Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 1 agosto 2000 |
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1o luglio 2000 per il settore agricoltura. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243; Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1999 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1o gennaio 1999 per il settore agricoltura; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 136 del 23 marzo 2000; Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte, e' fissata, a decorrere dal 1o luglio 2000, in L. 32.791.000. A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1o giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del citato testo unico, e' fissata, dal 1o luglio 2000, in L. 21.724.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. |
| Art. 2. A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 10 luglio 2000, e' fissato in L. 715.000. |
| Art. 3. A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1o luglio 2000, e' fissato in L. 2.866.000. |
| Art. 4. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli |
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