Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n.164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 1997 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000;
Ritenuto di dove accogliere le istanze del Consorzio di tutela "Colli di Scandiano e di Canossa" relative ad alcune correzioni di carattere formale;
Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alle istanze del comune di Reggiolo e Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, di cui al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE n. 823/1987 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Atteso che l'art. 3, delimitante la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", potra' essere modificato sulla base delle risultanze delle indagini della commissione regionale per l'Emilia-Romagna, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa";

Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto dirigenziale 26 settembre 1996, e successivamente modificato con decreto dirigenziale 22 maggio 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Colli di Scandiano e di Canossa", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
----> vedere ALLEGATO da pag. 33 a pag. 45 della G.U. <----
 
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