Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 giugno 2000
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Societa' italiana degli autori ed editori.

IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento delle entrate
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori;
Vista la legge 3 agosto 1998 n. 288, con la quale il Parlamento della Repubblica italiana ha delegato il Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, di istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998 n. 288, nonche' di modifica della disciplina dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto di cui rispettivamente ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74, sesto comma, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi;
Ravvisata l'opportunita' di affidare alla Societa' italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio, le attivita' di seguito specificatamente elencate, inerenti all'accertamento, liquidazione e riscossione in materia di imposta sugli intrattenimenti e IVA connessa e di cooperazione all'attivita' di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto, anche con riferimento alle transazioni realizzate con l'uso della rete telematica;
Udito il parere della commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 21 marzo 2000;
Considerate le osservazioni formulate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, a seguito delle quali sono state reperite le risorse necessarie a copertura finanziaria della spesa;
Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in data 24 marzo 2000, tra il Ministero delle finanze e la Societa' italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, e' affidata alla societa' stessa lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attivita' di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attivita' di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attivita';
c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attivita';
f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;
g) attivita' amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti finalizzata all'assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;
h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche di cui all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
i) raccolta dei dati relativi alle attivita' di cui al primo periodo del comma sesto, dell'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero delle finanze e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da decreto del Ministero delle finanze attuativo di quanto previsto al comma 6, dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000 viene confermata alla SIAE la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti, dell'IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativamente a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.
3. Viene conferito alla SIAE, altresi', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1o gennaio 1997, nonche' dell'imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell'IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla entrata in vigore della convenzione, unitamente all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.
4. Al relativo onere valutato in lire 58,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo e entro i limiti dello stanziamento del capitolo 3448, iscritto nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 e corrispondenti unita' per gli esercizi finanziari successivi.
5. La convenzione, stipulata in data 24 marzo 2000, fa parte integrante del presente decreto.
6. Il presente decreto verra' registrato alla Corte dei conti.
Roma, 7 giugno 2000
Il direttore generale
Romano

Il Ragioniere generale dello Stato
Monorchio

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2000 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 244
 
Allegato
CONVENZIONE
tra
IL MINISTERO DELLE FINANZE
e
LA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Il Ministero delle finanze (di seguito indicato come "Ministero") con sede in Roma, viale Europa, n. 242 - codice fiscale 80207790587 - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualita' di direttore centrale per la riscossione delegato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto 17 dicembre 1999, n. 208239, la cui copia conforme e' allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
e
La Societa' italiana degli autori ed editori (di seguito indicata come "SIAE") con sede in Roma, via della Letteratura, 30 - codice fiscale 01336610587 - legalmente rappresentata dal prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (Roma) il 26 agosto 1952, nella sua qualita' di commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, e successiva proroga, con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e n. 292 del 14 dicembre 1999.
Art. 1.
Durata della convenzione
1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2009.
Art. 2.
Oggetto della convenzione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettere p), q) e r) della legge 3 agosto 1998, n. 288, dell'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dell'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Societa' italiana degli autori ed editori, si impegna a svolgere delle seguenti attivita':
a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attivita' di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attivita' di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attivita';
c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attivita';
f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;
g) attivita' amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti, finalizzata all'assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;
h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche di cui all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
i) raccolta dei dati relativi alle attivita' di cui al primo periodo del comma sesto dell'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da decreto del Ministero delle finanze, attuativo di quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
2. Negli adempimenti previsti dalla presente convenzione, fino al 31 dicembre 2000, e' confermata alla SIAE la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti, dell'IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativi a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.
3. E' altresi' conferito alla SIAE, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1o gennaio 1997, nonche' dell'imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell'IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla vigenza della convenzione, unitamente all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.
Art. 3.
Ambito territoriale e fonti normative regolativi della convenzione
1. La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, fatta salva la stipula dello specifico accordo con la regione siciliana per le riscossioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, effettuate nel suo territorio.
2. Le attivita' di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e decreti che regolano le singole materie e in conformita' alle istruzioni del Ministero.
Art. 4.
