Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2000, n. 163
Testo del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228 &d (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di proroga della parteci-pazione militare italiana a missioni internazionali di pace".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modificazioni apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e' prorogato fino al 31 dicembre 2000.
2. Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali (( fissi e mobili, nonche' per gli interventi diretti all'elevazione della qualita' della vita )) a favore dei contingenti (( italiani )) impiegati nell'area balcanica.



Riferimenti normativi:
Comma 1 - Il decreto legge 7 gennaio 2000, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n.44, recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la
partecipazione militare italiana a missioni internazionali
di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo
2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:
"Art. 2 (Proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace). - 1. I termini previsti
dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di
personale militare alle operazioni in Macedonia, in
Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in
Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000".
Comma 2 - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
recante: "Indennita' al personale dell'amministrazione
dello Stato incaricato di missione all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno
1926.
Comma 3 - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186, recante: "Autorizzazione all'invio in Albania ed in
Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della
missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
riporta il testo dell'art. 1, comma 3:
"3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito,
in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri
assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza
dalla data di entrata nei territori o nelle acque
territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino
alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il
31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
moficazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione
ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si
applicano in materia di trattamento assicurativo le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301;
allo stesso personale, si applicano, altresi', le
disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del
decretolegge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
- Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77,
recante: "Disposizioni urgenti relative a missioni
internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli
3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:
"Art. 3-bis - 1-2. (Omissis).
3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n.
346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428.
4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti
dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
della legge di contabilita' generale dello Stato, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
2.000 milioni".
"Art. 3-quater - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42.
3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e'
autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di
personale del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si
applicano le disposizioni previste dell'art. 3 del
decreto-legge 13 gennaio 1998. n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
"Art. 3-quinquies - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n.
346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428".
"Art. 3-sexies - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42".
"Art. 3-septies - 1. Contro i rischi comunque connessi
all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le
disposizioni sul trattamento assicurativo previste
dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano le
disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".
- Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269,
recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali nei
territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron,
nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore
contingente di militari dislocati in Macedonia per le
operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'art. 2,
commi 2 e 2-bis:
"2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
di entrata nei territori o nelle acque territoriali della
"ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941,e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la
durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento
assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio
1982, n. 301.
2-bis. Al medesimo personale di cui ai comma 1, qualora
impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di
prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2,
nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio,
connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in
Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per
casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al
commna 1 del presente articolo si applica il codice penale
militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare
di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del
passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui
all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n.
1185".



 
Art. 2.
Forze di completamento
1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.



Riferimenti normativi:
Comma 2 - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, recante: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo
dell'art. 2, comma 3:
"Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7".
Comma 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente: "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
231 del 3 ottobre 1997; si riporta il testo dell'art. 8,
comma 2, lettere b) e c):
"2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241:
a) (Omissis);
b) d'autorita':
1) per permanente inidoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato o agli incarichi,
specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
2) per protratto, insufficiente rendimento nel
corso della ferma;
3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave
inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge
11 luglio 1978, n. 382;
4) per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
c) d'ufficio:
1) per perdita del grado;
2) per condanna penale per delitti non colposi;
3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul
matrimonio dei militari durante il periodo della ferma".



 
Art. 3.
Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio
1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.
 
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
Comma 1 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
1995; si riporta il testo dell'art. 1, comma 63:
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministero del tesoro".



 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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