Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 1 agosto 2000 |
Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire la continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2408/92 ed alle conclusioni della conferenza dei servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Vista la delega conferita al presidente della regione Sardegna con nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000; Vista la nota n. 1910 in data 9 marzo 2000 della regione autonoma della Sardegna con cui e' stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi, tenutasi a Cagliari in data 28 febbraio 2000, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico in termini di: rotte onerate; frequenze minime; orari dei voli; tipologia di aeromobili; capacita' offerta; tipologia e livelli tariffari; riduzioni tariffarie; Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori; Visto il decreto in data 17 aprile 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile lo stanziamento relativo all'anno 2000 nel capitolo 1400, U.P.B. 3.1.2.2. - "servizi aerei di linea" del centro di responsabilita' aviazione civile, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione; Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 4039/AI in data 29 marzo 2000; Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dall'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Cagliari/Roma, Cagliari/Milano, Olbia/Roma, Olbia/Milano, Alghero/Roma, Alghero/Milano, e viceversa; Vista la nota n. 320881/32.3 in data 12 giugno 2000 dell'E.N.A.C. con la quale l'Ente ha trasmesso le osservazioni formulate dai vettori aerei operanti sulle rotte interessate circa le modalita' con cui lo Stato intende imporre gli oneri di servizio pubblico; Vista la nota n. 00-2833/DG in data 13 luglio 2000 dell'E.N.A.C. con la quale l'Ente ha trasmesso la proposta di decreto ministeriale sulla scorta dell'esito dell'incontro tecnico tenutosi con la regione Sardegna in data 12 luglio 2000 a seguito delle osservazioni dei vettori; Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, previsto dall'art. 36, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario l'espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Considerato altresi', che il predetto accertamento e' condizionato all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della data in questione ad un provvedimento successivo; Decreta: Articolo unico 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna, i servizi aerei di linea tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e quelli di Roma e Milano sono sottoposti agli oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee della comunicazione della Comimissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, nel rispetto di quanto precisato dall'art. 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto. 4. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2000 p. Il Ministro: Danese |
| Allegato 1. Rotte interessate: 1.1. Le rotte interessate dagli oneri di servizio pubblico sono le seguenti: Cagliari/Roma Fiumicino e viceversa; Cagliari/Milano e viceversa; Olbia/Roma Fiumicino e viceversa; Olbia/Milano e viceversa; Alghero/Roma Fiumicino e viceversa; Alghero/Milano e viceversa. 1.2. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti di Fiumicino e Milano. Per i collegamenti interessanti tale ultima destinazione saranno rispettate le disposizioni emanate con il decreto 3 marzo 2000. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 2.1. Gli oneri di servizio pubblico, tenuto conto in particolare della insularita' della Sardegna sono i seguenti: in termini di numero di frequenze minime, orari e di capacita' offerta: a) tra Cagliari e Roma Fiumicino e viceversa, le frequenze sono le seguenti: almeno 8 voli in andata e 8 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e 13 voli in andata e 13 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre, e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nei mesi di aprile, maggio ed ottobre le frequenze dovranno essere almeno del 30% superiori a quelle previste per il periodo invernale. Orari: sulla rotta Cagliari-Roma almeno: 2 voli nella fascia oraria 06.15/07.45; 2 voli nella fascia oraria 13.00/15.30; 2 voli nella fascia oraria 20.00/22.00; sulla rotta Roma-Cagliari almeno: 2 voli nella fascia oraria 07.00/09.00; 2 voli nella fascia oraria 13.30/16.00; 2 voli nella fascia oraria 21.00/23.00. Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta dovra' essere ripartita considerando le diverse frequenze previste, per i periodi come in precedenza indicati. La capacita' media offerta dovra' essere di 1.750 posti sulla Cagliari/Roma e 1.750 sulla Roma/Cagliari; b) tra Cagliari e Milano e viceversa, le frequenze sono le seguenti: almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e 7 voli in andata e 7 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nei mesi di aprile, maggio ed ottobre le frequenze dovranno essere almeno del 30% superiori a quelle previste per il periodo invernale. Orari: sulla rotta Cagliari-Milano almeno: 1 volo nella fascia oraria 06.15/07.15; 1 volo nella fascia oraria 13.00/15.30; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.00; sulla rotta Milano-Cagliari almeno: 1 volo nella fascia oraria 7.00/08.00; 1 volo nella fascia oraria 13.30/16.00; 1 volo nella fascia oraria 21.00/22.00. Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta dovra' essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacita' media, offerta dovra' essere di 880 posti sulla Cagliari/Milano e 880 sulla Milano/Cagliari; c) tra Olbia-Roma e viceversa, le frequenze sono le seguenti: almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Orari: sulla rotta Olbia-Roma almeno: 1 volo nella fascia oraria 06.30/07.30; 1 volo nella fascia oraria 13.00/15.30; 1 volo nella fascia oraria 21.00/22.00. sulla rotta Roma-Olbia almeno: 1 volo nella fascia oraria 07.00/08.00; 1 volo nella fascia oraria 13.30/16.00; 1 volo nella fascia oraria 21.00/23.00. Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta dovra' essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacita' media offerta dovra' essere di 650 posti sulla Olbia/Roma e 650 sulla Roma/Olbia: d) tra Olbia e Milano e viceversa, le frequenze sono le seguenti: almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e 7 voli in andata e 7 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nei mesi di aprile, maggio ed ottobre le frequenze dovranno essere almeno del 30% superiori a quelle previste per il periodo invernale. Orari: sulla rotta Olbia-Milano almeno: 1 volo nella fascia oraria 06.15/08.15; 1 volo nella fascia oraria 13.00/15.30; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.00; sulla rotta Milano-Olbia almeno: 1 volo nella fascia oraria 07.00/09.00; 1 volo nella fascia oraria 13.30/16.00; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.00. Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta dovra' essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacita' media offerta dovra' essere di 850 posti sulla Olbia/Milano e 850 sulla Milano/Olbia; e) tra Alghero e Roma e viceversa, le frequenze sono le seguenti: almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Orari: sulla rotta Alghero-Roma almeno: 1 volo nella fascia oraria 06.45/08.30; 1 volo nella fascia oraria 13.00/16.00; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30; sulla rotta Roma-Alghero almeno: 1 volo nella fascia oraria 07.00/09.00; 1 volo nella fascia oraria 13.00/16.00; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30. Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta dovra' essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacita' media offerta dovra' essere di 670 posti sulla Alghero/Roma e 670 sulla Roma/Alghero; f) tra Alghero e Milano e viceversa, le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Orari: sulla rotta Alghero-Milano almeno: 1 volo nella fascia oraria 06.30/08.30; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30; sulla rotta Milano-Alghero almeno: 1 volo nella fascia oraria 07.00/09.00; 1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30. Capacita' offerta: La capacita' giornaliera offerta dovra' essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacita' media offerta dovra' essere di 340 posti sulla Alghero/Milano e 340 sulla Milano/Alghero. 2.2. Aeromobili utilizzabili: Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacita' minima di 140 posti ciascuno. I restanti voli, fino al raggiungimento del numero minimo dei voli richiesti, potranno essere effettuati con aeromobili anche di capienza inferiore, purche' si raggiunga l'offerta giornaliera minima sopraindicata per ciascuna rotta. 2.3. Tariffe: La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate deve includere una tariffa piena in classe economica senza limitazioni e una tariffa agevolata. Entrambe non possono superare gli importi di sola andata, comprensivi di IVA e al netto delle tasse aeroportuali di seguito riportati: ===================================================================== Tratta | Tariffa piena | Tariffa agevolata ===================================================================== Cagliari-Roma |128.000 |65.800 Cagliari-Milano |178.000 |82.400 Olbia-Roma |117.000 |65.800 Olbia-Milano |178.000 |82.400 Alghero-Roma |128.000 |65.800 Alghero-Milano |178.000 |82.400
Ogni anno gli organi competenti rivedono queste tariffe massime sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. In caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volonta' dei vettori, dei fattori dei costi che caratterizzano le operazioni dei collegamenti aerei, le tariffe possono essere aumentate proporzionalmente all'aumento rilevato. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno: ai residenti in Sardegna; agli emigrati sardi residenti fuori Sardegna; ai disabili; ai giovani dai 2 ai 25 anni; agli anziani al di sopra dei 70 anni; agli studenti universitari fino al compimento del 27o anno di eta'. 2.4. Continuita' dei servizi: Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA, l'1% del numero dei voli previsti. Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza un preavviso di sei mesi. 3. Sanzioni. Il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione puo' comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale. |
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