Compiti della SIAE in materia di controlli
1. La SIAE, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla presente convenzione assicura:
a) le attivita' tecnico-amministrative inerenti all'attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) il controllo della conformita' nonche' del corretto utilizzo degli apparati e delle procedure di cui al regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
c) il controllo della corretta contabilizzazione giornaliera e mensile dei proventi derivanti dagli ingressi, dai servizi accessori prestati e di tutti gli altri proventi conseguiti in relazione alle attivita' di spettacolo e di intrattenimento da chiunque svolte;
d) la vigilanza sulle operazioni di vendita e prevendita dei biglietti di ingresso e di rilascio dei titoli e dei documenti fiscali, verificando la regolarita', la corretta emissione e consegna degli stessi, nonche' la vigilanza sugli accessi agli spettacoli;
e) la vigilanza sulla corretta contabilizzazione dei proventi afferenti ai soggetti operanti nel regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In relazione alle attivita', di cui al comma 1, la SIAE procede alla constatazione delle violazioni riscontrate attraverso la redazione di specifici processi verbali da trasmettere al Ministero ai sensi del comma 1 dell'art. 6.
3. Al fine di documentare l'attivita' di vigilanza svolta e di dare corso alle eventuali operazioni di verifica fiscale, il personale incaricato della SIAE redige apposito atto, anche nei casi in cui la rilevazione si e' resa possibile attraverso sistemi telematici.
Art. 5.
Incaricati della vigilanza e controllo
1. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente convenzione, siano essi dipendenti ovvero collaboratori professionali, sono previamente individuati in base al possesso di adeguata qualificazione professionale, derivante dalla partecipazione a corsi di formazione con programmi approvati dal Ministero, nonche' al possesso del titolo di studio di scuola media superiore, e inseriti in apposito elenco comunicato con frequenza semestrale al Ministero.
2. Il personale, di cui al comma 1, opera in base a rapporto esclusivo. Il Ministero autorizza, in casi del tutto eccezionali e numericamente limitati, su motivate richieste della SIAE, qualora ricorrano circostanze di comprovata necessita' di copertura del servizio sul territorio, e per motivi economici non sia possibile affidare il servizio a personale con rapporto esclusivo, l'utilizzo di personale che eserciti anche altre attivita', purche' in settori omogenei e compatibili con quelli attinenti al rapporto con la SIAE.
3. La valutazione, di cui al comma 2, e' anche effettuata tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attivita' di spettacolo delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall'espletamento del mandato erariale per gli agenti della SIAE, del livello di redditivita' delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, nonche' di eventuali particolari situazioni ambientali.
4. Il personale con rapporto non esclusivo e' inserito in un apposito elenco da comunicare al Ministero con cadenza semestrale, specificando per ciascun incaricato la competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, al fine dell'autorizzazione prevista dal comma 2.
Art. 6.
Trasmissione dei processi verbali al Ministero
1. Nei casi di violazioni tributarie e amministrative non costituenti reato, la SIAE, per il tramite delle proprie sedi, trasmette al Ministero il verbale di constatazione, entro il mese successivo a quello di notifica al contribuente.
2. La SIAE e' responsabile verso lo Stato dei tributi per i quali effettua l'attivita' di riscossione, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, in caso di mancato pagamento da parte dei contribuenti nei termini previsti, qualora non abbia provveduto a trasmettere all'ufficio finanziario competente il verbale di constatazione delle violazioni.
3. La SIAE, entro il 31 marzo di ciascun anno, invia al Ministero una rendicontazione dei processi verbali di cui al comma 1, al fine della liquidazione degli specifici compensi.
Art. 7.
Modalita' per il collegamento SIAE Ministero delle finanze
1. Il collegamento in via telematica della SIAE con il Ministero e' effettuato, secondo le specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.
Art. 8.
Gestione dei dati
1. La SIAE, gestisce, elabora e conserva i dati acquisiti nell'ambito delle attivita' svolte e previste dalla presente convenzione e attraverso il collegamento di cui all'art. 7 li fornisce ai Ministero secondo le modalita' che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.
2. La SIAE conserva i dati relativi ai processi verbali che essa redige ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e li fornisce al Ministero su richiesta della stessa, anche su supporto informatico o per via telematica.
