IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 commi 9 e 11; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 165; Considerato che e' stata data attuazione al comma 1 dell'art. 73 dello statuto; Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 15 giugno 2000 circa le modifiche statutarie relative agli articoli 21, 23, 27, 28, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 75 e l'inserimento dell'art. 59-bis nello statuto stesso; Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 4 luglio 2000 con la quale sono state approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il senato stesso, le modifiche agli articoli sopra citati e l'inserimento dell'art. 59-bis sopra indicato; Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti - ufficio I del M.U.R.S.T. prot. n. 2382 del 4 agosto 2000 con la quale e' stato comunicato che in relazione alle modifiche proposte non ci sono osservazioni da formulare; Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto; Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, il testo integrale degli articoli dello statuto, indicati in premessa, come di seguito riportati. (Le modifiche ed integrazioni sono in corsivo).
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .. )).
Art. 21. F a c o l t a' 1. La facolta' e' la struttura di coordinamento dell'attivita' culturale e di sviluppo dell'Ateneo relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano. 2. Nel quadro delle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo e nel rispetto delle autonomie e delle esigenze espresse dalle strutture didattiche e di ricerca, spetta alle facolta': a) programmare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione; b) istituire, anche in concorso con altre facolta', i corsi di studio, nei limiti della legislazione nazionale vigente; c) approvare, (( sulla base delle )) necessita' motivatamente espresse dalle strutture didattiche e sentiti i docenti interessati, i piani di utilizzo e i carichi didattici dei professori e dei ricercatori nei diversi corsi di studio, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi e garantire la piena utilizzazione dei propri docenti; (( approvare inoltre il conferimento delle supplenze, degli affidamenti e proporre i contratti di insegnamento; )) d) provvedere all'attribuzione ai settori scientifici-disciplinari dei posti disponibili di professore o ricercatore ed alla loro copertura; e) formulare, dopo aver acquisito il parere dei consigli di corso di studio e dei consigli dei dipartimenti interessati, i piani pluriennali di sviluppo e avanzare al senato accademico le relative richieste di nuovi posti in organico; f) proporre le modifiche statutarie; g) svolgere tutti gli altri compiti ad esse attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 23. Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio di facolta' e' composto: a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta'; b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a) con arrotondamento all'unita' intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo (N.B.); c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b); d) da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo. 2. Il consiglio di facolta' svolge le funzioni previste dall'art. 21. (( La destinazione a concorso od a trasferimento dei posti di ruolo per il personale docente e ricercatore, nonche' le relative )) chiamate, e le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al consiglio di facolta' nella sua composizione piu' allargata. 3. La durata in carica dei membri eletti e le modalita' della loro elezione in seno al consiglio di facolta' sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 4. Nelle facolta', che hanno un solo consiglio di corso di laurea, il consiglio di facolta', per l'esercizio delle relative competenze, viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella stabilita per i consigli di corso di studio, fermo restando che la presidenza rimane attribuita al preside della facolta'. Art. 27. (( Consigli di corso di studio )) (( 1. Ad ogni corso di studio e' preposto un consiglio che provvede all'organizzazione dell'attivita' didattica. In particolare il consiglio di corso di studio: a) propone annualmente ai consigli di facolta' l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, dopo aver sentito gli interessati, nel rispetto della normativa vigente e assicurando una equa ripartizione dei carichi didattici; b) provvede in piena autonomia all'organizzazione ed al coordinamento dell'attivita' didattica sotto il profilo sia delle modalita' di svolgimento che dei contenuti; c) approva i piani di studio; d) costituisce le commissioni di esami di profitto e di diploma; e) delibera sulle richieste presentate dagli studenti in ordine ai cambiamenti di sede o di percorso di formazione; f) sperimenta nuove modalita' didattiche nei limiti previsti dalla legge; g) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalita' dei servizi didattici disponibili, e la trasmette al consiglio di facolta'; )) (N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5=1; 0,5 e cifra inferiore=0) varra' in via interpretativa (art. 50 comma 2, lettera r statuto) per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sara' comunque possibile l'arrotondamento all'unita' superiore. h) presenta proposte ed esprime pareri alle facolta', relativamente alle loro attribuzioni, ed eventualmente anche ad altri organi accademici; i) gestisce le disponibilita' finanziarie derivanti da assegnazioni dell'Ateneo o delle facolta' e redige annualmente il rendiconto delle spese sostenute; (( l) esercita le altre competenze che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. )) 2. Nelle facolta' che hanno un solo corso di laurea, il consiglio di facolta' esercita anche le competenze suindicate. 