IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato Vista legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Considerato che occorre inserire nella tabella A allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesto da un fornitore; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati A, B e C, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto, altresi', che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri, di alcuni prodotti gia' inseriti tra i sigaretti naturali nonche' all'inserimento di due marche di sigari naturali, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra i prodotti di provenienza UE, tra quelli di provenienza extra UE; Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, alla variazione di denominazione, nella tariffa di vendita, di una marca di sigaretti altri; Decreta: ----> vedere articoli da pag. 16 a pag. 18 della G.U. <---- Roma, 31 luglio 2000 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2000 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 86 |