Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 luglio 2000 |
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Considerato che l'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall'art. 2 del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali; Ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 3 sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto. |
|
Art. 2. L'elenco pubblicato non e' esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell'elenco avra' luogo entro il 31 gennaio 2001. |
|
Art. 3. L'inserimento di un prodotto nel predetto elenco non e' costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale e' riconducibile il predetto nome geografico. |
|
Art. 4. L'inserimento nella classe di appartenenza risponde all'esigenza di individuare il comparto merceologico piu' idoneo a rappresentarlo. |
|
Art. 5. Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non puo' costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprieta' intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
Art. 6. 1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sara' cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell'emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato. 2. Della concessione della deroga verra' fatta annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato. |
|
Art. 7. Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, puo' presentare a tal fine istanza alla regione o provincia autonoma interessata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
|
ALLEGATO ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 7 a Pag. 72 del S.O. <---- |
|