3. I consigli di corso di studio possono utilizzare, in casi di comprovata necessita', esclusivamente per compiti di supporto all'attivita' didattica ed a titolo gratuito, il personale tecnico e amministrativo laureato dell'area tecnico-scientifica, purche' inquadrato al settimo livello o superiore, previa approvazione del consiglio del dipartimento interessato. Art. 28. Composizione consigli dei corsi di studio 1. Il consiglio di corso di laurea e' costituito: (( a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso; )) b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera a); (( c) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera a); d) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 2. I docenti di cui alla precedente lettera a), qualora svolgano insegnamenti ufficiali in piu' corsi di studio fanno parte del consiglio degli stessi. 3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono disciplinate in conformita' del comma 2 dell'art. 23. 4. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che dura in carica tre anni accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente tra i professori di ruolo della facolta'. 5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di laurea, appartengono tutti i docenti del corso stesso previsti al precedente comma 1 lettera a). Le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1 sono elette, qualora le relative componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali, le stesse fanno parte di diritto del corso di studio. La rappresentanza elettiva degli studenti e' pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5. 6. Le modalita' per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo. 7. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai consigli di facolta' che procederanno con le modalita' che riterranno piu' opportune. 8. Nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio che non abbiano raggiunto il termine dell'intera durata del corso, ovvero nel caso in cui non siano attivati annualmente gli interi cicli del corso, e' costituito dalla facolta' o dalle facolta' interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del consiglio del corso. 9. Le disposizioni del presente articolo valgono fino all'istituzione delle classi dei corsi di laurea e alla attuazione della conseguente normativa riguardante gli ordinamenti didattici dell'Ateneo. )) TITOLO III Organi dell'ateneo Art. 47. Il rettore 1. Il rettore e' (( il rappresentante legale )) dell'Universita' (( e, coadiuvato dalla giunta, esercita le funzioni di proposta e d'impulso nei confronti degli altri organi di ateneo, al fine dell'attuazione delle loro competenze )); assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile della loro attuazione, (( salvo quanto previsto per la dirigenza. )) 2. Il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di Ateneo; b) vigila sulla corretta attuazione delle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, impartendo le opportune direttive; c) vigila sul buon andamento delle strutture dell'Ateneo, garantendo altresi' la corretta osservanza della normativa universitaria; d) esercita l'autorita' disciplinare nei limiti (( e nelle forme )) previsti (( dall'ordinamento )); e) nomina e revoca il direttore amministrativo (( ed i dirigenti )), secondo quanto previsto (( dagli articoli 58 e 59 di questo statuto )); f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il rettore dura in carica tre anni (( accademici )). Art. 48. Elettorato passivo e modalita' di elezione del rettore 1. Il rettore viene eletto fra i professori ordinari in ruolo a tempo pieno in servizio. Le candidature sono comunicate al decano e vengono rese pubbliche, con modalita' e tempi che verranno stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. 2. Il decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza. 3. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano convoca entro quaranta giorni le elezioni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni. In tale eventualita' il rettore neo eletto assume, all'atto della nomina, la carica, che dura fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio. 4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta (( degli aventi diritto al voto )) nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati piu' votati nella seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, (( con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.)) Art. 50. Il senato accademico - competenze 1. Il senato accademico e' l'organo collegiale di governo dell'Ateneo ed esercita funzioni di indirizzo e programmazione. (( Esercita inoltre le funzioni)) di organizzazione, coordinamento e controllo dell'attivita' di ricerca e (( di )) didattica. 