Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo al settore vitivinicolo - Applicazione del regolamento CE 1493/99 - Misure di mercato

Attraverso il presente avviso il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che a partire dal 1o agosto 2000 si applica la nuova organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo disciplinata dal regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L179 del 14 luglio 1999).
Ai fini del corretto adempimento dei principali obblighi previsti dalla normativa comunitaria applicativa relativa ai meccanismi di mercato si ritiene di precisare quanto segue. Aiuti per le distillazioni comunitarie: "distillatore", "assimilato al distillatore", "assimilato al produttore" ed "elaboratore di vino alcolizzato".
I riconoscimenti di distillatore, di assimilato al distillatore, di assimilato al produttore e di elaboratore di vino alcolizzato rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento CEE 2046/89 e secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 1989), dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1990), dal decreto ministeriale del 15 giugno 1989, n. 451 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990) e dalla circolare del 18 febbraio 1991, n. F/435, sono da ritenersi validi anche per la campagna 2000/2001, ai fini dell'erogazione dei contributi comunitari previsti dal regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.
Le modalita' e le condizioni per ottenere i riconoscimenti di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore restano quelle stabilite dai decreti ministeriali e dalla circolare suindicati, fin quando non saranno emanate nuove disposizioni nazionali. Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.
Ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti a monte del vino da tavola e dei vini a base spumante come previsto dagli allegati V e VI del regolamento CE 1493/99, sono da ritenersi valide, in particolare ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, per la campagna 2000/2001, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1995). Distillazioni obbligatorie.
Ai fini degli adempimenti obbligatori posti a carico dei produttori previsti dagli articoli 27 e 28 del regolamento CE 1493/99 e dal titolo III del regolamento applicativo della Commissione CE n. 1623/2000, sono da ritenersi valide le disposizioni vigenti in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale n. 452 del 15 giugno 1989 ("Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990), nel decreto ministeriale del 4 agosto 1997 ("Disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1997), nel decreto ministeriale 16 maggio1997 ("Divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalita' applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997).
Si precisa inoltre che dalle uve da tavola e' possibile ottenere succhi d'uva e mosti da destinare a succhi d'uva ma, a decorrere dalla presente campagna 2000-2001, i succhi ottenuti non possono beneficiare degli aiuti comunitari.
 
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