Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2000
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Considerato che l'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall'art. 2 del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali; Ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 3 sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco;
Decreta:
Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2. L'elenco pubblicato non e' esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell'elenco avra' luogo entro il 31 gennaio 2001.
 
Art. 3. L'inserimento di un prodotto nel predetto elenco non e' costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale e' riconducibile il predetto nome geografico.
 
Art. 4. L'inserimento nella classe di appartenenza risponde all'esigenza di individuare il comparto merceologico piu' idoneo a rappresentarlo.
 
Art. 5. Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non puo' costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprieta' intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6. 1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sara' cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell'emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato. 2. Della concessione della deroga verra' fatta annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.
 
Art. 7. Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, puo' presentare a tal fine istanza alla regione o provincia autonoma interessata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
ALLEGATO
----> Vedere ALLEGATO da Pag. 7 a Pag. 72 del S.O. <----
 
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