IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che nella stesura dell'allegato al decreto legislativo 123 del 1999, per mero errore materiale, non sono stati riportati alcuni periodi della direttiva 95/69/CE alla quale ha dato attuazione; Ritenuto opportuno modificare l'allegato al decreto legislativo n. 123 del 1999 al fine di dare completa attuazione alla direttiva 95/69/CE; Decreta: Art. 1. 1. Alla prima riga del paragrafo 3, del capitolo I.1.b) dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/1999 e' aggiunta la seguente frase: "Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione". 2. Alla prima riga del paragrafo 4, del capitolo I.1.b) dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/1999 e' aggiunta la seguente frase: "Deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualita'". Alla prima riga del paragrafo 3, del capitolo I.2.b), dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/1999 e' aggiunta la seguente frase: "Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000 Il Ministro: Veronesi |