Art. 9.
Comunicazioni
1. La SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio di controllo ministeriale istituito presso la SIAE, un elenco completo dei comuni in cui ha un proprio rappresentante, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo, e comunica ogni semestre al Ministero le variazioni verificatesi nell'elenco stesso.
Art. 10.
Conservazione di documenti relativi all'attivita' di accertamento
1. La SIAE, al fine di consentire al servizio di controllo del Ministero la verifica sulle attivita' di accertamento svolte, mantiene a disposizione del predetto servizio, anche con modalita' informatiche idonee alla trasmissione telematica, tutta la documentazione relativa ai servizi previsti dalla presente convenzione, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano state espletate le attivita' di verifica da parte del servizio di controllo e degli uffici ispettivi di cui all'art. 11, salvi comunque i termini di conservazione come per legge e per la resa dei conti giudiziali ed amministrativi.
2. La SIAE garantisce, inoltre, al predetto servizio di controllo, l'accesso ai sistemi di gestione informatizzati relativi alla documentazione di cui al comma 1 e mette a disposizione dello stesso, in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli e per la trasmissione telematica di tutta la documentazione di interesse tributario relativa ai servizi concessi.
Art. 11.
Verifiche ispettive del Ministero
1. Il personale degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria, incaricato della vigilanza e del controllo, e' autorizzato ad accedere presso gli uffici periferici della SIAE per accertare l'osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla societa'.
2. Il dirigente del servizio di controllo di cui all'art. 9, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della SIAE dell'esito delle verifiche medesime.
Art. 12.
Versamenti
1. La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto dello Stato a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della presente convenzione, si impegna a versare al Ministero, per il tramite della tesoreria provinciale dello Stato di Roma, entro il mese successivo a quello di pagamento, per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati per ogni esercizio dal Ministero, tutte le somme riscosse nell'interesse dell'erario, con arrotondamento alle diecimila lire superiori, al netto dei compensi riconosciuti alla medesima ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere c) e d).
2. In caso di ritardo nei versamenti, la SIAE e' tenuta a corrispondere all'erario gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.
3. Qualora il termine finale di versamento scada di sabato o di giorno festivo, il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Art. 13.
Versamenti erronei
1. Per il caso in cui si verifichino erronei versamenti con necessita' di rettifica e successivi conguagli, le somme a credito della SIAE saranno recuperate, previa verifica e nulla osta del Ministero, tramite il servizio di controllo presso la SIAE, con provvedimento di rimborso, storno o trattenuta sul riscosso, da operare distintamente per ciascun capitolo all'atto dei versamenti successivi. Il Ministero, per il tramite del predetto servizio di controllo, provvede ad autorizzare la SIAE, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a trattenere le somme oggetto del rimborso all'atto del versamento in tesoreria delle riscossioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
2. Qualora tra la data della richiesta e l'effettivo rimborso intercorrano piu' di trenta giorni, per il periodo dal trentunesimo giorno a quello di erogazione del rimborso stesso, il Ministero corrisponde gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.
3. Ai sensi dell'art. 14, i termini e le modalita' del rimborso previsto dal presente articolo si applicano anche nel caso di pagamento effettuato con assegno, successivamente risultato impagato.
Art. 14.
Pagamento con assegno
1. Allorche' il contribuente abbia effettuato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, pagamenti alla SIAE con assegno, e detto pagamento non vada a buon fine dando luogo ad una situazione di insolvenza, si applica il disposto dell'art. 24, comma 39, della legge 29 dicembre 1997, n. 449.
2. In tal caso se a fronte del pagamento non andato a buon fine la SIAE ha riversato in tesoreria il corrispondente importo, essa, previa verifica del servizio di controllo del Ministero delle finanze, potra' procedere al recupero dell'eccedenza mediante conguaglio da operare all'atto dei versamenti successivi.
3. Al solo fine della verifica di cui al comma precedente la SIAE trasmette al servizio di controllo copia della quietanza di pagamento rilasciata al contribuente e copia della quietanza del versamento in tesoreria.
Art. 15.