2. Il senato accademico esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. In particolare: a) approva il piano pluriennale di sviluppo (( ed )) il piano di sviluppo dell'edilizia universitaria; b) verifica annualmente, (( ricevuta la relazione del nucleo interno di valutazione,)) i risultati delle attivita' (( di )) didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo, e l'impiego delle relative risorse; c) determina l'organico e i criteri di attribuzione dei posti del personale docente; d) (( delibera )) i criteri direttivi per la determinazione (( del fabbisogno )) organico e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo; e) stabilisce (( i criteri di ripartizione e di assegnazione )) delle risorse finanziarie per la ricerca e la didattica e per i relativi servizi di supporto, (( sentite le esigenze delle strutture didattiche e di ricerca;)) f) approva i regolamenti di Ateneo; g) ((approva )) gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale; h) stabilisce i criteri direttivi (( e le procedure )) per la stipula di convenzioni, contratti e accordi di cui all'art. 16; i) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal consiglio degli studenti; l) delibera (( sui criteri di )) utilizzazione dei locali destinati alle strutture dell'Ateneo; m) delibera sulla costituzione e sulla modificazione delle strutture didattiche e di ricerca; n) determina l'importo ed i criteri di ripartizione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca, (( nei limiti consentiti dalla legislazione vigente;)) o) stabilisce esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio; p) (( approva il conferimento delle )) lauree ad honorem, su (( proposta )) del consiglio di facolta'; q) delibera sulle questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti, su richiesta delle strutture interessate; r) (( esprime parere sulla nomina e la revoca del direttore amministrativo e sull'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti. )) 3. Il senato accademico (( determina le linee programmatiche per la predisposizione del )) bilancio (( di previsione )) annuale e (( del bilancio )) pluriennale dell'Ateneo (( e su questi esprime parere di conformita'; esprime altresi' parere sugli impieghi degli eventuali avanzi di amministrazione. )) 4. Il senato accademico (( esercita ogni altra attribuzione che non sia espressamente conferita agli altri organi dell'ateneo. )) Art. 51. Il senato accademico - composizione 1. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) i presidi, in rappresentanza delle facolta'; c) un rappresentante dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori, per ciascuna delle macro aree di cui all'allegato A1), eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo; d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ad esclusione delle competenze di cui ai punti (( b), c) e p) )) dell'art. 50, comma 2; e) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a), b) c) e d), designata dal consiglio degli Studenti tra i suoi componenti, limitatamente alle competenze di cui alle lettere (( a), b), f), i), l), m), )) per quel che riguarda le strutture didattiche, (( n) e o) )) dell'art. 50, comma 2. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del senato accademico e puo' esprimere pareri. 2. Rappresentanti della regione, delle province e dei comuni capoluogo e di altri comuni eventualmente interessati sono invitati alle sedute del senato accademico relative alla determinazione dei piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2. 3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario designato dal rettore. 4. I membri elettivi o designati durano in carica tre anni. 5. Il senato accademico si articola in commissioni con compiti istruttori e referenti secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 6. Il senato accademico e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo. 7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 52. Il consiglio di amministrazione - competenze 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo. 2. Il consiglio di amministrazione: a) approva, su parere (( conforme )) del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Ateneo, (( e puo' non conformarsi al parere del senato con delibera motivata ed a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;)) b) approva gli (( assestamenti di bilancio ed )) il conto consuntivo; c) approva la (( dotazione organica )) del personale tecnico e amministrativo, (( tenuto conto dei criteri stabiliti dal senato accademico;)) d) delibera sugli accordi conclusi ai sensi dell'art. 16 comma 2, che comportino variazioni a carico del bilancio dell'Ateneo; e) esprime pareri obbligatori su: piano pluriennale di sviluppo; piano di sviluppo dell'edilizia universitaria; regolamenti di cui al successivo art. 74; tasse universitarie e contributi di laboratorio e biblioteca; esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate; (( nomina e revoca del direttore amministrativo e attribuzione e revoca degli incarichi ai dirigenti.)) 