A tutte le capitanerie di porto A tutti gli uffici circondariali marittimi A tutti gli uffici provinciali della M.C.T.C.
Come e' noto l'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prescrive che ai fini dell'utilizzazione in navigazione, i motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unita' da diporto e quelli entrobordo da installare su natanti devono essere dotati di un certificato d'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo; gli articoli 8 e 9 della predetta legge - come modificati dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni - dispongono, inoltre, che le unita' da diporto iscritte negli appositi registri sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza di navigazione ad opera di uffici competenti. Come e' altresi' noto, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine" - nel cui ambito di applicazione rientrano, tra l'altro, i motori fuoribordo - ha disposto l'immissione sul mercato comunitario, ovvero la messa in servizio, di macchine e componenti di sicurezza, alla sola condizione di conformita' ai requisiti di cui all'allegato I del provvedimento stesso: analogamente il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante "Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto", e successive modificazioni - le cui disposizioni sono applicabili, ai fini di quel che qui rileva, ai motori entrobordo installati su tali unita' - ha disposto la commercializzazione di queste ultime alla sola condizione di conformita' CE. Inoltre, con decreto del Ministro dell'industria 13 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 1 marzo 1998, n. 76, e' stata adottata la norma UNI EN ISO 8665 concernente "unita' di piccole dimensioni, motori marini di propulsione e relativi impianti - misurazione di potenza". A seguito dell'entrata in vigore di tali provvedimenti non possono trovare applicazione le procedure di omologazione e collaudo di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge 24 febbraio 1971, n. 50, ed il relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 664. Nel quadro normativo sopra ricordato, infatti, tali procedure si porrebbero in contrasto con la libera circolazione dei beni in parola nel mercato comunitario; restano al contrario applicabili - in quanto non connesse a tale profilo - le disposizioni concernenti gli aspetti amministrativi dell'abilitazione alla navigazione delle unita' e dell'utilizzo dei motori. Pertanto, ai fini della redazione, e quindi del rilascio, del certificato d'uso (alinea sei) e della licenza di navigazione "pagina 4 lettera a) alinea nove, ovvero lettera b) alinea due", deve essere esibita dal proprietario una dichiarazione di potenza ai sensi della citata norma UNI EN ISO 8665, rilasciata dal costruttore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato in ambito comunitario, e redatta - per esigenze di semplificazione ed uniformita' dell'azione amministrativa - in conformita' al modello allegato. Si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla circostanza che la falsita' della dichiarazione e/o utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 codice penale (falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 codice penale (uso di atto falso), per i quali e' prevista la procedibilita' d'ufficio. Devono conseguentemente ritenersi superate le disposizioni in precedenza impartite in materia. p. Il Ministro: Occhipinti Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 2000 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 116 |