Riepilogo mensile e annuale delle riscossioni
1. Entro il quinto giorno non festivo successivo alla data del versamento in tesoreria la SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio ispettivo centrale presso la SIAE, un prospetto riepilogativo mensile in triplice esemplare, indicante:
a) l'ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nel mese precedente, distinguendo le riscossioni di cui all'art. 2, comma 2, da quelle di cui all'art. 2, comma 3;
b) l'ammontare dei compensi liquidati, distinguendo i compensi di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), da quelli di cui all'art. 16, comma 1, lettera d);
c) il numero delle quietanze emesse a fronte delle riscossioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, al fine della rendicontazione dei relativi compensi;
d) l'importo delle somme versate in tesoreria, distinguendo le somme versate a fronte delle riscossioni, di cui all'art. 2, comma 2, da quelle versate a fronte delle riscossioni, di cui all'art. 2, comma 3.
2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, ai fini della resa del conto amministrativo per il riepilogo mensile e annuale della riscossione, la SIAE trasmette al Ministero, anche agli effetti dell'art. 1713 del codice civile, tramite il coesistente servizio di controllo, un prospetto riepilogativo annuale in triplice esemplare, indicante l'ammontare annuale di dati di cui al comma 1.
3. A richiesta la SIAE produce altri prospetti contabili con le modalita' concordate con il Ministero.
Art. 16.
Remunerazione dei servizi
1. Per l'espletamento delle funzioni, di cui alla presente convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso da calcolare come segue:
a) una percentuale riferita al volume d'affari complessivo relativo all'attivita' soggette all'imposta sugli intrattenimenti e alle attivita' di spettacolo elencate nella tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
a.1) Tenuto anche conto delle esigenze connesse alla riorganizzazione della SIAE in relazione all'espletamento dei nuovi compiti previsti dalla presente convenzione ed alla necessita' per la stessa di nuovi investimenti e di aggiornamento professionale delle risorse umane, le modalita' di calcolo del suddetto compenso sono definite come segue, per il triennio 2000/2002.
Anno 2000:
si da' luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione sui compensi, calcolata rapportando la percentuale dell'uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell'anno 1998, per le attivita' soggette all'imposta sugli spettacoli, quantificati in L. 5.850.000.000.000.
Il compenso conseguente, pari a L. 58.500.000.000, (euro 30.212.728,597) sara' corrisposto in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2000.
Il conguaglio dei compensi sara' effettuato sulla base dell'ammontare complessivo del volume di affari dell'anno 2000 che la SIAE quantifichera' e comunichera', previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita' soggette all'imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
Anno 2001:
si da' luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell'uno per cento al totale dei corrispettivi quantificati dalla SIAE, nell'anno 1999, per le attivita' soggette ad imposta sugli spettacoli.
La corresponsione di tale anticipazione avverra' in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2001.
Il conguaglio dei compensi sara' effettuato sulla base del volume d'affari dell'anno 2001 che la SIAE quantifichera' e comunichera', previa verifica del servizio di controllo di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anno 2002:
si da' luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell'uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell'anno 1999, per le attivita' soggette ad imposta sugli spettacoli, maggiorate della percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra i mesi di dicembre 2000 e dicembre 1999.
La corresponsione di tale anticipazione avverra' in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2002.
Il conguaglio dei compensi sara' effettuato sulla base del volume d'affari dell'anno 2002 che la SIAE quantifichera' e comunichera', previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La regolazione dei conguagli per ciascun anno avviene entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della SIAE dell'ammontare dei corrispettivi annuali.
a.2) Per il periodo dal 1o gennaio 2003, in poi la percentuale di compenso e le modalita' di corresponsione saranno rideterminate dalle parti, fermo restando il riferimento al volume d'affari delle attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti ed alle attivita' di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 ottobre 2002.
In sede di rideterminazione della percentuale di compenso e delle modalita' di corresponsione, le parti si atterranno a criteri che da un lato rendono il compenso oggettivamente determinabile e dall'altro tengano conto dell'efficienza del servizio reso.
