestori dei sottoprogrammi, di fruire di una proroga del termine per la realizzazione della totalita' degli impegni giuridicamente vincolanti sul programma aggiuntivo, finanziato interamente con le risorse nazionali, come stabilito dalla citata delibera CIPE n. 71/1998 del 9 luglio 1998, e di procedere a talune deroghe, puntuali e limitate a fattispecie determinate;
Considerato che l'attivita' dei SIL e' stata prioritariamente orientata agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria al fine di assicurare la puntuale osservanza delle modalita' e dei termini per l'assunzione degli impegni sia del programma operativo che del programma aggiuntivo;
Considerato altresi' che non si e' reso possibile portare a compimento talune particolari procedure relativamente ad alcune attivita', afferenti al programma aggiuntivo, per difficolta' applicative o impercorribilita' di tempi e modalita';
Considerata l'esigenza di utilizzare risorse riservate a favore delle attivita' produttive per il finanziamento dei contratti d'area previsti per legge (Avellino e Salerno), dei protocolli aggiuntivi dei contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese e dei patti territoriali le cui istruttorie siano state concluse dopo la scadenza del precedente bando; nonche' di riservare alle aree relative a contratti d'area gia' approvati una quota delle risorse resesi disponibili in seguito a provvedimenti di revoca o rideterminazione dei contributi per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Ritenuto opportuno modificare di conseguenza la ripartizione di cui alla tabella allegata al punto 1 della citata delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, nonche' di modificare il medesimo punto 1 e di sopprimere il punto 2.2 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000;
Ritenuto necessario disciplinare in modo organico le modalita' di erogazione delle agevolazioni relative a beni acquisiti in locazione finanziaria;
Ritenuto altresi' necessario adottare disposizioni in ordine al riconoscimento quali spese ammissibili degli oneri per le fidejussioni e per gli accertamenti finali sulle iniziative realizzate;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
1. Patti territoriali e contratti d'area.
1.1. Conclusione delle istruttorie dei patti territoriali.
Il termine di scadenza di cui al punto 1 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 per la conclusione delle istruttorie e' prorogato al 30 settembre 2000 purche' le stesse siano state avviate entro il 31 maggio 2000.
Alle istruttorie di patti non specializzati concluse dopo la scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999) si applica il regime di aiuti relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali 2000-2006.
1.2. Revoche di iniziative non avviate inserite in patti territoriali o contratti d'area.
A parziale modifica di quanto stabilito al punto 3, secondo capoverso, della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali che non siano state avviate entro sedici mesi dalla trasmissione alla Cassa depositi e prestiti dell'elenco degli interventi di ciascun patto prevista al punto 2.11 della delibera 21 marzo 1997 n. 29. Qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione.
1.3. Patti territoriali di prima generazione.
Il termine di 48 mesi per la realizzazione degli investimenti per i patti territoriali approvati con proprie delibere 18 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997), 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997), 26 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997) decorre dalla data di rilascio del decreto di concessione provvisorio dell'agevolazione per ciascuna iniziativa imprenditoriale.
1.4. Rimodulazione delle risorse per patti territoriali e contratti d'area.
Il punto 1 della propria delibera n. 77 del 9 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1999 n. 183) si applica anche ai patti territoriali approvati ai sensi della propria delibera n. 29 del 21 marzo 1997 ed ai contratti d'area.
Le risorse derivanti dal riutilizzo previsto dal punto 1 della medesima delibera possono essere destinate, fermo restando quanto previsto al punto 3, primo capoverso della propria delibera 17 marzo 2000 n. 31, sulla base di istruzioni impartite dal servizio della programmazione negoziata, al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali, selezionati dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto territoriale o del contratto d'area, cui si applicano le procedure di cui alla delibera 21 marzo 1997 n. 29 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105). Alle iniziative e agli interventi cosi' selezionati le agevolazioni saranno concesse nei limiti e in conformita' al regime di aiuto vigente al momento della approvazione della rimodulazione delle risorse.
1.5. Modalita' operative di attuazione riguardanti il Programma aggiuntivo previsto a completamento del POM "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2081/93.
Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del programma aggiuntivo di cui, al punto 3 della delibera CIPE n. 71/98 del 9 luglio 1998, i SIL gestori dei sottoprogrammi compresi nel POM sono autorizzati a procedere al completamento degli impegni giuridicamente vincolanti, da rendicontare esclusivamente nell'ambito del programma aggiuntivo, oltre il termine del 31 dicembre 1999 gia' previsto nella citata delibera n. 71/98.
