Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 22 giugno 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, divisione Cablestandard (Torino). (Decreto n. 28470). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Vista l'istanza della societa' S.p.a. Salice Tecno inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 maggio 2000, relativa al periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1999; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 19 aprile 1999 e 17 aprile 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 3 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unita' su un organico complessivo di 150 unita'; Vista la nota aziendale datata 16 giugno 2000 con la quale e' dichiarato che il contratto di solidarieta', stipulato con i richiamati accordi del 19 aprile 1999 e del 17 aprile 2000, si e' concluso anticipatamente il 5 giugno 2000, con il rientro di tutto il personale a tempo pieno a far data dal 6 giugno 2000; Considerato che tramite il predetto contratto si e' evitata la riduzione del personale interessato, con il recupero totale dei lavoratori in solidarieta', essendo stati gli stessi reimpiegati a tempo pieno a decorrere dal 6 giugno 2000; Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa riportate, e' autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 5 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, sede in Torino, unita' di Divisione Cablestandard (Torino) (NID 0001000006), per i quali e' stata adottata una riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di 150 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprieta' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2000 Il direttore generale: Daddi |
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