In proposito si conviene che la corresponsione avra' luogo mediante versamento di anticipazioni commisurate ai volumi d'affari dell'ultimo anno per il quale il Ministero disponga di dati statistici definitivi, salvo effettuazione di conguagli riferiti agli effettivi volumi d'affari di ciascun anno.
b) L. 195.000 (euro 100,709) per ciascun verbale di constatazione delle violazioni elevato dagli incaricati SIAE, in applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 2.
c) L. 6.675 (euro 3,448) per ciascuna reversale di pagamento emessa a fronte delle riscossioni di cui all'art. 2, comma 2.
Tale compenso e' determinato nella meta' del compenso complessivo attualmente riconosciuto alle banche dalla vigente convenzione tra il Ministero e l'associazione bancaria italiana per le operazioni relative al servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, tenendo conto che per la prosecuzione dell'attivita' di incasso, gia' svolte con le medesime caratteristiche, la SIAE e' gia' dotata di idonei programmi informatici e che quindi non deve sostenere nuovi oneri di investimenti per i software applicativi.
d) Aggio del 12,48%, con esclusione di qualunque procedura di adeguamento, sulle riscossioni di cui all'art. 2, comma 3, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ed al netto, per quanto concerne l'IVA, della detrazione forfetaria prevista.
2. Fermo restando il termine di versamento all'erario delle somme riscosse, di cui all'art. 12, comma 1, la SIAE e' tenuta a corrispondere interessi di mora nella misura del tasso legale per anno, per il periodo dal primo giorno successivo al mese cui si riferisce la riscossione, al giorno effettivo di versamento.
3. La SIAE e' autorizzata a trattenere i compensi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, all'atto di ciascun versamento in tesoreria.
4. I compensi di cui al comma 3 si intendono indistintamente remunerativi di tutte le spese, comunque occasionate, per l'esecuzione della presente convenzione.
5. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui all'art. 6, comma 3, liquida e corrisponde, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto, il compenso di cui al comma 1, lett. b).
Art. 17.
Programmazione dell'attivita' di cooperazione
1. Il Ministero e la SIAE concordano annualmente gli indirizzi programmatici sull'attivita' di cooperazione affidata alla SIAE ai sensi della presente convenzione.
Art. 18.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'art. 5, concernenti il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, non si applicano ai soggetti gia' in rapporto di collaborazione con la SIAE alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
2. Il Ministero, a partire dal 1o luglio 2000, effettuera' le verifiche relative all'esistenza del rapporto professionale esclusivo dei mandatari della SIAE.
3. Le tessere di riconoscimento attualmente in uso, il cui rilascio al personale SIAE e' previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, saranno valide fino alla sostituzione con tessere di nuovo tipo rispondenti alle funzioni assegnate alla SIAE con la presente convenzione.
Art. 19.
Penalita'
1. Il ritardato versamento delle somme riscosse oltre i termini di cui all'art. 12, comma 1, della presente convenzione, ferma restando la corresponsione degli interessi previsti al precedente art. 16, comma 2, e' soggetto a penalita', con applicazione di una sanzione pecuniaria.
2. La sanzione di cui al comma precedente e' prevista nella misura del 10% dei compensi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16 della presente convenzione. La sanzione e' applicata all'atto dell'erogazione dei predetti compensi spettanti alla SIAE.
3. La sanzione non si applica nei primi tre mesi di vigenza della presente convenzione.
Art. 20.
Decorrenza e oneri fiscali
1. La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della sottoscrizione, diventera' impegnativa per lo Stato, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione, del quale costituira' parte integrante.
2. La presente convenzione e' soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 21.
Clausola arbitrale
1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell'art. 808 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il predetto collegio arbitrale e' composto da tre membri, nominati, uno dal Ministero delle finanze, uno dalla SIAE ed il terzo in accordo tra le parti.
3. Nel caso uno dei membri, di cui al comma 2, non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 810, codice di procedura civile.
4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha la facolta' di declinare la competenza degli arbitri nel termine di giorni sessanta dalla notifica della domanda di arbitrato.
Roma, 24 marzo 2000

Il direttore centrale per la riscossione
Befera
Il commissario straordinario della SIAE
Masi
 
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