La deroga e' di esclusiva applicazione alle medesime tipologie progettuali previste dal programma operativo, orientate al perseguimento dei medesimi obiettivi strategici e specifici, i cui impegni non siano stati assunti alla data del 31 dicembre 1999 sopra richiamata.
Il termine per il completamento degli impegni e' fissato al 30 settembre 2000 ed e' riferito ad interventi finanziabili che complessivamente non eccedano il 10% del valore del programma aggiuntivo. Gli atti di impegno relativi a tale quota devono essere immediatamente comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Servizio per la programmazione negoziata.
Con riferimento alla quota anzidetta, la deroga si applica anche alle modalita' operative di attuazione del sottoprogramma n. 1 patto "Agro Nocerino Sarnese", limitatamente all'ammissibilita' a contributo delle voci di spesa relative all'acquisizione dei suoli, ammesse a contributo nella misura massima stabilita in sede di comitato di sorveglianza, ai sensi della comunicazione di cui alla nota del citato SIL pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 10 gennaio 2000.
Resta determinata l'attribuzione a ciascun SIL di una quota di risorse del programma aggiuntivo da destinare alle attivita' di gestione, al fine di fronteggiare l'incremento delle attivita' operative connesse all'attuazione del programma medesimo; tale quota e' fissata nella misura massima dell'uno per cento del contributo concesso sul programma aggiuntivo, conformemente a quanto specificato con note del servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 ottobre 1999 e del 1o dicembre 1999 ed in coerenza con gli impegni assunti da ciascun SIL entro il 31 dicembre 1999 e comunicati allo stesso servizio.
La delibera del 9 luglio 1998 resta ferma nelle parti che disciplinano le autorizzazioni al finanziamento del programma (compresa la tabella allegata alla stessa delibera) e le attivita' dei soggetti preposti all'attuazione del programma medesimo.
2. Riparto risorse aree depresse 2000-2002 (legge finanziaria 2000 - tab. D). Modifiche e integrazioni.
Il punto 1.1. della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000 e' cosi sostituito:
"1. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate a favore delle attivita' produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) e' incrementato degli importi di 1.500 miliardi (774,685 Meuro) a carico del PON Industria e di lire 1.000 miliardi (516,456 Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR regionali (settore industria, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro e settore agricoltura, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro).
L'importo complessivo che ne deriva, pari a lire 8.500 miliardi (4.389.883 Meuro), viene ripartito come segue:
----> Vedere Tabella a pag. 65 <----
1. Comprende l'importo di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore agricoltura (obiettivo 1). Le percentuali relative al Centro-Nord sono quindi applicate al solo importo di 500 miliardi.
2. Contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno) e protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, limitatamente alle iniziative imprenditoriali selezionate, in seguito a pubblicazione di un bando, entro il 22 giugno 2000 da insediare nelle aree di cui al punto 3.2 della delibera CIPE 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105), fermo restando il limite massimo di 300 miliardi di lire di investimenti per ciascun contratto d'area; patti territoriali generalisti le cui istruttorie siano state concluse dopo la scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999) ed entro il 30 settembre 2000, nonche' quelli le cui istruttorie siano state concluse prima della scadenza del suddetto bando ma non partecipanti al medesimo, attribuendo titolo preferenziale alle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria in base all'art. 14, comma 4-bis della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.
3. Tale importo verra' ripartito tra aree del Centro-Nord e del Sud una volta che siano definiti i progetti e il relativo onere per lo Stato dei contratti d'area.
4. E' comprensivo degli importi di lire 1.500 miliardi a carico del PON industria e di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore industria (obiettivo 1).
5. Nell'ipotesi incui tutte le iniziative inserite nei patti territoriali siano realizzate.
6. Del residuo importo di lire 4718,43 mld soltanto una quota di 4.500 mld e' ripartibile anche per le aree del Centro-Nord. Pertanto le percentuali dell'11,34% e del 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord) sono applicate alla predetta quota di 4.500 mld.
7. Gli importi di lire 680,40 mld e 219,60 mld sono pari rispettivamente all'11,34% e al 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord) dell'importo di lire 6.000 miliardi.
Per i protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno ed Avellino, le agevolazioni alleimprese sono concesse - fino alla concorrenza di lire 340 miliardi - dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalita' e i criteri previsti in attuazione dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria delibera 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali.
Per le predette finalita' il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415. Fermo restando il limite massimo di 300 miliardi di lire di investimenti per ciascun contratto d'area, le predette disponibilita' sono ripartite tra le graduatorie sulla base dei fabbisogni finanziari relativi alle iniziative inserite in ciascuna delle graduatorie medesime.
