Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 27 luglio 2000 |
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di dietista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999; Decreta: Art. 1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di dietista di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 744, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella ===================================================================== Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti ===================================================================== |Dietista - corsi regionali di |abilitazione, istituiti in Dietista - decreto del Ministro |strutture del servizio sanitario della sanità 14 settembre 1994, n.|nazionale (decreto del Ministro 744 |della sanità del 3 dicembre 1982) --------------------------------------------------------------------- |Economo dietista - decreto del |Ministro della sanità del |30 gennaio 1982, accompagnato da |un attestato di tirocinio |semestrale in dietologia presso le |strutture del S.S.N. --------------------------------------------------------------------- |Dietologia e dietetica applicata - |decreto del Presidente della |Repubblica n. 162 del 10 marzo |1982 --------------------------------------------------------------------- |Dietologia e dietetica applicata - |legge 11 novembre 1990, n. 341 |
| Art. 2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di dietista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni |
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