Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 13 luglio 2000
Individuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle modalita' per la rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti concessi a carico del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il comma 5, dell'art. 54, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che demanda al decreto previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, l'individuazione delle modalita' per la rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti concessi a carico del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e che siano stati determinati sulla base di un tasso di riferimento maggiore di almeno un punto rispetto a quello applicabile nel mese di gennaio 2000;
Visto il comma 2, dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo per l'innovazione tecnologica, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;
Verificato che il tasso di riferimento applicabile ai finanziamenti del Fondo per l'innovazione tecnologica applicabile nel mese di gennaio 2000 e' pari al 5,85 per cento e per tanto la rideterminazione deve operare per i finanziamenti i cui tassi agevolati sono stati determinati sulla base di un tasso di riferimento maggiore del 6,85 per cento;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a rideterminare i tassi agevolati applicati alle rate di ammortamento e di preammortamento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non ancora scadute alla data del 1 gennaio 2000, qualora i tassi agevolati siano stati determinati sulla base di un tasso di riferimento maggiore del 6,85 per cento.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 ha natura d'intervento straordinario una tantum; opera per gli interessi di preammortamento ed ammortamento a decorrere dal 1 gennaio 2000 e non ha effetto sulla determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 3, dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
3. Per le rate in scadenza nell'anno 2000, si procede alla rideterminazione della sola quota interessi della rata prevista dall'originario piano di rimborso, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2000 alla data di scadenza, utilizzando quale valore del tasso di riferimento quello di cui al comma 1. Le rate residue vengono ricalcolate, sulla base del debito residuo risultante dall'originario piano di rimborso, successivamente alla rata in scadenza nell'anno 2000 e sulla base dell'anzidetto tasso di riferimento.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alle imprese una comunicazione recante l'importo delle rate risultanti a seguito della rideterminazione che l'impresa restituisce sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante.
5. Qualora le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 1, successivamente al 1 gennaio 2000, abbiano rimborsato rate di preammortamento ovvero di ammortamento calcolate sulla base di tassi di riferimento maggiori rispetto a quelli dovuti per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato provvedera' a conguagliare i maggiori importi versati, ove possibile, mediante la riduzione della successiva rata di ammortamento o preammortamento dovuta dall'impresa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000
Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2000 Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 324
 
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