Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 26 aprile 2000 |
Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equipollenti ai fini della sperimentazione animale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 concernente l'attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ed in particolare l'art. 4, comma 5; Considerato che il ricorso al modello sperimentale animale e' consentito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, ai fini della salute e del benessere dell'uomo, degli animali e delle piante; Considerato che l'esercizio di attivita' sperimentali con impiego di animali vertebrati necessita non solo di cognizioni relative alla finalita' della sperimentazione, ma anche di conoscenze di anatomia e fisiologia dei vertebrati; Ritenuto che puo' essere consentito l'impiego di animali a fini sperimentali soltanto a laureati in discipline attinenti alla tutela della salute e del benessere dell'uomo, degli animali e delle piante; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita', sessione XLI, sezione IV nella seduta del 27 ottobre 1999; Tenuto conto che la laurea in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale, quando risultino conseguiti gli esami di Fondamenti anatomofisiologici dell'attivita' psichica e Psicologia animale e comparata, risponde in parte alla predetta esigenza;
Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuto come titolo idoneo ed equivalente ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e successive integrazioni e modificazioni; ai fini della responsabilita' ed esecuzione degli esperimenti con impiego di animali di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la laurea in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale, alle seguenti condizioni: a) che i laureati in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale abbiano superato gli esami di Fondamenti anatomofisiologici dell'attivita' psichica e Psicologia animale e comparata; b) che la programmazione e la gestione dei progetti sperimentali che i sopraindicati professionisti eseguiranno siano concertate con un medico veterinario che ne condivida la ricerca. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2000
Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 86 |
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