Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della Cisalpina Previdenza S.p.a., in Torino |
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Con provvedimento n. 1603 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Cisalpina Previdenza S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: "Art. 7 (Introduzione della possibilita' da parte del collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); Art. 14 (Introduzione del riferimento al nuovo sesto comma dell'art. 18 dello statuto al fine di prevedere il potere da parte del collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione). Art. 18 (Introduzione di quattro nuovi commi per la formalizzazione della nuova disciplina in materia di): a) convocazione del consiglio di amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale "sesto comma ; b) obbligo del consiglio di amministrazione di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi "settimo comma ; c) obbligo di informativa al collegio sindacale con periodicita' almeno trimestrale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse - modalita' "ottavo e nono comma). Art. 20 (Riformulazione del secondo comma dell'articolo per l'adeguamento alle norme di legge in materia di elezione dei membri del collegio sindacale: "L'assemblea eleggera' i membri del collegio sindacale con le modalita' indicate dagli articoli 2368 e seguenti del codice civile, e, per il presidente del collegio sindacale, con il criterio della maggioranza qualificata, costituita dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, in qualunque convocazione - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea provvedera' inoltre a designare il presidente del collegio sindacale . Nuova disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; b) obbligo dei sindaci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo)". |
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