Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 19 ottobre 1999 |
Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita', in particolare l'art. 4, comma 7; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche relative alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, di attuazione della direttiva n. 90/44/CEE che modifica la direttiva n. 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993, di attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzaziome dei mangimi medicati nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1993; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Ritenuto necessario ripristinare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dell'art. 1 del citato decreto 16 novembre 1993, la commissione provinciale di cui agli articoli 6 e 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
Decreta: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, e' sostitituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparazione per terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo di mangini medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi deve chiedere l'autorizzazione al Ministro della sanita' che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo accertamento da parte della commissione provinciale, composta dal responsabile del Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, ove ha sede il capoluogo di provincia, dal funzionario provinciale della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura con il rispetto delle competenze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90". |
| Art. 2. 1. I commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 8. - 3. Al laboratorio di cui al comma 1 deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo s'intende assolto ove il laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo professionale, abbia competenza in dette metodiche. 4. Chiunque fabbrichi prodotti intermedi deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo professionale. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa". |
| Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 2. Sotto la responsabilita' del laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, il registro di cui al precedente comma 1 deve essere regolarmente tenuto ed aggiornato con l'indicazione dei seguenti dati: a) denominazione della premiscela medicata o del prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione del mangime medicato o del prodotto intermedio e numero di registrazione del Ministero della sanita', relativo alla premiscela medicata; b) data del procedimento di fabbricazione; c) quantita' prodotta di mangime medicato o di prodotto intermedio utilizzati, ed indicazione della loro denominazione; d) concentrazione teorica dei principi attivi medicati nei prodotti fabbricati; e) concentrazione rilevata dei principi attivi medicati nei prodotti fabbricati; f) metodo di analisi utilizzato; g) numero di analisi, se queste vengono effettuate da un laboratorio esterno i relativi certificati devono essere conservati per tre anni. |
| Art. 4. 1. La lettera h) dell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e' sostituita dalla seguente: "h) certificato di iscrizione all'albo professionale del laureato previsto all'art. 8, comma 4;". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 1999
Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2000 Registro 2 Sanita', foglio n. 91 |
|
|
|