Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 10 maggio 2000
Impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Anno 1999.

IL MINISTRO DEL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente la individuazione delle unita' previsionali dibase del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 94/1997;
Visto l'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 165471 del 26 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 125, con il quale, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono trasferite sull'unita' previsionale di base "ricerca scientifica" cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999 le risorse individuate nel citato art. 51, comma 9, della legge n. 449 del 1997, al fine di costituire, unitamente alle risorse gia' disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Considerata pertanto la necessita' di determinare le priorita' e modalita' di impiego del predetto Fondo;
Considerato che il Programma nazionale per la ricerca e' oggetto di elaborazione da parte della Commissione per la ricerca istituita presso il CIPE in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 204/1999, essendo in corso i lavori istruttori che includono il confronto e la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate alla definizione del Programma nazionale per la ricerca e di cui e' prevista la conclusione, per la successiva valutazione da parte del CIPE, nel mese di marzo 2000;
Considerato che sono state avviate le procedure costitutive dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST) a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1999, n. 444;
Considerato che, per quanto attiene alle priorita' scientifiche di intervento - in relazione alla particolare fase transitoria suindicata - si puo' far riferimento alla proposta formulata dal gruppo di esperti di alta qualificazione e riconosciuta esperienza (nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 373-Ric. del 30 luglio 1999) per le finalita' della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del 5 giugno 1998, n. 204, al quale e' stato affidato, peraltro, il compito di elaborare le linee del programma nazionale per la ricerca (PNR) e di assicurare la coerenza e la complementarieta' delle iniziative scientifiche relative ai settori strategici di riferimento a valere sugli strumenti finanziari di coordinamento quali quelli di cui al Fondo integrativo speciale per la ricerca istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 204/1999 citato;
Considerato che la proposta presentata dal gruppo di esperti attiene a quei settori e relativi temi di ricerca che, presentando profili di strategicita' in relazione allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del Paese, risultano coerenti rispetto alle finalita' dell'intervento ed alle linee programmatiche del "Vo Programma quadro della Comunita' europea per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione" e ad altre iniziative dell'Unione Europea;
Ritenuto di dover definire il quadro dei temi di ricerca di interesse strategico da finanziare con i fondi relativi all'anno 1999, per un importo complessivo di L. 72.004.136.000 indicando a fianco di ciascuno di essi la spesa complessiva massima prevista;
Vista l'unita' previsionale di base 4.2.1.1. ricerca scientifica (cap. 7520), dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2000;
Udito il parere delle commissioni parlamentari permanenti VII - cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e VII istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1.
Le priorita' scientifiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento ai fondi per l'esercizio 1999, riguardano i seguenti settori, accanto ad ognuno dei quali e' indicato il limite finanziario di intervento correlato alle disponibilita' complessive indicate in premessa pari a L. 72.004.136.000:
1. Oncologia contributo previsto L. 20 mld.
Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:
1) Area diagnostica:
diagnosi morfo-funzionale, biologico-molecolare e nuovi marcatori tumorali;
diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche, identificazione di marcatori genetici ed epigenetici di rischio in pazienti con patologie preneoplastiche.
2) Area terapeutica:
caratterizzazione delle basi molecolari della risposta alle terapie antitumorali;
identificazione a validazione di molecole cellulari quali nuovi bersagli di farmaci antitumorali e/o predittori di risposta alla terapia;
metodi innovativi per il rilascio, il trasporto e il "targeting" di farmaci e sostanze antitumorali;
nuove strategie per l'immunoterapia e la terapia genica.
2. Agrobiotecnologie, contributo previsto L. 20 mld.
Saranno considerati progetti riguardanti i temi relativi allo sviluppo delle tecnologie e filiere produttive per la promozione e la riconoscibilita' della qualita' della produzione agricola italiana con particolare riferimento a:
1) settore ortofrutta:
miglioramento del processo produttivo;
diagnostiche e valutazione della qualita' del prodotto e del processo produttivo;
identificazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
definizione di parametri e strumenti per collegare qualita' del prodotto, processo produttivo e zona di produzione.
2) qualita', salubrita' e sicurezza della produzione alimentare:
trattamento, confezionamento e logistica dei prodotti freschi e/o trasformati;
modificazione delle produzioni agricole tipiche mediterranee, per la realizzazione di alimenti destinati alla popolazione affetta da patologie correlate alla alimentazione.
3. Societa' dell'informazione, contributo previsto L. 14 mld.
Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:
simulazione ed ottimizzazione per reti complesse, su scala territoriale a livello micro e meso (aggregati di comuni, province, sistemi urbani infraregionali);
metodologie, modelli, tecniche e strumenti per indicizzazione, ricerca, filtraggio e reperimento delle informazioni;
sistemi informativi cooperativi, architetture basate su componenti, problematiche di manutenzione e "wrapping di sistemi Lagacy", sicurezza delle comunicazioni nei processi di cooperazione delle applicazioni ed interscambio dati;
modelli a piattaforme virtuali per l'implementazione, il controllo e la gestione di imprese virtuali; sviluppo di applicazioni verticali come dimostratori quali ad esempio:
distretti produttivi virtuali;
telemedicina con impiego della telefonia mobile;
web-learning per la qualita' del capitale umano;
marketing del territorio.
4. Diagnostica e salvaguardia di manufatti architettonici con particolare riferimento agli effetti derivanti da eventi sismici ed altre calamita' naturali, contributo previsto L. 12 mld.
Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:
nuove tecnologie per l'analisi non intrusiva dei manufatti e sviluppo di modelli di previsione della vita residua delle strutture in condizioni di sicurezza;
metodi e modelli produttivi del comportamento delle strutture;
caratterizzazioni di materiali e soluzioni tecnologiche affidabili ed idonee a ridurre gli effetti di eventi sismici e calamita' naturali.
5. Risorse idriche, contributo previsto L. 6,004136 mld.
Saranno considerati progetti riguardanti i seguenti temi:
fabbisogni idrici connessi a scenari diversi di sviluppo economico e sociale;
ottimizzazione delle disponibilita' delle risorse e dei sistemi di approvvigionamento;
metodi di verifica e di gestione del bilancio idrogeologico;
metodi e strumenti di accertamento dei livelli di inquinamento e di miglioramento delle capacita' ricettive dei corpi idrici.
 