Le imprese interessate presentano al soggetto incaricato dell'istruttoria per i medesimi contratti d'area o relativi protocolli aggiuntivi le domande di ammissione ai benefici, eventualmente riformulando le istanze gia' presentate, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato con propria circolare.
Il punto 2.2. della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 e' soppresso.
3. Disposizioni comuni.
3.1 Spese ammissibili per l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.
Ai fini della concessione delle agevolazioni previste per le iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali e nei contratti d'area, e' confermata l'ammissibilita' delle spese per i beni acquisiti in locazione finanziaria, gia' transitoriamente autorizzata in base al comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998, nel rispetto della condizione generale del vincolo quinquennale di destinazionedel bene stesso all'investimento agevolato. L'importo agevolabile e' pari alle spese di acquisizione dei beni da parte della societa' di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli, interessi, di sconti, abbuoni e spese di manutenzione e assistenza tecnica; al tal fine fa fede l'importo dichiarato dalla societa' di locazione finanziaria con riferimento alla fattura pagata al fornitore. Le relative operazioni di locazione finanziaria potranno essere perfezionate esclusivamente con societa' di locazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero con banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
Relativamente alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria, il contributo, il cui ammontare verra' calcolato tenendo, conto dei termini previsti per il pagamento dei relativi canoni di locazione finanziaria, sara' erogato alle imprese beneficiarie in quote annuali di uguale importo unitario in numero pari alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante contratto di locazione finanziaria. Le quote annuali non potranno comunque essere di numero superiore a nove ed oltre il nono anno dalla data di presentazione del patto per l'istruttoria, l'impresa non avra comunque diritto a ricevere le eventuali quote di contributo non ancora erogate. Tenuto. conto del vincolo di immettere mezzi propri per un ammontare pari al 30% degli investimenti agevolabili, le quote di contributo dovute non potranno comunque essere erogate in misura superiore al 70% della quota di investimento agevolabile di competenza del periodo che sara' pari al rapporto fra l'investimento agevolabile e la durata contrattuale espressa in anni del relativo contratto di locazione finanziaria. L'eventuale eccedenza di contributo sara' trattenuta a titolo di cauzione e sara' svincolata all'atto della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'ultimo canone agevolabile ovvero del canone che scada non oltre il nono anno dalla data di presentazione della domanda in istruttoria. Ciascuna quota annuale verra' erogata previa dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria di aver regolarmente provveduto al pagamento dei canoni di locazione finanziaria gia' maturati nel periodo di riferimento.
A richiesta del beneficiario, il saldo del contributo potra' tuttavia essere erogato anche anticipatamente rispetto alla scadenza. novennale, a condizione che sia presentata idonea fidejussione a garanzia del contributo percepito con scadenza al termine del vincolo quinquennale di destinazione; in tal caso il saldo sara' diminuito per effetto dell'attualizzazione calcolata in finzione degli anni mancanti alla conclusione del contratto.
Tali disposizioni si applicano anche alle iniziative che abbiano gia' ottenuto la concessione dell'agevolazione, nonche' per quelle istruite o in corso di istruttoria. Il numero di quote annuali di erogazione dell'agevolazione, relativamente alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria, dovra' essere ricalcolato e comunque l'importo complessivo dell'agevolazione non potra' in nessun caso essere superiore a quello gia' concesso.
Per le iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali per l'occupazione, le operazioni di leasing, la cui durata ecceda il termine dei pagamenti stabilito per il programma operativo, sono ammesse a contributo esclusivamente a valere sulle risorse del programma aggiuntivo, purche' l'impegno di spesa sia gia' stato assunto validamente entro il termine del 31 dicembre 1999. L'ammontare complessivo delle operazioni ammesse a contributo sul programma e il relativo onere sara quantificato con successivo atto dell'amministrazione, a seguito dell'acquisizione dei dati da parte della societa' incaricata del monitoraggio procedurale e finanziario, operante in convenzione con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.
3.2. Oneri fidejussori.
Nel punto 4, secondo cpv., lettera a) della delibera CIPE 12 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70), l'espressione "il cui onere grava sulla finanza di patto" va intesa nel senso che gli oneri sostenuti dai soggetti beneficiari per ottenere la fidejussione bancaria necessaria al rilascio dell'anticipazione sono riconosciuti tra le spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile e sono regolati al momento della liquidazione dell'importo finale. Tale disposizione non si applica ai patti territoriali per l'occupazione.
3.3. Accertamenti finali.
Gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti agevolati nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata sono eseguiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. I relativi oneri sono a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, costituiscono spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile e sono regolati al momento della liquidazione dell'importo finale.
Roma, 22 giugno 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 209
 
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