IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, e visto in particolare l'art. 18 che, nel disporre maggiorazioni dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi con effetto dal 1o gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti cosi' derivanti confluiscano in un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonche' per il finanziamento di interventi mirati alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 28, comma 9, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che, innovando la procedura prevista al comma 3 del richiamato art. 18 della legge n. 36/1994, dispone che le somme di cui al suddetto fondo speciale siano ripartite da questo Comitato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, con il quale sono state finalizzate e ripartite le somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge n. 36/1994 relative alle annualita' 1994, 1995 e 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999, con il quale si e' proceduto alla ripartizione delle somme di cui al suddetto fondo relative all'annualita' 1997, nelle more dell'adozione - da parte dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino ovvero dei competenti organi regionali per i bacini di rilievo regionale - del piano triennale delle attivita' e degli interventi di cui all'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997; Visto il telegramma prot. n. 193057 del 19 ottobre 1999 con il quale il Ministero del tesoro, del bilancid e della programmazione economica comunica che risultano iscritti all'unita' previsionale di base 7.2.1.13 capitolo 9009 del proprio stato di previsione residui di stanziamento di L. 10.131.458.000; Vista la nota n. 3120 del 21 marzo 2000, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la proposta di riparto dell'importo di cui sopra, che - specifica - e' riferita all'annualita' 1998; Preso atto che con nota del 29 giugno 1998 la regione Piemonte aveva comunicato che in apposita riunione i rappresentanti delle dodici regioni e province autonome presenti avevano espresso all'unanimita' parere favorevole al mantenimento per le annualita' 1997 e 1998 dei criteri di riparto utilizzati con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997; Preso atto che la regione Sardegna viene esclusa dalla ripartizione dell'importo di cui sopra in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, risulta gia' destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale; Preso atto che la commissione 3a (infrastrutture), nella seduta del 15 giugno 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riparto, prospettando, rispetto ai contenuti della relazione illustrativa, talune integrazioni intese ad assicurare un adeguamento ancora piu' stringente ai principi innovativi della legge n. 36/1994; Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge n. 36/1994 sono dedotti da una piu' ampia attivita' di programmazione regionale, gia' attivata in materia di risorse idriche, e debbono essere comunque valutati nella nuova ottica delineata dalla legge stessa, che fa riferimento al ciclo integrato delle acque e postula un concetto ampio di patrimonio idrico, inclusivo delle acque a valle; Ritenuto di procedere alla ripartizione dell'annualita' 1998, nelle more dell'adozione dei piani triennali delle attivita' e degli interventi di cui al menzionato art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, e ritenuto di adottare i criteri di cui a detto decreto del Presidente della Repubblica, attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, mentre la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento stesso, e' assegnata in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche; Delibera: 1. Riparto. 1.1 Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relative all'anno 1998 e pari complessivamente a L. 10.131.458.000 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformita' all'allegata tabella, facente parte integrante della presente delibera. 1.2 Le somme attribuite ai sensi della presente delibera sono iscritte sull'U.P.B. 4.2.1.5, capitolo 7583, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. 2. Programmazione. 2.1 Gli importi di cui al punto 1 sono utilizzati, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attivita' e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 36/1994, nonche' per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, al completamento e gestione delle reti di monitoraggio, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico, come sopra inteso, e riutilizzo in particolare ai fini agricoli, nonche' alla tutela degli aspetti ambientali a detto patrimonio connessi. 2.2 Nella predisposizione ed attuazione dei programmi di cui sopra saranno adottate adeguate misure intese ad assicurare che l'attivita' di rilevazione delleinfrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque e le altre attivita di cui al comma precedente si svolgano in piena sinergia con le analoghe attivita' demandate ad altri organismi competenti in materia ed in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate a carico di diverse fonti di copertura. 2.3 I programmi di cui al comma 2.1, debitamente approvati dal competente organo della regione o della provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'ambiente ed alle autorita' di bacino di appartenenza entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. 2.4 Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui al punto 1.1. 2.5 Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i provvedimenti di cui al comma precedente. 3. Relazione. Il Ministero dei lavori pubblici riferira' annualmente a questo Comitato sui risultati conseguiti in base ai programmi finanziati con le risorse ripartite a carico del Fondo speciale di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994. 4. Disposizioni finali. Nelle province di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Roma, 22 giugno 2000 Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 205 |