Art. 2.
Le modalita' di impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, per l'anno 1999, sono cosi' definite:
1. Con riferimento ai settori e ai relativi temi suindicati possono presentare progetti enti pubblici di ricerca anche unitamente ad universita', ad altri enti di ricerca privati ed in collaborazione, eventuale, con imprese entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. I soggetti proponenti predispongono i progetti sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza degli obiettivi e delle linee di attivita' con le priorita' scientifiche individuate nell'ambito dei singoli temi di ricerca indicati all'art. 1;
b) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica delle strutture e/o dei soggetti partecipanti;
c) coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi strategici di ricerca ed alle risorse umane e strumentali disponibili per la realizzazione del progetto.
3. I progetti devono contenere i seguenti elementi:
a) oggetto;
b) soggetti partecipanti;
c) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire;
d) tempi e modalita' di attuazione;
e) costo totale previsto per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;
f) risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla realizzazione del progetto;
g) collegamento con altri programmi nazionali europei o internazionali di ricerca;
h) ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie);
i) prospettive di ricaduta tecnico scientifica ed eventuali prospettive socio-economiche in relazione ai risultati del progetto.
4. Il finanziamento non potra' eccedere il 70% dei costi ammissibili e, comunque, dovra' rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
5. Sono ammissibili al finanziamento i progetti:
a) che risultino coerenti con i criteri di cui al precedente comma 2;
b) che siano corredati dei dati e delle informazioni inerenti gli elementi di cui al precedente comma 3;
c) il cui importo non sia inferiore a 2 miliardi di lire, al fine di valorizzare e di concentrare i fondi su interventi e/o obiettivi significativi anche attraverso la realizzazione di forme associative e che siano di durata massima di tre anni.
6. Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca cura l'istruttoria delle proposte per l'approvazione dei progetti avvalendosi di esperti nei settori scientifici di riferimento; l'onere relativo sara' a carico delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.
In particolare, l'istruttoria e' volta ad accertare:
a) l'ammissibilita' del progetto secondo quanto stabilito dal precedente comma 5;
b) la corrispondenza dei contenuti del progetto e del relativo studio di fattibilita' in ordine al tema di ricerca per il quale e' stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;
c) grado di coinvolgimento delle strutture e/o dei soggetti di ricerca partecipanti pubblici e privati;
d) la fattibilita' del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;
e) la partecipazione finanziaria ai costi complessivi di realizzazione del progetto.
Saranno prioritariamente considerati i progetti che a parita' di altri elementi presentino una significativa integrazione fra la componente pubblica e quella privata.
Sulla base dei risultati dell'istruttoria il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, approva i progetti selezionati e stabilisce l'entita' del contributo nonche' le modalita' e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.
7. L'erogazione dei finanziamenti sara' correlata alle verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili inerenti la concreta attuazione del progetto per stati di avanzamento ed in relazione agli obiettivi intermedi e finali predefiniti.
Al termine del progetto si provvedera' alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.
Le verifiche sono effettuate con onere a carico delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.
8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2000
Il Ministro: Zecchino

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 146
 
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