Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 22 giugno 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, unita' di Chieti e San Donato Milanese. (Decreto n. 28472). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Vista l'istanza della societa' S.p.a. Saipem inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 1999 e 8 maggio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore ricerca petrolifera applicato, a 12,50 ore settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 294 unita', su un organico complessivo di 2111 unita'; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Considerato, altresi', che la societa' sopracitata, unita' di Chieti, Cortemaggiore, Ravenna e San Donato Milanese, e' interessata da un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, per crisi aziendale, decorrente dal 26 aprile 1999, per cui i lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria; Considerato altresi' che la societa' Saipem, con nota del 5 giugno 2000, ha dichiarato che i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi non sono gli stessi per i quali e' stata fatta istanza di Cassa integrazione guadagni per solidarieta'; Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio; Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1999 al 25 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, sede in San Donato Milanese (Milano), unita' di Chieti (NID 9913000004) e unita' di San Donato Milanese (Milano) (NID 9903000014), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali a 12,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 294 unita', su un organico complessivo di 2111 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprieta' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. |
| Art. 3. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2000 Il direttore generale: Daddi |
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