3. Il consiglio di amministrazione verifica la copertura finanziaria delle delibere del senato accademico che comportano oneri a carico del bilancio. Art. 53. Il consiglio di amministrazione - composizione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) tre rappresentanti dei professori di prima fascia; c) tre rappresentanti dei professori di seconda fascia; d) tre rappresentanti dei ricercatori eletti tra i ricercatori confermati; e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; f) tre rappresentanti degli studenti, designati dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti; g) un rappresentante della regione dell'Umbria e un rappresentante del comune di Perugia; h) il direttore amministrativo (( con voto consultivo. )) 2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' per l'elezione dei rappresentanti. 3. Il consiglio di amministrazione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni i rappresentanti designati dai soggetti e dagli enti finanziatori dell'Universita' secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. TITOLO IV Amministrazione Art. 57. Amministrazione centrale dell'Ateneo 1. L'amministrazione centrale e' costituita dalla direzione amministrativa e dai suoi uffici, dalle ripartizioni e dai loro uffici, in conformita' alla (( dotazione )) organica deliberata dal consiglio di amministrazione e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 2. Il direttore amministrativo ed i dirigenti preposti alle varie ripartizioni sono responsabili dell'attivita' amministrativa di gestione dell'ateneo, salvo quanto previsto nell'articolo 59-bis. 3. Il regolamento generale di ateneo detta criteri e procedure per garantire l'unitarieta' dell'attivita' amministrativa di gestione. Art. 58. Direttore amministrativo 1. (( Il direttore amministrativo, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'universita', sovraintende all'attivita' di gestione dell'amministrazione centrale secondo le direttive impartite dal rettore. A tal fine (a) dirige, coordina e controlla l'attivita' di gestione dei dirigenti dell'amministrazione centrale, specificando gli obiettivi che essi debbono perseguire ed attribuendo le corrispondenti risorse umane, finanziarie e materiali; &i;(b) approva il documento dei piani di gestione, con il quale entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio sono definiti gli obiettivi da perseguire con l'attivita' di gestione. )) 2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ad un dirigente dell'amministrazione universitaria, (( di altra pubblica amministrazione od anche ad estraneo alle amministrazioni pubbliche,)) che abbia i requisiti di legge (( e che sia in possesso di diploma di laurea, previo avviso di disponibilita' e visti i curricula professionali. )) 3. (( Il direttore amministrativo e' nominato e revocato dal rettore, sentiti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico. )) L'incarico ha durata (( non superiore a quella del mandato del rettore )) e puo' essere rinnovato. 4. (( Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' regolato da un contratto di diritto privato, approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, e stipulato dal rettore. )) 5. (( Il direttore amministrativo, se pubblico dipendente, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del rapporto, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. )) 6. Il rettore, (( sentito )) il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, (( puo' designare )) un direttore vicario che svolge le funzioni del direttore amministrativo in caso di sua assenza o impedimento. Art. 59. Dirigenti dell'amministrazione centrale 1. (( Ai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'universita' verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di controllo. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 2. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui al comma 1, spetta al rettore, su proposta del direttore amministrativo, sentiti i pareri di cui agli articoli 50 comma 2, lettera r), e 52 comma 2, lettera e), nel rispetto dei criteri generali e della procedura stabiliti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e della dirigenza. )) 3. Il (( rettore, sentito )) il direttore amministrativo, in casi di indefettibile e comprovata necessita', puo' attribuire incarichi temporanei, della durata massima di due anni, a soggetti esterni in possesso di (( elevata qualificazione professionale, )) con contratti di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali od equiparate. Art. 59-bis (( Funzioni dirigenziali nelle strutture )) 1. (( Nei dipartimenti, nei centri di servizio e nei centri di ricerca, gli atti di gestione competono al segretario amministrativo, fatte salve le attribuzioni del direttore in materia di ricerca e di insegnamento. )) Art. 75. Validita' delle sedute e delle deliberazioni 1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando e' presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, (( detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento. )) 2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto non prevedano diversamente. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 3. (( Per le deliberazioni che riguardano la proposta o l'approvazione di regolamenti e l'assegnazione di posti di organico o di risorse, la maggioranza di cui al precedente comma dovra' essere di almeno un terzo degli aventi diritto. Per l'approvazione dei bilanci e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto. )) Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Perugia, 7 agosto 2000 Il rettore: Calzoni |