IL DIRETTORE REGIONALE del Dipartimento delle entrate del Veneto
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici funanziari; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di acceramento del mencato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota protocollo n. 1148/2000 in data 10 luglio 2000 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di martedi' 11 luglio 2000 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza ha ridotto l'orario di apertura al pubblico degli sportelli, per consentire di procedere all'installazione di componenti hardware/software integrativi sui server dipartimentali; Decreta l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza nella giornata dell'11 luglio 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 24 luglio 2000 Il direttore regionale: Miceli |