Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 28 luglio 2000
Modificazioni allo statuto del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1644).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata al Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 21 dello statuto sociale, nonche' l'introduzione dell'art. 12-bis;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 21 e l'introduzione dell'art. 12-bis:
"Art. 5. - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 213.988.891.000 (in luogo del precedente importo di L. 253.879.424.000) diviso in n. 213.988.891 azioni da L. 1.000 cadauna (a seguito di riduzione del capitale a L. 153.988.891.000 per copertura perdita esercizio 1999 e contestuale aumento del medesimo per lire 60.000.000.000)";
"Inserimento nuovo art. 12-bis. - Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze".
"Art. 14. - Introduzione della possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza: condizioni ed effetti".
"Art. 21. - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
a) nomina e composizione del collegio sindacale: "l'assemblea ordinaria procede a nominare il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi, nonche' il presidente e due sindaci supplenti (in luogo della precedente previsione statutaria "l'assemblea ordinaria procede ogni tre esercizi a nominare tre sindaci effettivi e due supplenti... );
b) retribuzione dei sindaci: "l'assemblea ordinaria procede altresi', con le maggioranze previste dalla legge, alla determinazione della retribuzione annuale fissa spettante al presidente del collegio ed a ciascun sindaco effettivo, per l'intero periodo di durata del loro ufficio (in luogo di "l'assemblea procede..., previa determinazione dell'assegno annuale fisso spettante al presidente ed a ciascun sindaco effettivo. I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni ).
Nuova disciplina in materia di:
a) durata in carica dei sindaci e rinvio alle norme di legge in relazione a doveri, responsabilita' e poteri;
b) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000
Il presidente: Manghetti
 
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